Italian court dismisses appeal on bis in idem claim due to lack of proof for single criminal act.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Luciano Cossu Berte inadmissible, upholding his conviction for receiving stolen tools found in a metal box. The appellant argued that he was already punished for these items under the principle of bis in idem, claiming they were acquired in a single action despite originating from different thefts. The court rejected this, noting the appellant failed to prove the goods came from one transaction, as the thefts occurred on different dates against different victims, thereby establishing the requisite intent for the new crime.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 50, comma 2, c.p.; Art. 4, c.p.: The principle of bis in idem does not preclude a new conviction when the defendant fails to prove that multiple acts of receiving stolen goods constitute a single criminal action, as distinct dates and victims demonstrate separate criminal conduct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Cossu Berte Luciano, nato a Nuoro il 05/06/1971, avverso la sentenza del 16/12/2019 della Corte di appello di Cagliari, Sez. Distaccata di Sassari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Paola Mastroberardino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Nuoro il 12 gennaio 2017 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in continuazione con precedente sentenza, in ordine al reato di ricettazione di attrezzi da lavoro contenuti in una cassetta metallica provento di furto e ritrovata in suo possesso.Pi4 1 Ricorre per cassazione Cossu Berte Luciano, deducendo:
1) violazione di legge per avere la Corte violato il divieto di bis in idem, posto che in relazione ai beni oggetto di ricettazione il ricorrente sarebbe stato già condannato con sentenza irrevocabile, posto che li avrebbe acquisiti con una sola azione sebbene essi fossero provenienti da furti differenti;
2) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, per non avere la Corte offerto alcuna motivazione sulla condotta materiale dell'imputato e sulla sua differenziazione rispetto alla ricettazione dei beni per i quali ha subito precedente condanna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e generico. Dalla lettura delle sentenze di merito - i cui contenuti si fondono stante l'omogeneità del giudizio di condanna - emerge che il ricorrente non ha mai fornito la prova che la condotta di acquisizione dei beni provento di furto per cui si procede (cassetta con attrezzi di lavoro) e di quelli oggetto di altro reato di ricettazione separatamente giudicato (condizionatori), fossero stati posti in essere con un'unica azione, a fronte della indicazione secondo la quale i due furti erano avvenuti in date diverse ed in danno di persone diverse.
L'onere di offrire siffatta spiegazione in punto di fatto, a fronte del ritrovamento di svariati beni nella sua disponibilità, tutti di provenienza furtiva, incombeva al ricorrente, così come la indicazione specifica delle date dei furti e della loro concatenazione cronologica che rendesse logicamente verosimile la tesi difensiva che egli avesse acquisito con unica azione tutti i beni illeciti dei quali era in possesso. Quest'ultimo rapporto di fatto con le cose in sequestro, senza alcuna giustificazione, rende ragione del giudizio di condanna espresso dalla Corte di appello, integrando pacificamente il dolo del delitto di ricettazione, poiché consente di ritenere provata la consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni (Sez. 1, n.13599 del 13/03/2012, Pomella).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 18.01.2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgad