Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 7827/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on fraud conviction due to statute of limitations expiration based on consummation location.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7827/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the lower court's fraud conviction because the crime had expired under the statute of limitations. The appellant argued the offense occurred in Ravenna where goods were delivered, while the lower court held it happened in Ascoli Piceno where checks were handed over. The court found the appellant's argument plausible regarding the consummation of the fraud, leading to the conclusion that the prosecution was time-barred.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 157 c.p.; Art. 160 c.p.: The statute of limitations for fraud commences upon consummation, which in contractual fraud occurs when the victim definitively loses the property, not merely when the obligation is assumed; if the crime is deemed consummated in a jurisdiction different from the trial venue, the limitation period may have expired.

Parole chiave

Generato dall'IA
statute of limitations fraud consummation territorial jurisdiction contractual fraud expiration of prosecution contraffazione di merci truffa aggravata luogo del reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 157 c.p.
Art. 160 c.p.
art. 8 cod. proc. pen
La Corte non avrebbe fatto corretta applicazione dell'art. 8 cod. proc. pen., dal momento che il reato si sarebbe perfezionato a Ravenna e non ad Ascoli Piceno, poiché a Ravenna era avvenuta la consegna all'imputato dei beni oggetto della truffa.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez.2, n. 46045 del 23/11/2021
Sez. 2, n. 18859 del 24/01/2012
46045 del 23/11/2021, Sulpizii, Sez. 2, n. 18859 del 24/01/2012, Volpi, Rv.
Sez.2, n. 34193 del 2020
Sez.2, n. 34193 del 2020, non massimata).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: David Pasquale, nato a Napoli il 24/10/1955, avverso la sentenza del 18/05/2020 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Paola Mastroberardino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, Carmine Iannuzzi, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno del 24 ottobre del 2017 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di truffa per esseri fatto consegnare dalla società vittima del reato oggetti funerari pagandoli con assegni privi di fondi.

2. Ricorre per cassazione David Pasquale deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della competenza territoriale. La Corte non avrebbe fatto corretta applicazione dell'art. 8 cod. proc. pen., dal momento che il reato si sarebbe perfezionato a Ravenna e non ad Ascoli Piceno, poiché a Ravenna era avvenuta la consegna all'imputato dei beni oggetto della truffa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte richiama l'ordinanza del Tribunale del 15 novembre 2016 e sostiene che tutti gli assegni risultati privi di fondi furono consegnati presso la sede della società vittima del reato sita in Comunanza, nel territorio del Tribunale di Ascoli Piceno e non già in Ravenna, sicché ritiene che il reato si sia consumato nel luogo ove è avvenuta la consegna degli assegni e, dunque, il raggiro. Tuttavia, la Corte avrebbe dovuto meglio approfondire la questione in punto dì fatto, posto che il ricorrente ha sostenuto che l'accordo tra le parti si era concluso con la consegna degli oggetti compendio di furto in Ravenna, circostanza che, in astratto - e, cioè, in ragione dello specifico accordo dal quale era scaturita la truffa cosiddetta "contrattuale" in oggetto - non poteva essere liquidata come ininfluente ai fini della consumazione del reato.

Infatti, secondo alcuni arresti giurisprudenziali, la truffa è reato istantaneo e di danno, che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la "deminutio patrimonii" del soggetto passivo: ne consegue che, nell'ipotesi di c.d. truffa contrattuale, il reato si consuma non già quando il soggetto passivo assume, per effetto di artifici o raggiri, l'obbligazione della "datio" di un bene economico, ma nel momento in cui si realizza l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato (Sez.2, n. 46045 del 23/11/2021, Sulpizii, Sez. 2, n. 18859 del 24/01/2012, Volpi, Rv. 252851;

Sez.2, n. 34193 del 2020, non massimata). La non manifesta infondatezza del ricorso comporta che il reato, commesso, il 21 febbraio del 2013, si è prescritto alla data del 21 agosto del 2020 in mancanza di periodi di sospensione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 18.01.2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Luci Im