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Sentenza — n. 5895/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 5895/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 5895/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCIDA FRANCESCO nato a BARI il 23/05/1973 avverso la sentenza del 19/06/2020 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO. La CORTE APPELLO di LECCE, con sentenza in data 19/06/2020, confermava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di BRINDISI in data 14/09/2019 aveva condannato PROCIDA Francesco a pena di giustizia per i reati di rapina impropria e di danneggiamento, uniti per continuazione, commessi a SAVELLETRI il 27/09/2018. PROCIDA propone ricorso personale per cassazione. Il ricorso è inammissibile in quanto personale, e pertanto in violazione del disposto di cui all'art. 613 co. 1 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1 co. 63 legge n. 103/2017. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Sentenza — n. 5895/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La CORTE APPELLO di LECCE, con sentenza in data 19/06/2020, confermava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di BRINDISI in data 14/09/2019 aveva condannato PROCIDA Francesco a pena di giustizia per i reati di rapina impropria e di danneggiamento, uniti per continuazione, commessi a SAVELLETRI il 27/09/2018. PROCIDA propone ricorso personale per cassazione. Il ricorso è inammissibile in quanto personale, e pertanto in violazione del disposto di cui all'art. 613 co. 1 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1 co. 63 legge n. 103/2017. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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violazione procedurale abbandono del procedimento per truffa indigenza processuale non provata condono delle spese procedurali difetto di legittimazione del ministero pubblico ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCIDA FRANCESCO nato a BARI il 23/05/1973 avverso la sentenza del 19/06/2020 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di LECCE, con sentenza in data 19/06/2020, confermava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di BRINDISI in data 14/09/2019 aveva condannato PROCIDA Francesco a pena di giustizia per i reati di rapina impropria e di danneggiamento, uniti per continuazione, commessi a SAVELLETRI il 27/09/2018. PROCIDA propone ricorso personale per cassazione. Il ricorso è inammissibile in quanto personale, e pertanto in violazione del disposto di cui all'art. 613 co. 1 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1 co. 63 legge n. 103/2017. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 'da ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso a Roma 1'11/02/2022 Il consigliere estensore Il dente AlfrEfdo Mantovano Gi anni D 'tal v» DEPO