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Sentenza — n. 6056/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late filing, rendering the first-instance judgment final and unreviewable.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6056/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late, after the first-instance judgment had already become final. The appellant argued that the lower court failed to address the absence of the defendant, but the Supreme Court held that the procedural defect of tardiness precluded any examination of substantive grounds. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 648, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal filed outside the statutory time limits is inadmissible, and the resulting finality of the first-instance judgment bars the scrutiny of any other grounds for nullity.

Parole chiave

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late appeal filing judicial res judicata procedural inadmissibility criminal procedure code court costs and fines eccezioni processuali tardive nullità procedurale allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 648, comma 2, cod. proc. pen.
La tardività dell'appello preclude qualsiasi scrutinio degli eventuali motivi di ricorso proposti, atteso che, in presenza di un ricorso inammissibile perché presentato fuori termine, si è già realizzato il passaggio in giudicato della sentenza ai sensi dell'art. 648, comma 2, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 544 cod. proc. pen.
In particolare la Corte di appello di Trieste rilevava che la pronuncia di sentenza da parte del Tribunale di Udine si caratterizzava per l'assenza d'indicazione di alcun termine per il deposito, da identificare conseguentemente in quello di giorni quindici ai sensi dell'art. 544 cod.
art. 544 cod. proc. pen
In particolare la Corte di appello di Trieste rilevava che la pronuncia di sentenza da parte del Tribunale di Udine si caratterizzava per l'assenza d'indicazione di alcun termine per il deposito, da identificare conseguentemente in quello di giorni quindici ai sensi dell'art. 544 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 21923 del 03/04/2018, Esposito
(in relazione a diversa fattispecie, Sez. 5, n. 21923 del 03/04/2018, Esposito, Rv.
Sez. 5, n. 39764 del 29/05/2017, Rahafor
273191-01; Sez. 5, n. 39764 del 29/05/2017, Rahafor, Rv.
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Testo completo

nte SENTENZA sul ricorso proposto da NICOLA CASCO, nato a Udine il 29/09/1964 avverso l'ordinanza del 08/04/2021 della CORTE DI APPELLO DI TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del Procuratore Generale, Dott.ssa Franca ZACCO, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 494-

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 26/02/2021 la Corte di appello di Trieste dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse di Casco Nicola avverso la sentenza del Tribunale di Udine del 17 settembre 2020 della quale ordinava l'esecuzione. In particolare la Corte di appello di Trieste rilevava che la pronuncia di sentenza da parte del Tribunale di Udine si caratterizzava per l'assenza d'indicazione di alcun termine per il deposito, da identificare conseguentemente in quello di giorni quindici ai sensi dell'art. 544 cod. proc. pen., decorrenti dalla pronuncia della sentenza e con scadenza in data 2 ottobre 2020. Richiamava l'intervenuto deposito della motivazione in data 24 settembre 2020, con decorrenza del termine di trenta giorni per l'impugnazione dal 3 ottobre 2020, con scadenza in data 1 novembre, prorogato ex lege al successivo 2 novembre 2020, con conseguente irrevocabilità della sentenza in data 3 novembre 2020, attesa l'intervenuta tardiva presentazione di appello da parte del Casco Nicola in data 2 dicembre 2020.

2. Casco Nicola ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Trieste, a mezzo del proprio difensore, con un unico motivo di ricorso nell'ambito del quale ha dedotto la nullità della sentenza per omessa dichiarazione dell'assenza dell'imputato per violazione degli art. 420-bis, comma 3, e 420-ter, comma 4, del cod. proc. pen., evidenziando come la Corte di appello di Trieste avesse omesso integralmente di pronunciarsi sul punto, nonostante con l'atto di appello fosse stata dedotta esplicitamente tale ragione di nullità della decisione di primo grado. Rilevava dunque come la mancata declaratoria di assenza dell'imputato antecedentemente alla fase introduttiva del rito abbreviato non si potesse ritenere sanata dall'accertamento ex post realizzato dal giudice quanto all'effettiva ricorrenza dei presupposti per procedersi in assenza, attesa la prima notifica avvenuta presso il domicilio dichiarato e, a seguito dell'accertata inidoneità dello stesso, presso il difensore d'ufficio.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso osservando che il ricorrente non ha contestato la tardività dell'appello proposto ed ha osservato che la ritenuta inammissibilità dell'impugnazione (per essere stata proposta fuori termine, dato non contestato in questa sede) impediva alla Corte territoriale di scrutinare i motivi di doglianza, ivi compreso quello afferente la nullità della sentenza di primo grado, ormai divenuta definitiva.

4. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, conseguentemente, essere dichiarato inammissibile. Come correttamente osservato dal Procuratore Generale il dato della tardiva presentazione dell'appello rispetto ai termini previsti per legge non è contestato dall'odierno ricorrente. La tardività dell'appello preclude qualsiasi scrutinio degli eventuali motivi di ricorso proposti, atteso che, in presenza di un ricorso inammissibile perché presentato fuori termine, si è già realizzato il passaggio in giudicato della sentenza ai sensi dell'art. 648, comma 2, cod. proc. pen. (in relazione a diversa fattispecie, Sez. 5, n. 21923 del 03/04/2018, Esposito, Rv. 273191-01; Sez. 5, n. 39764 del 29/05/2017, Rahafor, Rv. 271850 — 01).

5. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 Gennaio 2022. Il Consigliere estensore Marzia Minutillo Turtur Il Presidente 94" Matilde Cam