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Sentenza — n. 8150/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8150/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8150/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La CORTE di APPELLO di ROMA, con sentenza in data 3/03/2020- dep. 21/04/2020, riformava la sentenza con la quale in data 14/09/2015 il TRIBUNALE di VELLETRI aveva condannato CAVA Domenico a pena di giustizia per i reati, unificati per continuazione, di usura continuata e aggravata (capo a- in danno di RUBE° Roberto, e capo b- in danno di ACCETTO Alessandro), e di abusivo esercizio di attività finanziaria (capo c-), commessi ad ANZIO e a NETTUNO fra il 2005 e il 2011, con confisca dì quanto in sequestro. La CORTEterritoriale dichiarava non doversi procedere per il reato sub c-, perché estinto per prescrizione e rideterminava la pena, riducendola.La condotta contestata era consistita, quanto al capo a-, nell'essersi CAVA fatto dare da RUBEO Roberto, soggetto che svolgeva attività imprenditoriale, in corrispettivo del prestito di 20.000 euro, assegni postdatati a 45 giorni per 24.000 euro, corrispondenti a interessi al tasso annuo del 162%; e, quanto al capo b-, nell'essersi CAVA fatto dare da ACCETTO Alessandro, titolare di un'impresa nell'ambito della ristorazione, in corrispettivo di plurimi prestiti in denaro, interessi al tasso compreso fra il 7 e il 14,75% al mese.

Regesto Legislator

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art. 512 cod. proc. pen, art. 240-bis cod. pen; Sentenza — n. 8150/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La morte dell'imputato, documentata dal certificato fatto pervenire dal suo difensore, ha come effetto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. A essa consegue anche la revoca della confisca disposta dal TRIBUNALE, confermata in appello. Il provvedimento ablatorio aveva riguardato la somma in contanti rinvenuta nella cassaforte dell'imputato e gli importi recati dai conti correnti bancari intestati o al solo CAVA Domenico, o a lui e alla moglie GRASSO Fiorella, ed era avvenuto, secondo l'articolata motivazione del primo Giudice, in applicazione del disposto di cui all'art. 12 sexies D.L. n. 306/1992 conv. con modificazioni nella legge n. 356/1992, con riferimento specifico al delitto di usura.

Parole chiave

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confisca dei beni beni sequestrati confisca di valori patrimoniali clausola punitiva successione del defunto legato di cosa altrui

Disposizioni normative citate

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art. 512 cod. proc. pen
La sentenza impugnata sarebbe viziata per non aver ritenuto ACCETTO concorrente nell'usura, posto che, essendo egli deceduto prima di essere esaminato come testimone in dibattimento, le sue dichiarazioni sono state utilizzate ai sensi dell'art. 512 cod.
art. 240-bis cod. pen
356 (ora art. 240-bis cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAVA DOMENICO nato a NETTUNO il 13/03/1957 avverso la sentenza del 03/03/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza e restituzione di quanto in sequestro.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La CORTE di APPELLO di ROMA, con sentenza in data 3/03/2020- dep. 21/04/2020, riformava la sentenza con la quale in data 14/09/2015 il TRIBUNALE di VELLETRI aveva condannato CAVA Domenico a pena di giustizia per i reati, unificati per continuazione, di usura continuata e aggravata (capo a- in danno di RUBE° Roberto, e capo b- in danno di ACCETTO Alessandro), e di abusivo esercizio di attività finanziaria (capo c-), commessi ad ANZIO e a NETTUNO fra il 2005 e il 2011, con confisca dì quanto in sequestro. La CORTEterritoriale dichiarava non doversi procedere per il reato sub c-, perché estinto per prescrizione e rideterminava la pena, riducendola.La condotta contestata era consistita, quanto al capo a-, nell'essersi CAVA fatto dare da RUBEO Roberto, soggetto che svolgeva attività imprenditoriale, in corrispettivo del prestito di 20.000 euro, assegni postdatati a 45 giorni per 24.000 euro, corrispondenti a interessi al tasso annuo del 162%; e, quanto al capo b-, nell'essersi CAVA fatto dare da ACCETTO Alessandro, titolare di un'impresa nell'ambito della ristorazione, in corrispettivo di plurimi prestiti in denaro, interessi al tasso compreso fra il 7 e il 14,75% al mese.

2. CAVA propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi: come primo, la violazione di legge e il vizio della motivazione quanto alla sussistenza del reato di cui a capo a-, perché il Collegio di appello non avrebbe tenuto conto del ruolo determinante svolto da ACCETTO, persona che si era accordata con RUBEO per il prestito a lui concesso, e che soltanto in un secondo momento aveva riferito di avere in realtà chiesto il denaro a CAVA, tanto che lo stesso RUBE° aveva affermato che ACCETTO aveva lui trattenuto la somma di 4.000 euro in contanti a titolo di interesse.

La sentenza impugnata sarebbe viziata per non aver ritenuto ACCETTO concorrente nell'usura, posto che, essendo egli deceduto prima di essere esaminato come testimone in dibattimento, le sue dichiarazioni sono state utilizzate ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., mentre avrebbero dovuto essere sottoposte al vaglio di cui all'art. 192 co. 3 cod. proc. pen.; - come secondo, la violazione di legge e il vizio della motivazione quanto alla sussistenza del reato di cui al capo b-. Riprendendo le considerazioni svolte col primo motivo quanto al concorso di ACCETTO nell'usura a carico di RUBEO, il ricorrente contesta l'omesso rilievo nella pronuncia di appello del contrasto fra ACCETTO e CAVA, quanto alla vendita della ditta La Botticella, culminato nella querela per truffa proposta dal secondo contro il primo.

Rileva altresì l'illogicità della ricostruzione resa da ACCETTO, in virtù della quale egli sarebbe stato costretto da CAVA ad acquistare quel bene, e a tal fine gli avrebbe consegnato assegni poi protestati, essendo ben strano che un usurario costringa il proprio usurato a comperare un bene. Aggiunge che non è vero che CAVA non aveva alcuna attività lavorativa, come scritto in sentenza, poiché quest'ultima asseriva pure che egli gestiva l'attività di ristorazione La Botticella, e che non è risultato dimostrato che ACCETTA avesse carenza di liquidità.

Il difensore di CAVA ha fatto pervenire memoria scritta, con allegato certificato di morte dell'imputato - decesso avvenuto il 14/10/2020 -, con la quale chiede la revoca della confisca. Sostiene che, avendo la confisca stessa natura punitiva, l'applicazione di una causa estintiva del reato farebbe venire meno ogni relazione causale in ordine alla provenienza dei beni. Il PROCURATORE GENERALEconclude per iscritto per l'annullamento senza rinvio pCmorte dell'imputato, con restituzione di quanto in sequestro.

3. La morte dell'imputato, documentata dal certificato fatto pervenire dal suo difensore, ha come effetto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. A essa consegue anche la revoca della confisca disposta dal TRIBUNALE, confermata in appello. Il provvedimento ablatorio aveva riguardato la somma in contanti rinvenuta nella cassaforte dell'imputato e gli importi recati dai conti correnti bancari intestati o al solo CAVA Domenico, o a lui e alla moglie GRASSO Fiorella, ed era avvenuto, secondo l'articolata motivazione del primo Giudice, in applicazione del disposto di cui all'art. 12 sexies D.L. n. 306/1992 conv. con modificazioni nella legge n. 356/1992, con riferimento specifico al delitto di usura.

Costituisce consolidato e condiviso orientamento di questa S.C. (cf. Sez. 2 sentenza n. 35185 del 21/09/2020 dep. 10/12/2020 Rv. 280458 - 03 imputato Cangiano) che "la morte dell'indagato, estinguendo il reato, fa venire meno la possibilità di applicare, nei confronti degli eredi, la confisca a norma dell'art. 12- sexies, d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992 n. 356 (ora art. 240-bis cod. pen.) del bene il cui valore risulti sproporzionato rispetto ai redditi ed alle attività economiche dell'indagato", trattandosi di una disciplina differente rispetto rispetto alla confisca di prevenzione che invece, a determinate condizioni, permette di attingere i beni di accertata provenienza illecita anche dopo il decesso del proposto.

Nei medesimi termini Sez. 2 sentenza n. 43776 del 04/10/2013, imputato Coppola, Rv. 257306, e anche Sez. 1 sentenza n. 12710 del 28/02/2020, imputato Muliere Rv. 278705: quest'ultima pronuncia ha ritenuto applicabile la confisca di cui ora all'art. art. 240-bis cod. pen. pure nei confronti degli eredi, se tuttavia la persona nei cui confronti la confisca era stata disposta era stata poi condannata con sentenza irrevocabile per uno dei delitti previsti dalla norma. Ma ciò solo perché la morte dell'imputato dopo la irrevocabilità della condanna costituisce causa dì estinzione della pena, e per questo non è di ostacolo né alla "applicazione" della confisca, né alla sua "esecuzione", ove la applicazione sia già stata disposta prima dell'evento estintivo (Sez. 1, n. 3098 del 3/12/2014, dep.22/1/2015, Iannonte, Rv. 262173 -01;

Sez. 5, n. 9576 del 25/1/2008, P.G. in proc. Doldo e altri, Rv. 239117-01). Il caso in esame è differente, poiché la condanna per usura con tutta evidenza non è divenuta irrevocabile. P.Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per morte dell'imputato. Revoca la confisca dei beni e ne ordina il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto. Così deciso il 18/01/2022 Il consiglie