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Sentenza — n. 6562/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 6562/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 6562/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: TESSITORE NICOLA nato a FRIGNANO il 10/01/1966 LICCARDO NICOLA nato a QUALIANO il 23/11/1957 avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi

Regesto Legislator

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art. 642 cod.pen, art. 173 disp.att. cod.proc.pen, art. 131 bis cod.pen, art. 616 cod.proc.pen; Sentenza — n. 6562/2022 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: TESSITORE NICOLA nato a FRIGNANO il 10/01/1966 LICCARDO NICOLA nato a QUALIANO il 23/11/1957 avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi

Parole chiave

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truffa all'assicurazione responsabilità dell'assicuratore assicurazione contro il furto infrazione commessa per negligenza risarcimento dei danni da incidente stradale sottrazione dei contributi d'assicurazione

Disposizioni normative citate

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art. 642 cod.pen
art. 173 disp.att. cod.proc.pen
1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati che con motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
art. 131 bis cod.pen
art. 616 cod.proc.pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: TESSITORE NICOLA nato a FRIGNANO il 10/01/1966 LICCARDO NICOLA nato a QUALIANO il 23/11/1957 avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza in data 17 settembre 2020, la corte di appello di Milano, confermava la pronuncia del tribunale monocratico dello stesso capoluogo dell'i ottobre 2018 che aveva condannato Tessitore Nicola e Licciardo Nicola alle pene di legge in quanto ritenuti entrambi colpevoli di truffa ad assicurazione ex art. 642 cod.pen.. 1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati che con motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen. deducevano: - violazione di legge e difetto di motivazione in punto affermazione di responsabilità sotto il profilo della prova certa dell'avvenuta consumazione dei fatti e della falsità del sinistro contestato; - violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'omessa concessione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen.; - violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'omessa concessione delle attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 Entrambi i ricorsi sono fondati su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Rv. 237596). Nel caso in esame la sentenza impugnata ha sottolineato, quanto all'avvenuta consumazione dei fatti, che la falsità del sinistro è stata ricavata dalla completa negazione dell'accaduto da parte di uno dei soggetti che si assumevano coinvolti nel triplice scontro, il Ceraulo, nonché nella condotta tenuta dai due imputati ricorrenti che non consentivano al perito assicurativo di valutare i danni delle vetture. Non sussiste, pertanto, alcuno dei vizi denunciati poiché il giudice di appello non ha omesso la valutazione dei temi dedotti con il gravame ma ha analizzato le doglianze e confutato le stesse sulla base delle emergenze istruttorie, con valutazione conforme quanto alla insussistenza del denunciato sinistro, rispetto a quello di primo grado.

Inoltre, quanto alle altre doglianze, la corte di appello di Milano con precisi argomenti ricavati dalle modalità di consumazione del delitto, ha escluso sia la particolare tenuità del fatto che la sussistenza di elementi favorevoli per la concessione delle attenuanti generiche ed anche tali valutazioni in quanto prive di illogicità, tanto più manifesta, appaiono non sindacabili nella presente sede sotto i profili dedotti dal ricorso. In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi manifestamente infondate; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 25 gennaio 2022 IL h)NSIGLIER S D .,lIcMt IL PR