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Sentenza — n. 7523/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 7523/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 7523/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è infondato. Alla stregua della ricostruzione difensiva, confortata dall'accesso agli atti, consta che, all'udienza del 10/12/2019, la Corte territoriale rilevava la mancata notifica dell'avviso di fissazione al ricorrente, essendo risultato all'uopo inidoneo il domicilio dichiarato in Borgaro Torinese, Via Ciriè n.

Regesto Legislator

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art. 179 cod.proc.pen; Sentenza — n. 7523/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è infondato. Alla stregua della ricostruzione difensiva, confortata dall'accesso agli atti, consta che, all'udienza del 10/12/2019, la Corte territoriale rilevava la mancata notifica dell'avviso di fissazione al ricorrente, essendo risultato all'uopo inidoneo il domicilio dichiarato in Borgaro Torinese, Via Ciriè n.

Parole chiave

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corretta notificazione corrispondenza con il difensore notifica tardiva dei difetti annunci pubblici elementi comunicati a posteriori notifica del cambiamento d'indirizzo

Disposizioni normative citate

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art. 179 cod.proc.pen
18/2020, non escludono che il rinvio d'ufficio disposto in data 17/3/2020 in conseguenza dell'emergenza COVID fosse notificato al difensore anche quale domiciliatario del proprio assistito e l'omissione di detto adempimento integra una nullità assoluta e insanabile ex art. 179 cod.proc.pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MAGGIO MICHELE n. a Torino il 27/7/1979 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Torino in data 9/9/2020 -visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; -udita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis; -udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen., dott. M.G. Fodaroni, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte d'Appello RITENUTO IN FATTO1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Torino riformava quoad poenam la decisione del Tribunale di Cuneo, e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, determinava in mesi otto, giorni venti di reclusione ed euro 120,00 di multa la pena inflitta al Maggio per il delitto di tentata rapina impropria e resistenza a P.u.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, il quale ha dedotto la nullità della sentenza impugnata per effetto dell'omessa notifica all'imputato del decreto con cui la Corte d'Appello, in data 17/3/2020, ha disposto il rinvio d'ufficio al 9 settembre 2020 dell'udienza di trattazione del processo a carico del prevenuto. La difesa argomenta che le modalità di notificazione al difensore a mezzo Pec, ai sensi dell'art. 83, comma 14, D.L. n. 18/2020, non escludono che il rinvio d'ufficio disposto in data 17/3/2020 in conseguenza dell'emergenza COVID fosse notificato al difensore anche quale domiciliatario del proprio assistito e l'omissione di detto adempimento integra una nullità assoluta e insanabile ex art. 179 cod.proc.pen. che vizia l'intero processo d'appello e la sentenza emessa a definizione dello stesso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. Alla stregua della ricostruzione difensiva, confortata dall'accesso agli atti, consta che, all'udienza del 10/12/2019, la Corte territoriale rilevava la mancata notifica dell'avviso di fissazione al ricorrente, essendo risultato all'uopo inidoneo il domicilio dichiarato in Borgaro Torinese, Via Ciriè n.

59. Il Collegio disponeva la rinnovazione dell'atto a norma dell'art. 161, comma 4, cod.proc.pen. a mani del difensore e, accedendo alla richiesta del medesimo, rinviava al 25/3/2020, udienza differita d'ufficio ex art. 83 D.L. n. 18/2020. Lamenta la difesa che il decreto che disponeva siffatto differimento gli sia stato comunicato in veste di difensore mentre alcuna comunicazione è stata effettuata nell'interesse del prevenuto. 2.Questa Corte ha condivisibilmente affermato che, in tema di disciplina ernergenziale pandemica da Covid-19, le notificazioni all'imputato, anche se detenuto, sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore di fiducia, stante la natura eccezionale e derogatoria dell'art. 83, comma 14, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27. (Sez. 1, n. 43703 del 21/10/2021, Rv. 282223).

Il chiaro tenore della disposizione dà conto dell'esattezza del richiamato principio ("Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia..."), conclamandone la natura di norma eccezionale, dettata in deroga al regime ordinario delle notificazioni nel contesto della situazione di emergenza pandemica. Pertanto, alla stregua della previsione in esame, tuttora vigente, le comunicazioni e gli avvisi destinati agli imputati, sia liberi che detenuti, devono essere eseguiti per via telematica al difensore di fiducia e la legittimità di simile assetto riposa, all'evidenza, sul rapporto professionale fiduciario, idoneo a garantire la conoscenza dell'atto da parte dell'interessato, secondo l'archetipo di cui all'art. 157, comma 8bis, cod.proc.pen.. 3.Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma il 27 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria I;)9..Santis Luci