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Sentenza — n. 6896/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 6896/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 6896/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 24/07/2020, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari in data 22/01/2020, su accordo delle parti ex art. 599 bis cod. proc. pen., rideterminava la pena nei confronti di Giuseppe Volpe in relazione a tutti i reati a lui ascritti nella misura di anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 1.600 di multa, con conferma nel resto. Il Volpe veniva altresì condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalle costituite parti civili liquidate in complessivi euro 1.500 oltre accessori di legge.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 6896/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sunnominata sentenza, nell'interesse di Giuseppe Volpe, viene proposto ricorso per cassazione, per lamentare quanto segue. Motivo unico: violazione dell'art. 541, comma 1, cod. proc. pen. e difetto di motivazione nella parte in cui la Corte territoriale ha disposto la condanna alla rifusione delle spese processuali del grado anche a favore delle parti civili Marco Alessandro Canzio, Maria Angela Guido e Isabella Bolettieri, non comparse in sede di appello né ivi rassegnanti conclusioni scritte, con conseguente loro rinuncia implicita alla costituzione di parte civile.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali spese di esecuzione spese di difesa spese di detenzione ripetibili abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
Con sentenza in data 24/07/2020, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari in data 22/01/2020, su accordo delle parti ex art. 599 bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Volpe Giuseppe, nato a Santeramo in Colle (BA) il 05/03/1969, rappresentato ed assistito dall'avv. Daniela Castelluzzo, di fiducia avverso la sentenza n. 1525/2020 in data 24/07/2020 della Corte di appello di Bari, terza sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Assunta Cocornello, con la quale è stato chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla condanna di refusione delle spese processuali in favore delle parti civili non presenti al giudizio; letta la memoria difensiva dell'avv. Daniela Castelluzzo pervenuta in data 03/02/2022.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 24/07/2020, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari in data 22/01/2020, su accordo delle parti ex art. 599 bis cod. proc. pen., rideterminava la pena nei confronti di Giuseppe Volpe in relazione a tutti i reati a lui ascritti nella misura di anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 1.600 di multa, con conferma nel resto. Il Volpe veniva altresì condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalle costituite parti civili liquidate in complessivi euro 1.500 oltre accessori di legge.

2. Avverso la sunnominata sentenza, nell'interesse di Giuseppe Volpe, viene proposto ricorso per cassazione, per lamentare quanto segue. Motivo unico: violazione dell'art. 541, comma 1, cod. proc. pen. e difetto di motivazione nella parte in cui la Corte territoriale ha disposto la condanna alla rifusione delle spese processuali del grado anche a favore delle parti civili Marco Alessandro Canzio, Maria Angela Guido e Isabella Bolettieri, non comparse in sede di appello né ivi rassegnanti conclusioni scritte, con conseguente loro rinuncia implicita alla costituzione di parte civile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Manifestamente infondato è l'unico motivo svolto. Va innanzitutto escluso che nella fattispecie sia intervenuta un'ipotesi di revoca tacita della costituzione delle parti civili assenti, avendo la giurisprudenza di legittimità precisato che la mancata comparizione della parte e la conseguente omessa presentazione delle conclusioni della parte civile nel giudizio di appello non integrano gli estremi della revoca tacita della costituzione di parte civile di cui all'art. 82, comma 2, cod. proc. pen., essendo quest'ultima norma applicabile al solo giudizio di primo grado (cfr., Sez. 5, n. 24637 del 06/04/2018, Capasso, Rv. 273338;

Sez. 6, n. 25012 del 23/05/2013, Leonzio, Rv. 257032; Sez. 5, n. 12959 del 08/02/2006, Lio, Rv. 234356; Sez. 2, n. 23243 del 16/04/2004, Oddo, Rv. 229713; Sez. 5, n. 31964 del 25/06/2001, Bianchi, Rv. 219328; Sez. 1, n. 3157 del 11/02/1997, Di Mario, Rv. 207275; Sez. 4, n. 11783 del 08/11/1995, Polo, Rv. 203535; Sez. 5, n. 35096 del 04/05/2010, Lakhlifi, Rv. 248398). Fermo quanto precede, ritiene il Collegio come il provvedimento impugnato sia del tutto incensurabile, avendo i giudici di secondo grado, pur senza operare una distinzione al riguardo tra le diverse posizioni, provveduto a liquidare le spese solo a favore delle parti civili regolarmente comparse nel giudizio di appello, e precisamente Roberta Vasco e Giuseppe Falcone: nessuna liquidazione di spese processuali, deve pertanto ritenersi essere intervenuta a favore delle parti civili assenti, Marco Alessandro Canzio, Maria Angela Guido e Isabella Bolettieri.

3. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 04/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Andrea Pellegrino Pier D'Ago