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Sentenza — n. 6566/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 6566/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 6566/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 19 novembre 2018 nei confronti di Santangelo Antonio, perché responsabile del delitto di ricettazione di un assegno.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 6566/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 19 novembre 2018 nei confronti di Santangelo Antonio, perché responsabile del delitto di ricettazione di un assegno.

Parole chiave

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ritardo ingiustificato dell'azione penale restituzione dei sussidi statali documenti mancanti risarcimento per errore giudiziario accertamento inesatto dei fatti errore nella commisurazione della pena
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SANTANGELO ANTONIO nato il 13/07/1968 avverso la sentenza del 29/11/2019 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola; Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza per estinzione del reato per intervenuta prescrizione

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 19 novembre 2018 nei confronti di Santangelo Antonio, perché responsabile del delitto di ricettazione di un assegno.

2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo con il primo motivo violazione di legge, in relazione agli artt. 157 e 648 cod. pen., avendo omesso la sentenza di rilevare l'estinzione del reato già maturata alla data del 2 gennaio 2019. 2.1. Con il secondo motivo si deduce l'omessa motivazione sul punto dedotto con il motivo di appello riguardante la mancata ammissione della prova documentale richiesta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Il contestato reato di ricettazione, accertato come commesso il 2 gennaio 2009 dalla sentenza di merito, si è estinto (in assenza di cause di sospensione del corso della prescrizione) per decorso del termine massimo di prescrizione maturato il 2 gennaio 2019, in data anteriore alla pronuncia in grado di appello. Il motivo così proposto, ammissibile secondo l'insegnamento della Suprema Corte (Sez. Unite, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819 - 0), risulta dunque fondato ed ha carattere assorbente, imponendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 26/1/2022 Il Consi iere Estensore Il Preside Serj Paola Geppi // DEPOSITATO !N CANCELLERIA