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Sentenza — n. 5896/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 5896/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 5896/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 22/07/2021 il TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA-sez. riesame confermava l'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari del GIP di REGGIO CALABRIA in data 7/07/2021 nei confronti di BANGALI Sangare, indagato per i reati di rapina e di lesioni personali, commessi il 4/07/2021 ai danni di LA MONICA Iole Maria. BANGALI propone ricorso per cassazione, per il tramite dl difensore, e deduce come unico motivo anzitutto la carenza o illogicità della motivazione quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, alla stregua dell'art. 274 lett.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Sentenza — n. 5896/2022 — snpen · Corte di Cassazione: riesame confermava l'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari del GIP di REGGIO CALABRIA in data 7/07/2021 nei confronti di BANGALI Sangare, indagato per i reati di rapina e di lesioni personali, commessi il 4/07/2021 ai danni di LA MONICA Iole Maria. BANGALI propone ricorso per cassazione, per il tramite dl difensore, e deduce come unico motivo anzitutto la carenza o illogicità della motivazione quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, alla stregua dell'art. 274 lett.

Parole chiave

Generato dall'IA
violenza contro le autorità rapina qualificata pericolo di reiterazione caso poco grave reati violenti violenza sessuale

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BANGALI SANGARE nato il 01/01/1991 avverso l'ordinanza del 22/07/2021 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; sentite le conclusioni del PG MARIA GIUSEPPINA FODARONI, per il rigetto del ricorso, e del difensore avv. Bruno POGGIO, che si riporta al ricorso.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza in data 22/07/2021 il TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA-sez. riesame confermava l'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari del GIP di REGGIO CALABRIA in data 7/07/2021 nei confronti di BANGALI Sangare, indagato per i reati di rapina e di lesioni personali, commessi il 4/07/2021 ai danni di LA MONICA Iole Maria. BANGALI propone ricorso per cassazione, per il tramite dl difensore, e deduce come unico motivo anzitutto la carenza o illogicità della motivazione quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, alla stregua dell'art. 274 lett.

c) cod. proc. pen. Poiché esse sono state ravvisate dal TRIBUNALE nelle modalità del fatto, tali da rendere probabili per il futuro analoghe condotte, il ricorrente censura: - che la sua azione era diretta soltanto a sottrarre la borsa alla vittima, non anche ad adoperare violenza contro di lei; - che non si sia tenuto conto del contesto familiare dell'indagato, al cui interno sta per nascere un figlio, sì che potrebbero presentarsi emergenze tali da esigere l'allontanamento dal domicilio; - che il rischio di reiterazione sia stato correlato alla mancanza di occupazione, quando proprio la misura restrittiva preclude all'indagato di lavorare lecitamente.

2. Il ricorso è inammissibile poiché il motivo posto a base di esso è manifestamente infondato. Motivazione congrua e logica sostiene la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, fondata sulle modalità del fatto, poiché la rapina è stata posta in essere ai danni di una donna anziana, superando la resistenza da lei opposta alla sottrazione della borsa, anche a costo di provocare lesioni personali, come è poi accaduto, e quindi ponendo in evidenza una particolare pericolosità che rende concreto il rischio di reiterazione. Altrettanto logico è ritenere, come ha fatto il riesame, l'incidenza negativa dell'assenza di una occupazione lavorativa al fine di attenuare il rischio;

è una osservazione non superabile dalla replica difensiva secondo cui stare agli arresti domiciliari impedisce di trovare lavoro: il TRIBUNALE ha invero spiegato che nulla osta a che BANGALI chieda all'a.g. il permesso di allontanarsi dall'abitazione per svolgere attività lavorativa. Del pari non rilevante è la nascita del figlio, prospettata nel ricorso, potendosi provvedere alle relative esigenze con specifiche istanze di allontanamento. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso a Roma 1'11/02/2022 Il consigliere estensore AlfrcOo Mantovano