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Sentenza — n. 6054/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction, ruling voluntary withdrawal from proceedings negates lack of knowledge defense.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6054/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by Alexander Luigie Abanico against his conviction for robbery and aggravated assault. The defense argued that the defendant never truly knew the proceedings because all documents were sent to his appointed counsel, who had only contacted him briefly. The court held that the defendant's voluntary disinterest in the process, evidenced by his residence in Italy and lack of contact with his lawyer, constituted a conscious withdrawal from the proceedings. Consequently, the court found the lower court's finding of voluntary absence justified and dismissed the request to rescind the final judgment.

Regesto Legislator

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Art. 420 bis cod. proc. pen.; Art. 629 bis cod. proc. pen.: The lack of knowledge of proceedings does not require deliberate evasion of summons but only a conscious and voluntary placement in a condition of being unaware, which can be inferred from the defendant's conduct and relationship with counsel.

Parole chiave

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voluntary withdrawal from proceedings lack of knowledge defense appointed defense counsel residence in Italy rescission of final judgment assenza ingiustificata procedimento in contumacia allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 420 bis cod. proc. pen.
Art. 629 bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019
Sez. 3, n. 11813 del 24/11/2020
279420; Sez. 3, n. 11813 del 24/11/2020, dep.
Sez. 1, n. 27629 del 24/06/2021
281483; Sez. 1, n. 27629 del 24/06/2021, Rv.
Sez. 3, n. 35426 del 13/05/2021
Sez. 2, n. 14375 del 31/3/2021
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ABANICO ALEXANDER LUIGIE n. nelle Filippine 1'8/8/1996 avverso l'ordinanza resa dalla Corte d'Appello di Venezia in data 4/8/2021 -visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis; -letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen., Dott. Luigi Giordano, che ha concluso per il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'impugnata ordinanza la Corte di Appello di Venezia rigettava la richiesta di rescissione del giudicato formulata dal difensore di Abanico Alexander Luigie con riguardo alla sentenza del Tribunale di Padova resa in data 11/11/2020, irrevocabile 1'11/2/2021, che l'aveva condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 344,00 di multa per i reati di rapina impropria e lesioni aggravate.2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del condannato, Avv. Lorenza Denaro, deducendo: 2.1 la violazione degli artt. 420 bis e 629 bis cod.proc.pen. e la manifesta illogicità della motivazione.

Secondo la difesa deve ritenersi certo che l'Abanico non ha mai avuto effettiva conoscenza del procedimento a suo carico, terminato con l'emissione della sentenza del Tribunale di Padova in data 11/11/2020, in quanto tutti gli atti sono stati notificati al difensore d'ufficio, il quale ha avuto contatti con il prevenuto solo nell'immediatezza del fatto contestatogli. Tuttavia la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato, argomentando circa la volontaria sottrazione del condannato alla conoscenza del processo, in contrasto con i principi dettati da Sezioni Unite n. 23948/2020, alla cui stregua la sottrazione alla conoscenza del procedimento richiede condotte positive e l'accertamento del necessario coefficiente psicologico.

La Corte di merito ha, invece, ritenuto che la volontaria sottrazione alla conoscenza del processo potesse essere desunta dalla residenza in Padova del ricorrente, dalla conoscenza della lingua italiana e da un singolo contatto con il difensore d'ufficio, coevo alla commissione dei fatti, elementi inidonei a provare l'elemento psicologico e che si risolvono in una mera presunzione. Inoltre, l'ordinanza impugnata risulta illogica laddove adduce a sostegno della propria decisione la circostanza che l'Avvocato Colpi, difensore di ufficio, in epoca precedente la vocatio in iudicium aveva interloquito con la madre del ricorrente, la quale lo aveva informato che il figlio si era allontanato dal territorio italiano, trattandosi, al contrario, di emergenza che depone per la buona fede del prevenuto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non merita accoglimento siccome infondato. Questa Corte ha autorevolmente chiarito che, ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez.

U , n. 23948 del 28/11/2019,dep. 2020, Pg c/ Ismail Darwish Mhame, Rv. 279420; Sez. 3, n. 11813 del 24/11/2020, dep. 2021, Rv. 281483; Sez. 1, n. 27629 del 24/06/2021, Rv. 281637). 2 chk, 1.1 Nella specie consta dall'accesso agli atti, giustificato dalla natura delle doglianze formulate, che il ricorrente aveva eletto domicilio presso l'Avv. Colpi Franco, designato suo difensore d'ufficio, in data 26/3/2015, nel contesto di una perquisizione locale e personale eseguita dalla Sezione Volanti della Questura di Padova in relazione al delitto di rapina ascrittogli.

All'udienza in data 11/11/2020 il Giudice, in sede di verifica della regolarità delle notifiche eseguite presso il difensore, interpellava il legale, il quale riferiva che all'epoca dell'instaurazione del procedimento aveva avuto contatti con il ricorrente, chiarendo che in relazione ad altro procedimento a suo carico l'Abanico lo aveva designato quale difensore di fiducia; aggiungeva che successivamente i rapporti si erano interrotti ed egli aveva contattato la madre, la quale gli aveva comunicato che il figlio si era allontanato dal domicilio familiare. 1.2 Alla luce di siffatte dichiarazioni si ha, dunque, contezza dell'avvenuta interlocuzione tra il difensore e il proprio assistito nella fase genetica del procedimento; della sussistenza, alla base dell'elezione di domicilio, di un rapporto professionale qualificato, avendo il condannato usufruito fiduciariamente delle prestazioni del legale anche in relazione ad altro procedimento; dell'esistenza di un canale di comunicazione familiare, avendo l'Avv.

Colpi riferito di aver cercato il ricorrente ed interloquito con la madre, dalla quale aveva appreso del suo allontanamento. In detto contesto, osserva la Corte, non sussistono spazi per ritenere l'incolpevole mancata conoscenza del processo, dovendo -al contrario- fondatamente reputarsi che l'Abanico, a conoscenza delle indagini a suo carico per i fatti ascrittigli, si sia disinteressato delle sorti del processo, evitando i necessari contatti informativi con il legale designato alla difesa, come correttamente argomentato dall'ordinanza censurata. 1.3 Non è fuor di luogo aggiungere che la colpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo non richiede che l'imputato si sia deliberatamente sottratto alla "vocatio in iudicium" con comportamenti a ciò finalizzati, essendo sufficiente che si sia posto consapevolmente e volontariamente nella condizione di sottrarsi alla conoscenza del processo, indipendentemente dai motivi di tale comportamento (Sez.3, n. 35426 del 13/05/2021, Rv. 281851;

Sez. 2, n.14375 del 31/3/2021, Rv.281101), come inequivocabilmente accertato nel caso a giudizio.

2. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, rigettato con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali. 3 £,,

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma il 10 Gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presi