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Sentenza — n. 7247/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 7247/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 7247/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Pubblico ministero impugna la sentenza in data 26/01/2021 della Corte di appello di Catanzaro che ha riformato la sentenza in data 25/09/2011 del Tribunale di Vibo Valentia assolvendo Calzone Domenico dal reato di ricettazione di 130 Kg di rame, così ribaltando la sentenza di condanna pronunciata dal giudice di primo grado. Deduce: 1.1. "Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Erronea applicazione di legge (in particolare degli artt. 192 c.p.p. e 648 c.p.p.)". Il Pubblico ministero ricorrente osserva come la Corte di appello non abbia tenuto in alcuna considerazione:

Regesto Legislator

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artt. 192 c.p; Sentenza — n. 7247/2022 — snpen · Corte di Cassazione: c) che l'imputato non aveva dato alcuna giustificazione circa la detenzione di un così ponderoso quantitativo di rame.

Parole chiave

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risarcimento per atto illecito ricettazione risarcimento alle vittime di reati furto di lieve entità imputazione di furto altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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artt. 192 c.p
Erronea applicazione di legge (in particolare degli artt. 192 c.p.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso la CORTE DI APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di CALZONE DOMENICO nato a VIBO VALENTIA il 09/05/1981 avverso la Sentenza del 26/01/2021 della CORTE DI APPELLO DI CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Pubblico ministero impugna la sentenza in data 26/01/2021 della Corte di appello di Catanzaro che ha riformato la sentenza in data 25/09/2011 del Tribunale di Vibo Valentia assolvendo Calzone Domenico dal reato di ricettazione di 130 Kg di rame, così ribaltando la sentenza di condanna pronunciata dal giudice di primo grado. Deduce: 1.1. "Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Erronea applicazione di legge (in particolare degli artt. 192 c.p.p. e 648 c.p.p.)". Il Pubblico ministero ricorrente osserva come la Corte di appello non abbia tenuto in alcuna considerazione:

a) le due denunce di furto di rame esposte dalle Ferrovie dello Stato il 28 e il 29 ottobre (giorno del controllo);

b) che la sussistenza del delitto presupposto può essere ritenuto anche in via logica e in tal senso convergeva la detenzione di una quantità di rame pari a 120 Kg;

c) che l'imputato non aveva dato alcuna giustificazione circa la detenzione di un così ponderoso quantitativo di rame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. 1.1. Il Pubblico ministero ha correttamente richiamato il principio di diritto secondo il quale «il presupposto del delitto della ricettazione non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, poiché la provenienza delittuosa del bene posseduto può ben desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso», (Sez. 1, Sentenza n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv. 277334). A tal riguardo -in effetti- il possesso di 120 Kg di rame di cui non è stata data alcuna giustificazione circa la provenienza, costituisce un sicuro dato di dubbio circa la provenienza lecita del bene.

A tal proposito risulta manifestamente illogica la giustificazione data dalla stessa Corte di appello che -pur in assenza di una sollecitazione in tal senso della difesa o dell'imputato- ha affermato che il possesso di 120 Kg di rame poteva ben provenire da un libero e lecito scambio commerciale. Va rilevato, invero, come un tale argomentare si poggi su di un mero convincimento soggettivo del giudice, che ricade nella nozione di congettura. Tale motivazione, infatti, non indica la massima di esperienza in forza della quale è dato affermare -in maniera oggettiva e non sulla base di un indimostrato convincimento soggettivo- che il possesso di 120 Kg di rame, da parte di un soggetto che non svolge attività lecite che coinvolgono l'uso di grandi quantitativi di rame, provenga dal libero e lecito scambio commerciale.

E' stato spiegato, infatti, che «in ogni procedimento inferenziale, certamente il giudice è, di regola, libero, di scegliere i criteri di inferenza destinati a garantire le proprie argomentazioni probatorie e le conseguenti conclusioni sui fatti rilevanti. Deve però offrire idonea giustificazione di tale scelta, tenendo ben presente la distinzione fra massime di esperienza e congetture», (Sez. 2, Sentenza n. 39985 del 16/9/2002, Caruso, Rv. 227200, in motivazione). Tanto ancor di più quando nel procedimento inferenziale siano affatto trascurati elementi che contrastano il convincimento raggiunto dalla Corte di appello, costituiti:

a) dalle due denunce di furto di rame esposte dalle Ferrovie dello Stato il giorno prima e il giorno stesso del controllo a carico dell'imputato;

b) del luogo in cui è stato effettuato il furto, nel comprensorio di Lamezia Terme, adiacente a quello di residenza di Calzone;

c) alla mancanza di una 2 .9N-x,\)\-•N-0 giustificazione da parte di Calzone circa la provenienza del rame. A tal proposito va evidenziato che il tribunale ha ritenuto inverosimile la giustificazione addotta dall'imputato (ritrovamento in un campo); che la Corte di appello non ha contrastato questo giudizio di inverosimiglianza; che il possesso ingiustificato di un bene proveniente da delitto consente di ritenere sussistente anche l'elemento psicologico del reato, oltre che l'evidente materialità dello stesso (cfr. tra molte, Sez. 2, Sentenza n. 52271 del 10/11/2016, Agyennang, Rv. 268643 - 01). Da ciò discende che la sentenza impugnata va annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro che andrà a rivalutare il fatto alla luce dei precedenti rilievi.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Così deciso il 11/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presi