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Sentenza — n. 7823/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to statute of limitations expiring before appellate judgment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7823/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the statute of limitations for the charged offense expired before the appellate judgment was rendered. The appellant argued the limitation period ended in 2018, while the court calculated a total duration of sixteen years and eight months, resulting in expiration on October 5, 2026. Consequently, the court ruled that no verification of the limitation period was necessary for the unimpugned charge and dismissed the entire petition.

Regesto Legislator

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Artt. 157 e ss. cod. proc. pen.; Il ricorso per cassazione è inammissibile se il reato è prescritto prima della sentenza impugnata, rendendo superflua la verifica della prescrizione per gli altri capi non contestati.

Parole chiave

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statute of limitations criminal procedure code inadmissible appeal expiration date appellate judgment tentata estorsione detenzione eccessiva termine di sospensione

Disposizioni normative citate

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Artt. 157 e ss. cod. proc. pen.
Nei confronti di detta sentenza, nell'interesse di Eboigbe Julie, viene proposto ricorso per cassazione per lamentare, quale motivo unico, violazione di legge, nella specie degli artt. 157 e ss. cod. proc. pen. in relazione al solo reato di cui agli artt.
Artt. 56, 629 cod. pen.
in relazione al solo reato di cui agli artt. 56, 629 cod. pen. (capo B, in esso assorbito il capo A) posto in essere in data 07/01/2010, a dire del ricorrente prescritto il 07/07/2018 (anni otto, mesi sei), data antecedente alla pronuncia della sentenza di appello.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila
art. 81 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Eboigbe Julie, nato in Nigeria il 12/06/1972, rappresentato ed assistito dall'avv. Francesco Napoletano, di fiducia avverso la sentenza n. 13049/2017 del 28/05/2019 della Corte di appello di Napoli, sesta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Paola Mastroberardino, che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 28/05/2019, la Corte di appello confermava la condanna di Ebgoibe Julie in relazione ai capi B (in esso assorbito il capo A) ed E, rideterminando la pena in anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 3.200 di multa (pena base per il capo B, anni due di reclusione ed euro 3.000 di multa, aumentata ex art. 81 cod. pen. per il capo E, di mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa).

2. Nei confronti di detta sentenza, nell'interesse di Eboigbe Julie, viene proposto ricorso per cassazione per lamentare, quale motivo unico, violazione di legge, nella specie degli artt. 157 e ss. cod. proc. pen. in relazione al solo reato di cui agli artt. 56, 629 cod. pen. (capo B, in esso assorbito il capo A) posto in essere in data 07/01/2010, a dire del ricorrente prescritto il 07/07/2018 (anni otto, mesi sei), data antecedente alla pronuncia della sentenza di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il reato di cui al capo B si prescriverà solo in data 05/10/2026, avuto riguardo alla data di commissione del fatto (07/01/2010), alla durata ordinaria del tempo di prescrizione compresi gli eventi interruttivi (anni sedici e mesi otto) nonché al tempo di sospensione della prescrizione (giorni ventotto, per differimento dell'udienza del 11/11/2015 al 09/12/2015, per adesione da parte del difensore all'agitazione sindacale di categoria).

3. Nessuna verifica sulla maturata prescrizione deve invece essere compiuta in relazione all'autonomo capo E, in assenza di impugnazione sul punto da parte del ricorrente che ha proposto un ricorso - come detto - inammissibile.

4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18/01/2022. Il Consigliere estensore Il Presi ente Andrea Pellegrino Lucian I ériali DEF' eCF.? LE ;A