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Sentenza — n. 7506/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for receiving a check, upholding the finding of criminal intent.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7506/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the second-instance conviction for receiving a check inadmissible and manifestly unfounded. The defense argued that the facts did not match the charges and that the defendant lacked knowledge of the check's illicit origin, but the court rejected these claims. The court ruled that the evidence conclusively demonstrated the defendant's awareness of the check's illegal provenance and intent to negotiate it, thereby validating the conviction and ordering the payment of legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen.; Art. 521 cod. proc. pen.; In appeals for cassation, the court must verify if the lower court's reasoning is sufficient to establish the defendant's knowledge of the illicit origin of the object, and if the facts reconstructed differ materially from those contested, rendering the appeal admissible.

Parole chiave

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receiving a check criminal intent illicit provenance insufficient motivation manifestly unfounded appeal ricettazione riciclaggio internazionale di denaro flussi finanziari illeciti

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen.
cod.proc.pen., si lamentava: - violazione dell'art. 606 lett.
Art. 521 cod. proc. pen.
in relazione all'art. 521 cod.proc.pen.
Art. 712 cod. pen.
in relazione alla mancata qualificazione dei fatti ex art. 712 cod.pen.
Art. 648 cod. pen.
in relazione al giudizio di comparazione tra attenuante di cui al capoverso dell'art. 648 cod.pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod.proc.pen
1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori dell'imputato; con ricorso dell'avv.to Pezzola, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen., si lamentava: - violazione dell'art.
art. 521 cod.proc.pen
in relazione all'art. 521 cod.proc.pen.
art. 712 cod.pen
in relazione alla mancata qualificazione dei fatti ex art. 712 cod.pen.
art. 648 cod.pen
in relazione al giudizio di comparazione tra attenuante di cui al capoverso dell'art. 648 cod.pen.
art. 616 cod.proc.pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 34522 del 13/06/2019
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CALDEROLA MARIO nato a MATERA il 18/11/1959 avverso la sentenza del 03/03/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza in data 3 marzo 2020, la corte di appello di Milano, confermava la pronuncia del tribunale monocratico di Milano del 12 aprile 2019 che aveva condannato Calderola Mario alle pene di legge perché ritenuto colpevole di ricettazione di assegno. 1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori dell'imputato; con ricorso dell'avv.to Pezzola, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen., si lamentava: - violazione dell'art. 606 lett.

b) e c) cod.proc.pen. in relazione all'art. 521 cod.proc.pen. per essere viziata la motivazione di appello quanto alla dedotta non corrispondenza tra fatti ritenuti e fatti contestati nonché in relazione alla supposta provenienza furtiva dell'assegno poi negoziato; - violazione dell'art. 606 lett.

b) e c) cod.proc.pen. in relazione alla mancata qualificazione dei fatti ex art. 712 cod.pen. stante l'assenza di prova diretta del furto, sussistendo invece il solo smarrimento dell'assegno e quindi mancando la consapevolezza da parte del ricorrente di appropriarsi di cose di origine illecita; - violazione dell'art. 606 lett. b), c), d) ed e) cod.proc.pen. in relazione al giudizio di comparazione tra attenuante di cui al capoverso dell'art. 648 cod.pen. e recidiva, avuto riguardo alla severità del trattamento sanzionatorio irrogato, ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

Con separato ricorso dell'avv.to Bonelli venivano dedotti i seguenti motivi qui riassunti: - violazione di legge in relazione alla disciplina dettata dall'art. 521 cod.proc.pen. posto che il fatto ricostruito nel processo era differente da quello contestato; - violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità mancando qualsiasi prova della ricezione del titolo da parte dell'imputato e della consapevolezza dell'origine illecita dello stesso; - violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. quanto al difetto di spiegazione delle ragioni a supporto della decisione e della reiezione delle censure difensive da parte della sentenza di appello; - difetto di motivazione in ordine agli specifici motivi di appello relativi all'esistenza del delitto di ricettazione; - violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta consapevolezza di ricevere un assegno di origine illecita; - violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'omessa concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 II ricorso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Rv. 237596). Quanto al primo motivo di entrambi i ricorsi, la sentenza impugnata ha ampiamente sottolineato come non sussista alcuna violazione tra fatti contestati e quelli ritenuti in sentenza posto che, la condotta indicata in imputazione, quella della ricezione dell'assegno di euro 193,60, corrisponde esattamente a quanto emerso all'esito dell'istruttoria dibattimentale che permetteva di appurare come il predetto titolo veniva falsificato e versato su un conto corrente del ricorrente con un importo ben maggiorato pari ad euro 19.750 frutto della precedente falsificazione; falsificazione pure inizialmente contestata allo stesso Calderola al capo b) della rubrica, dalla quale lo stesso andava assolto perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Così che la lettura complessiva della rubrica corrisponde esattamente ai complessivi fatti accertati nel corso dei giudizi di merito senza che alcuna mutazione essenziale od anche solo rilevante appaia sussistere. 2.2 Quanto alla altre doglianze, contenute nel primo motivo del ricorso avv.to Pezzella e nei motivi da n.2 a n. 5 del ricorso avv.to Bonelli, sotto i profili del difetto di prova del reato presupposto e della responsabilità ex art. 648 cod.pen. dell'imputato, correttamente i giudici di merito hanno ricavato la prova dell'avvenuto furto dell'assegno dalla denuncia in atti dalla quale emerge come, quel titolo, rilasciato per un importo ben inferiore fosse stato prima sottratto e poi falsificato e negoziato in favore di un soggetto indicato come beneficiario e cioè Calderola che alcun rapporto con il traente hanno mai giustificato.

Al proposito deve essere ricordato come secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione in tema di ricettazione, deve ritenersi sussistente la consapevolezza dell'illecita provenienza del bene in capo al soggetto che riceva o acquisti un modulo di assegno bancario in bianco al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione, trattandosi di documento che, per sua natura e destinazione, è in possesso esclusivo del titolare del conto corrente o di persona dallo stesso delegata. (Sez. 2 - , n. 34522 del 13/06/2019, Rv. 276428 - 01). Principio questo che deve essere ribadito anche nel caso in esame in cui risulta la ricezione da parte di Caderola di un assegno tratto da soggetti nei cui confronti il ricorrente non poteva vantare alcun credito.

E l'operazione di versamento del titolo presso un conto corrente a nome dell'imputato veniva fondatamente ritenuta dai giudici di merito dimostrativa la responsabilità dello stesso, essendosi confutate le difese con plurimi argomenti espressi già dalla pronuncia di primo grado e ribaditi in quella di appello così che anche tutte le doglianze avanzate sul punto appaiono manifestamente infondate oltre che proponenti una lettura alternativa di elementi di prova non deducibile nella presente sede di legittimità. 2.3 Le suddette argomentazioni escludono ogni fondatezza anche al secondo motivo del ricorso Pezzola con il quale si è chiesta la derubricazione dei fatti ex art. 712 cod.pen. poiché, come correttamente esposto dal giudice di appello, la mancata ricostruzione delle modalità attraverso le quali il ricorrente veniva in possesso di un titolo poi negoziato per un importo assai rilevante escludono la possibile di qualificare i fatti quali ricezione meramente negligente od imprudente, apparendo invece sussistere per le modalità degli stessi il dolo tipico di ricettazione.

Quanto alle doglianze in punto pena, la sanzione appare essere stata determinata in misura assai superiore al minimo edittale dell'ipotesi attenuata non in forza della sola ritenuta recidiva bensì in ragione di plurimi parametri della gravità dei fatti e della negativa personalità che paiono adeguatamente esposti dalla pronuncia di appello e sulla base dei quali si negava la possibilità di concedere qualsiasi ulteriore beneficio con valutazione esente da censure. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Senten