Sentenza — n. 6549/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di Bergamo, con sentenza del 19.2.2021, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Massimiliano Senato per essere il reato a lui ascritto - ricondotto nella ipotesi contemplata dal capoverso dell'art. 648 cod. pen. - estinto per intervenuta prescrizione; ricorre per cassazione il PG di Brescia lamentando erronea applicazione della legge penale in relazione al calcolo dei termini di prescrizione perché in violazione dell'art. 157 cod. pen.: rileva che il giudice di primo grado ha ricondotto il fatto nella ipotesi contemplata dal comma 2 dell'art. 648 cod. pen. e, considerato che esso era stato commesso il 29.5.2011, aveva dichiarato estinto il reato per intervenuta prescrizione; segnala la erroneità della decisione sotto due profili: in primo luogo in quanto quella di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen. è una ipotesi attenuata del delitto di ricettazione il cui termine di prescrizione va dunque calcolato sulla pena stabilita al comma 1; in secondo luogo, tenuto conto della contestazione della recidiva specifica ed infraquinquennale che comportava un aumento di pena pari alla metà da considerare, perciò, ai fini del termine di prescrizione che a tutt'oggi non è maturato;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 cod. pen, art. 157 cod. pen, art. 161 comma 2 cod. pen, art. 569 comma 4 cod. proc. pen; Sentenza — n. 6549/2022 — snpen · Corte di Cassazione: il PG aveva trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
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a seguente SENTENZA sull'impugnazione proposta dal PG di Brescia nel procedimento a carico di Senato Massimiliano, nato a Milano il 13.5.1985, contro la sentenza del Tribunale di Bergamo del 19.2.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca; udito il PG, in persona del sost. proc. gen. dr. Domenico Seccia, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Bergamo, con sentenza del 19.2.2021, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Massimiliano Senato per essere il reato a lui ascritto - ricondotto nella ipotesi contemplata dal capoverso dell'art. 648 cod. pen. - estinto per intervenuta prescrizione;
2. ricorre per cassazione il PG di Brescia lamentando erronea applicazione della legge penale in relazione al calcolo dei termini di prescrizione perché in violazione dell'art. 157 cod. pen.: rileva che il giudice di primo grado ha ricondotto il fatto nella ipotesi contemplata dal comma 2 dell'art. 648 cod. pen. e, considerato che esso era stato commesso il 29.5.2011, aveva dichiarato estinto il reato per intervenuta prescrizione; segnala la erroneità della decisione sotto due profili: in primo luogo in quanto quella di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen. è una ipotesi attenuata del delitto di ricettazione il cui termine di prescrizione va dunque calcolato sulla pena stabilita al comma 1; in secondo luogo, tenuto conto della contestazione della recidiva specifica ed infraquinquennale che comportava un aumento di pena pari alla metà da considerare, perciò, ai fini del termine di prescrizione che a tutt'oggi non è maturato;
3. il PG aveva trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
4. la difesa ha trasmesso le proprie conclusioni chiedendo la conferma della sentenza del Tribunale di Bergamo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato poiché la qualificazione del fatto come riconducibile nella ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 648 cod. pen. non ha alcuna rilevanza ai fini del tempo necessario a prescrivere il reato essendo assolutamente pacifico che la ricettazione di particolare tenuità rappresenta un'ipotesi attenuata rispetto a quella punita con la pena massima di otto anni di reclusione e contemplata dal primo comma dello stesso articolo (cfr., Sez. U, Sentenza n. 9567 del 21/04/1995, Cosmo ed altro, Rv. 202003; Sez. 2, Sentenza n. 38803 del 01/10/2008, Geminiani, Rv. 241450; Sez. 2, Sentenza n. 4032 del 10/01/2013, PM in proc. Renzi, Rv. 254307; Sez. 2, Sentenza n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492). Nel caso di specie, risulta dagli atti che, mentre il fatto risale al 29.5.2011, il decreto di citazione a giudizio è del 3.4.2019 non risultando perciò perfezionata né la prescrizione massima di cui all'art. 161 comma 2 cod. pen. pari, nel minimo (ovvero senza considerare la recidiva) a dieci anni, ma, a quella data, nemmeno quella "intermedia" di otto anni.
2. La sentenza impugnata va pertanto annulla con rinvio - ai sensi dell'art. 569 comma 4 cod. proc. pen. - alla Corte di Appello di Brescia che procederà al giudizio vagliando anche la sussistenza della contestata recidiva su cui il Tribunale di Bergamo non si è espresso essendo appena il caso di ribadire che è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa (cfr., Sez. U, Sentenza n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, Rv. 251690; Sez. 6 - , Sentenza n. 56972 del 20/06/2018, PG c/ Franco Giuseppa, Rv. 274782; cfr., ancora, nella motivazione, Sez. U - , Sentenza n. 20808 del 25/10/2018, Schettino Francesco, Rv. 275319).
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Brescia per il giudizio. Così deciso in Roma il 12.1.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Pierluigi Ci