Sentenza — n. 6555/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: HADZOVIC ADRIANO nato a VENEZIA il 17/05/1982 AHMETOVIC ZAJKO nato il 05/02/1988 avverso la sentenza del 08/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 240 bis cod.pen, art. 616 cod.proc.pen; Sentenza — n. 6555/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto alla doglianza in punto di confisca, anch'essa è avanzata in difetto di specificità non confrontandosi con le ragioni argomentative dei giudici di merito posto che, il provvedimento ablativo del denaro, per espresso richiamo del giudice di appello è stato adottato ex art. 240 bis cod.pen. e non anche quale corpo del reato; ed il giudice di primo grado aveva già specificato che il denaro rinvenuto doveva ritenersi sproporzionato rispetto ai redditi, totalmente assenti, di entrambi gli indagati con argomenti che già il motivo di appello non aveva adeguatamente censurato.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: HADZOVIC ADRIANO nato a VENEZIA il 17/05/1982 AHMETOVIC ZAJKO nato il 05/02/1988 avverso la sentenza del 08/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza in data 8 gennaio 2020, la corte di appello di Torino, confermava la pronuncia del tribunale monocratico di Roma del 26 febbraio 2019 che aveva condannato Hadzovic Adriano ed Ahmetovic Zajjo alle pene di legge perché ritenuti colpevoli di ricettazione di una autovettura e contestualmente disposto la confisca della somma di denaro rinvenuta in possesso del primo (C 1570,00). 1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati. Hadzovic deduceva con unico motivo violazione di legge e difetto di motivazione sia in punto responsabilità che con riguardo alla disposta confisca, avente ad oggetto denaro che non poteva considerarsi corpo di reato. Ahmetovic lamentava difetto di motivazione in punto mancata riduzione della pena inflitta posto che non si era tenuto conto della vetustà della macchina e dell'ammissione di colpa dello stesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 Entrambi i ricorsi sono fondati su motivi che ripropongonole stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua/genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Rv. 237596). Nel caso in esame la sentenza impugnata ha sottolineato come la determinazione della pena si giustifichi in ragione della natura dell'oggetto di origine illecita ricevuto, un'autovettura tipo BMW di elevato valore, oltre che della negativa personalità di entrambi i ricorrenti, già gravati da altri precedenti per reati contro il patrimonio e recidivi reiterati; tale motivazione, in quanto ancorata a precisi elementi di fatto e della personalità, appare priva di qualsiasi profilo di violazione di legge od illogicità.
Quanto alla doglianza in punto di confisca, anch'essa è avanzata in difetto di specificità non confrontandosi con le ragioni argomentative dei giudici di merito posto che, il provvedimento ablativo del denaro, per espresso richiamo del giudice di appello è stato adottato ex art. 240 bis cod.pen. e non anche quale corpo del reato; ed il giudice di primo grado aveva già specificato che il denaro rinvenuto doveva ritenersi sproporzionato rispetto ai redditi, totalmente assenti, di entrambi gli indagati con argomenti che già il motivo di appello non aveva adeguatamente censurato.
In alcun modo quindi, trattandosi di confisca allargata ex art. 240 bis cod.pen. rileva la non pertinenzialità del denaro rispetto al contestato delitto. In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi manifestamente infondate; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 25 gennaio 2022 IL ONSIGLIE- Dcwre) IL PR NTE Dott. Gep R