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Sentenza — n. 6967/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 6967/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 6967/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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I primi due motivi di ricorso sono inammissibili per la manifesta infondatezza dei motivi, tesi - peraltro - ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti allo scrutinio di merito dell'accertamento della penale responsabilità per la condotta tenuta in concorso e della misura della sanzione; fondato appare viceversa il motivo (oggetto di specificazione ed approfondimento ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., con i motivi nuovi trasmessi a mezzo p.e.c. in data 3 gennaio 2022) proposto in ordine alla immotivata negazione dei doppi benefici richiesti al giudice del merito di appello, ricorrendone i presupposti di fatto. 1.1.

Regesto Legislator

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art. 164 cod. pen; Sentenza — n. 6967/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Del pari inammissibili si palesano, per la manifesta infondatezza, i motivi di ricorso che attingono il momento della valutazione sanzionatoria e circostanziale del reato, avendo la Corte specificamente argomentato sia la dimensione sanzionatoria parametrata alla (non modesta) gravità dei fatti ed al danno provocato, che la negazione delle circostanze attenuanti generiche. 1.2.1., Con memoria da ultimo tempestivamente trasmessa a mezzo p.e.c., il difensore richiamava per sintesi i motivi di ricorso ed insisteva per la illegittimità della decisione di appello che non aveva attinto ai propri poteri officiosi (art. 597, comma 5, cod. proc. pen.) per concedere (ricorrendone i presupposti e le condizioni di legge) i doppi benefici richiesti sin dal primo grado. 1.3.

Parole chiave

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consegna dei mezzi ausiliari deduzione per affitto nelle prestazioni complementari diritti del conduttore prestazione suppletiva del locatore conduttore sostitutivo protezione del conduttore contro le disdette

Disposizioni normative citate

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art. 164 cod. pen
Il segnalato deficit argomentativo sul punto determina pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, non potendo questa Corte operare una valutazione che involge questioni di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico di cui all'art. 164 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: GOZZINI MAURO nato a CODOGNO il 01/12/1975 MUTTI SIMONA nato a PAVIA il 16/10/1975 avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALESSANDRO CIMMINO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla sospensione condizionale e non menzione. udito il difensore L'avvocato CICCARELLI LUCA del foro di LODI in difesa di GOZZINI MAURO e MUTTI SIMONA, dopo breve dibattimento, insiste per l'accoglimento del ricorso. 19-23833/2021

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I primi due motivi di ricorso sono inammissibili per la manifesta infondatezza dei motivi, tesi - peraltro - ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti allo scrutinio di merito dell'accertamento della penale responsabilità per la condotta tenuta in concorso e della misura della sanzione; fondato appare viceversa il motivo (oggetto di specificazione ed approfondimento ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., con i motivi nuovi trasmessi a mezzo p.e.c. in data 3 gennaio 2022) proposto in ordine alla immotivata negazione dei doppi benefici richiesti al giudice del merito di appello, ricorrendone i presupposti di fatto. 1.1.

Ed invero, le prime due critiche esposte dai ricorrenti riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata, la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito, la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. E' costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178).

Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocull, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794;

Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074). La Corte di merito, nel confermare la decisione assunta in primo grado in punto di riconosciuta responsabilità in concorso per la indebita appropriazione delle suppellettili e degli arredi contenuti nella abitazione condotta in locazione dagli imputati e spogliata prima del rilascio, ha spiegato, in maniera logica e coerente come i conduttori fossero gli unici possibili interessati a quella illecita appropriazione. Tali argomentazioni, logiche e coerenti, non appaiono invero incrinate sotto il profilo logico da argomenti di ricorso che neppure allegano le diverse circostanze ritenute incompatibili con la motivazione censurata.

A fronte di tali dati - del tutto inequivoci - l'astratto difetto di precisione in ordine alla prova della appropriazione cozza contro le diffuse argomentazioni prodotte nella sentenza impugnata e nella conforme decisione di primo grado, nessuna ipotesi alternativa è stata del resto introdotta dalla difesa. Il dubbio, infatti, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non • 19-23833/2021 certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez. 1, n. 3282, dep. 2012, emessa il 17/11/2011, nonché, in termini generali, Sez. 1, n. 31546, del 21/5/2008, Rv. 240763). 1.2.

Del pari inammissibili si palesano, per la manifesta infondatezza, i motivi di ricorso che attingono il momento della valutazione sanzionatoria e circostanziale del reato, avendo la Corte specificamente argomentato sia la dimensione sanzionatoria parametrata alla (non modesta) gravità dei fatti ed al danno provocato, che la negazione delle circostanze attenuanti generiche. 1.2.1., Con memoria da ultimo tempestivamente trasmessa a mezzo p.e.c., il difensore richiamava per sintesi i motivi di ricorso ed insisteva per la illegittimità della decisione di appello che non aveva attinto ai propri poteri officiosi (art. 597, comma 5, cod. proc. pen.) per concedere (ricorrendone i presupposti e le condizioni di legge) i doppi benefici richiesti sin dal primo grado. 1.3.

Quanto ai doppi benefici richiesti con i motivi di gravame spesi nel merito -nella ricorrenza dei presupposti di fatto per la concessione- ed inopinatamente negati, sia in primo che in secondo grado, i giudici di merito non hanno argomentato il rifiuto, trincerandosi dietro un deficit argomentativo della domanda, laddove evidentemente la parte non poteva che segnalare alla giurisdizione la ricorrenza dei presupposti di legge, mentre la Corte territoriale che avrebbe potuto su(punto esercitare i propri poteri officiosi ex art. 597, comma 5, cod. proc. pen., neppure ha ritenuto di argomentare il rifiuto.

Questa Corte, con sentenza resa a Sezioni unite (n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Rv. 275376, in motivazione sub 4.2.), ha ritenuto di qualificare tale potere officioso come un vero e proprio dovere allorquando la parte istante rappresenti elementi di fatto che ne consentano l'esercizio (fermo il dovere del giudice di motivare il mancato esercizio del suo potere di ufficio di applicare il beneficio della sospensione condizionale della pena, in presenza delle condizioni che ne consentano il riconoscimento, specialmente se sopravvenute al giudizio di primo grado, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della mancata applicazione del medesimo beneficio se non lo ha richiesto nel corso del giudizio di appello).

Il segnalato deficit argomentativo sul punto determina pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, non potendo questa Corte operare una valutazione che involge questioni di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico di cui all'art. 164 cod. pen. (da ultimo, Sez. 6, n. 22233, del 11/3/2021, Rv. 281519, che si segnala anche per i precedenti citati in nota a cura del c.e.d.). Lo stesso deve ritenersi per il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario richiesto da privati, ricorrendo anche sul punto i presupposti per la invocata concessione, che può esser di certo rifiutata, ma solo argomentando funditus sul punto dedotto.

2. La non particolare complessità delle questioni dedotte con i motivi di ricorso ed i consolidati principi di diritto che presiedono alla decisione consentono la redazione della motivazione in forma semplificata. -,7 19-23833/2021

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Gozzini Mauro e di Mutti Simona limitatamente alla omessa valutazione della ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito su richiesta dei privati, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità dei ricorrenti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2022. Il Consigliere este