Italian Court dismisses appeal for inadmissibility regarding missed appeal deadline due to defense counsel negligence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the defense counsel's failure to notify the client of the final judgment constituted negligence rather than force majeure. The appellant argued that the court of appeal incorrectly rejected a request for time extension under Article 175 of the Criminal Procedure Code, claiming the defense lawyer's omission should be excused. The court held that legal professionals cannot claim force majeure for their own lack of diligence, as such omissions are preventable through normal care and do not justify extending procedural deadlines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 175 comma 1 cod. proc. pen.; Art. 102 cod. proc. pen.; The failure of a defense lawyer to notify a client of a judgment or file an appeal does not constitute force majeure or unavoidable circumstances, as it stems from negligence rather than an insurmountable external event.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da BENTABET JAOUAD n. in Marocco il 7/11/1984 avverso l'ordinanza resa dalla Corte d'Appello di Firenze in data 7/5/2021 -visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis; -letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen., Dott. Luigi Cuomo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'impugnata ordinanza la Corte di Appello di Firenze rigettava la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione formulata dal difensore di Bentabet Jaouad in relazione alla sentenza del Tribunale di Pisa resa in data 23/7/2019, irrevocabile il 6 Novembre successivo, che l'aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 200,00 di multa per il delitto di ricettazione, accertato in Ponsacco il 29/12/2012.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del condannato, Avv. Giuseppe Maria Nicolosi, deducendo: 1 Gh-, 2.1 il vizio di motivazione in quanto la Corte di merito, pur avendo escluso l'esperibilità del rimedio della rescissione del giudicato in quanto l'imputato aveva avuto conoscenza del processo, ha ritenuto inammissibile l'istanza formulata ai sensi dell'art. 175 cod.proc.pen. Il difensore, premesso che il ricorrente era domiciliato presso il suo studio ma difeso d'ufficio da altro legale, lamenta che l'ordinanza censurata ha disatteso la richiesta difensiva di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di primo grado sostenendo che, poiché il processo si è svolto in assenza, il condannato poteva agire esclusivamente mediante richiesta di rescissione del giudicato, sebbene lo stesso avesse avuto conoscenza del processo e la richiesta formulata tendesse a ripristinare la facoltà di proporre appello del prevenuto.
Precisa al riguardo che l'istanza era stata proposta non ai sensi dell'art. 175, comma 2, bensì a norma del comma 1 di detta disposizione, la quale prevede la restituzione nel termine non potuto osservare per caso fortuito o forza maggiore, evento cui doveva essere ricondotta la mancata comunicazione al domiciliatario della sentenza da parte del difensore d'ufficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle doglianze proposte. Il ricorrente sostiene che la Corte di merito abbia frainteso l'istanza ex art. 175 cod.proc.pen., ritenendola inammissibile in quanto formulata in relazione a sentenza emessa in regime di assenza e con riguardo ad imputato che pacificamente era a conoscenza del processo, laddove la stessa era stata avanzata ex art. 175, comma 1, cod.proc.pen. a seguito della mancata comunicazione della definizione del processo al legale domiciliatario da parte del difensore di ufficio. 1.1 Invero, anche a voler ritenere che la Corte di merito sia incorsa nella denunziata erronea interpretazione dell'istanza difensiva, la stessa risultava, comunque, radicalmente destituita di fondamento.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo autorevolmente chiarito che la condotta del difensore d'ufficio che, in violazione degli obblighi di diligenza, abbia omesso di informare il difensore di fiducia circa il mancato accoglimento dell'istanza di rinvio dell'udienza e non abbia presentato tempestiva impugnazione in qualità di sostituto ex art. 102 cod. proc. pen., non può essere considerata, per gli effetti dell'art. 175, comma primo, cod. proc. pen., ipotesi di caso fortuito, né di forza maggiore (Sez. U, n. 14991 del 11/04/2006, Rv. 233419).
Si è affermato, altresì, che non può essere considerata ipotesi di caso fortuito, né di forza maggiore, agli effetti dell'art. 175, comma 1, cod. proc. pen., la condotta del difensore prontamente reperibile nominato in udienza ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. - in sostituzione del difensore di ufficio di cui all'art. 97, comma 1, cod. proc. pen. - che, in violazione degli obblighi di diligenza, abbia omesso di informare il difensore di ufficio assente della pronuncia della sentenza e non abbia presentato tempestiva impugnazione in qualità di sostituto ex art. 102 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 36821 del 27/11/2020, Rv. 280351). 1.2 Anche nel caso del difensore di fiducia la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che il mancato o l'inesatto adempimento da parte del medesimo dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non sono idonei a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore - che legittimano la restituzione nel termine-, poiché consistono in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione, e perché non può essere escluso, in via presuntiva, un onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull'adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo (Sez. 6, n. 3631 del 20/12/2016, dep. 2017, Rv. 269738;
Sez. 4, Sentenza n. 55106 del 18/10/2017, Rv. 271660; Sez. 2, n. 48737 del 21/07/2016, Rv. 268438; Sez. 6, n. 18716 del 31/03/2016 Rv. 266926; Sez. 2, n. 16066 del 02/04/2015, Rv. 263761).
2. Alla stregua della stessa prospettazione difensiva deve, dunque, escludersi che la mancata conoscenza dell'esito del processo di primo grado da parte del ricorrente sia stata determinata da caso fortuito o da forza maggiore, non vedendosi in ipotesi di evento inevitabile con l'uso di una normale diligenza, né di evento irresistibile, essendo ben noti al domiciliatario, esercente la professione legale, i meccanismi processuali propri del giudizio in assenza e parimenti ovviabili le denunziate omissioni comunicative del difensore d'ufficio, il cui eventuale rilievo resta confinato in ambito disciplinare. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 10 gennaio 2022 Il Consigliere estensore