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Sentenza — n. 7529/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 7529/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 7529/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1)VALBUSA LEONARDO n. a Bussolengo il 20/11/1969 2) INGRAVALLE IOLANDA n. a Desenzano del Garda 1'11/8/1968 3)VALBUSA CAROLA n. a Verona 3/8/1996 4) SERRA MARIA ANNA n. a S. Mauro di Saline il 26/7/1948 5)VALBUSA GIORDANO n. a Bussolengo il 12/11/1971 6)VALBUSA STEFANO n. a Milano il 24/4/1963 avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Verona, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari reali, in data 12/8/2021 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; udita la requisitoria del P.G., Dott.M.G. Fodaroni, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi

Regesto Legislator

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art. 512bis cod. pen, art. 240 bis cod.pen; Sentenza — n. 7529/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 ricorso è per più versi inammissibile. E' d'uopo, per una migliore comprensione dei fatti, premettere che l'ordinanza di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria ex art. 240 bis cod.pen., emessa il 7/5/2019, concerne varie ipotesi di fittizia intestazione ex art. 512 bis cod.pen. delle quali è chiamato a rispondere Valbusa Leonardo, in quanto condannato in via definitiva per fatti di bancarotta fraudolenta e, in primo grado, anche di riciclaggio, unitamente ad alcuni congiunti, tra cui non figura Valbusa Stefano. In particolare, dalla provvisoria incolpazione sub A) consta che con Valbusa Leonardo concorrono Ingravalle Iolanda e Valbusa Carola (rispettivamente coniuge e figlia del primo), Sella Anna Maria e Valbusa Thomas (madre e nipote di Leonardo Valbusa).

Parole chiave

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prova della proprietà fondo comune d'investimento immobiliare inchiesta per falsità atti patrimonio del fondo d'investimento impiego illecito di valori patrimoniali beni immobili

Disposizioni normative citate

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art. 512bis cod. pen
Segnala, inoltre, che il predetto non risulta concorrente nel contestato reato di cui all'art. 512bis cod.
art. 240 bis cod.pen
E' d'uopo, per una migliore comprensione dei fatti, premettere che l'ordinanza di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria ex art. 240 bis cod.pen., emessa il 7/5/2019, concerne varie ipotesi di fittizia intestazione ex art.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1)VALBUSA LEONARDO n. a Bussolengo il 20/11/1969 2) INGRAVALLE IOLANDA n. a Desenzano del Garda 1'11/8/1968 3)VALBUSA CAROLA n. a Verona 3/8/1996 4) SERRA MARIA ANNA n. a S. Mauro di Saline il 26/7/1948 5)VALBUSA GIORDANO n. a Bussolengo il 12/11/1971 6)VALBUSA STEFANO n. a Milano il 24/4/1963 avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Verona, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari reali, in data 12/8/2021 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; udita la requisitoria del P.G., Dott.M.G. Fodaroni, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Verona rigettava l'appello avverso il provvedimento del G.I.P. di Verona in data 8/5/2021, con il quale era stata disattesa l'istanza di dissequestro delle quote societarie della IMMOBILINVEST s.r.I., dei beni immobili della predetta società e delle quote societarie della DIAMANTI s.r.l. 1.Ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli indagati, l'Avv. Massimo Dal Ben, deducendo, con unico atto, la violazione di legge e l'omessa motivazione. La difesa sostiene che dalla documentazione conferita in atti risulta la disponibilità da parte di Valbusa Stefano di lecite fonti economiche, utilizzate per l'acquisto degli immobili intestati alla IMMOBILINVEST s.r.l.

Segnala, inoltre, che il predetto non risulta concorrente nel contestato reato di cui all'art. 512bis cod. pen., come emerge dalla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, e da detta circostanza deve desumersi che la costituzione della società e l'acquisto degli immobili alla stessa intestati da parte dell'amministratore non riveste alcuna rilevanza ai fini della prova del reato contestato. Il Tribunale ha ritenuto in maniera illogica che la cessione delle quote da Valbusa Stefano a Valbusa Carola sia significativa della riferibilità del compendio al padre di quest'ultima, Valbusa Leonardo: tuttavia, siffatta considerazione contrasta con l'assenza di contestazione concursuale nei confronti di Valbusa Stefano, di cui deve ritenersi esclusa ogni responsabilità nell'effettuazione degli acquisti immobiliari controversi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è per più versi inammissibile. E' d'uopo, per una migliore comprensione dei fatti, premettere che l'ordinanza di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria ex art. 240 bis cod.pen., emessa il 7/5/2019, concerne varie ipotesi di fittizia intestazione ex art. 512 bis cod.pen. delle quali è chiamato a rispondere Valbusa Leonardo, in quanto condannato in via definitiva per fatti di bancarotta fraudolenta e, in primo grado, anche di riciclaggio, unitamente ad alcuni congiunti, tra cui non figura Valbusa Stefano. In particolare, dalla provvisoria incolpazione sub A) consta che con Valbusa Leonardo concorrono Ingravalle Iolanda e Valbusa Carola (rispettivamente coniuge e figlia del primo), Sella Anna Maria e Valbusa Thomas (madre e nipote di Leonardo Valbusa).

Dopo un parziale annullamento da parte del Tribunale del riesame, questa Corte -con sentenza n. 51935/2019 del 7/11/2019 (richiamata dal collegio cautelare)- ha dichiarato inammissibili i ricorsi del P.g. e degli indagati. In quella sede la difesa aveva già dedotto in relazione al vincolo imposto sui beni della Immobilinvest s.r.l. che Valbusa Stefano, fratello di Leonardo, il quale aveva ceduto le quote societarie a Carola e Thomas Valbusa, rispettivamente figlia e nipote dello stesso Valbusa Leonardo, era soggetto estraneo alla contestazione per il delitto di cui all'art. 512 bis cod.pen.

Il Gip nel rigettare la richiesta di dissequestro avanzata dal difensore rilevava l'esistenza di giudicato cautelare sul fumus e chiariva che le osservazioni formulate attengono al merito delle accuse, la cui valutazione non può che essere demandata alla fase dibattimentale. Siffatta valutazione è giuridicamente corretta. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la preclusione derivante da una precedente pronuncia del Tribunale del riesame concerne solo le questioni esplicitamente o implicitamente trattate e non anche quelle deducibili e non dedotte; pertanto, detta preclusione opera allo stato degli atti, ed è preordinata ad evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di una modifica della situazione di riferimento, con la conseguenza che essa può essere superata laddove intervengano elementi nuovi che alterino il quadro precedentemente definito (Sez. 2, n. 49188 del 09/09/2015, Rv. 265555; n. 51199 del 01/10/2019, Rv. 278228).

2. Nella specie, il ricorso difetta di autosufficienza laddove, in contrasto con le richiamate evidenze, assume il pregresso status di indagato di Valbusa Stefano senza effettuare le necessarie allegazioni, dalle quali dipende la stessa legittimazione all'impugnazione di detto ricorrente. Peraltro, le deduzioni relative alla Immobilinvest s.r.I., sulle quali si concentra il difensore, sono state già esaminate e disattese (sul punto si è spesa anche la sentenza n. 51935/19 di questa Corte) sicché risultano precluse dal giudicato cautelare in assenza di elementi nuovi sopravvenuti, idonei ad una rivisitazione della misura. In ogni caso, l'ordinanza impugnata, accedendo alle sollecitazioni difensive, ha ribadito la sussistenza del fumus commissi delicti, confutando in dettaglio tutte le obiezioni difensive e rendendo una motivazione con la quale i ricorrenti non si confrontano in termini di specificità censoria.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 27 gennaio 2022 Il consigliere estensore Il Presidente Anna Maria DevSantis