Sentenza — n. 5894/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon nota inviata per pec il 4/12/2021 l'avv. Giuseppe STELLATO, qualificatosi difensore di BORRATA Francesco, n. 15/01/1953 a CASAL di PRINCIPE, ha comunicato che il proprio assistito, in relazione al quale questa 2" sez. pen. della S.C. ha pronunciato sentenza in data 16/11/2021, è deceduto il 6/12/2020, in epoca anteriore alla menzionata pronuncia, e pertanto chiede di annullare quest'ultima. Dal certificato di morte in atti risulta confermato l'avvenuto decesso di BORRATA prima che la sentenza fosse deliberata; ciò non è emerso nel giudizio davanti a questa S.C. perché la notifica è stata effettuata ad altro soggetto avente identici nome e luogo di nascita, BORRATA Francesco, n. a CASAL di PRINCIPE, ma differente data di nascita, 16/06/1968, e altro difensore, peraltro nominato da quest'ultimo imputato per il grado di legittimità, con revoca del precedente, senza tuttavia che l'errore di omonimia sia stato rilevato.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 5894/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con conclusioni scritte il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. chiede l'annullamento senza rinvio. Con memoria scritta il difensore aderisce motivatamente alla richiesta del P.G. La dissoluzione del rapporto processuale, conseguente al decesso dell'imputato, rende inesistente la successiva sentenza, che va pertanto revocata. Tale inesistenza va dichiarata non già dal giudice dell'esecuzione, ma dallo stesso giudice che ha deliberato la sentenza (cf. Sez. 1 sentenza n. 18692 del 10/06/2016 dep. 14/04/2017 Rv. 269865 imputato Caffiero; Sez. 6 ordinanza n. 10199 del 09/03/2010, Rv. 246541, imputato Iaconis).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BORRATA FRANCESCO nato a CASAL DI PRINCIPE il 15/01/1953 avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; lette le conclusioni del PG MARIA GIUSEPPINA FODARONI, in giudizio trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 DL n. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con nota inviata per pec il 4/12/2021 l'avv. Giuseppe STELLATO, qualificatosi difensore di BORRATA Francesco, n. 15/01/1953 a CASAL di PRINCIPE, ha comunicato che il proprio assistito, in relazione al quale questa 2" sez. pen. della S.C. ha pronunciato sentenza in data 16/11/2021, è deceduto il 6/12/2020, in epoca anteriore alla menzionata pronuncia, e pertanto chiede di annullare quest'ultima. Dal certificato di morte in atti risulta confermato l'avvenuto decesso di BORRATA prima che la sentenza fosse deliberata; ciò non è emerso nel giudizio davanti a questa S.C. perché la notifica è stata effettuata ad altro soggetto avente identici nome e luogo di nascita, BORRATA Francesco, n. a CASAL di PRINCIPE, ma differente data di nascita, 16/06/1968, e altro difensore, peraltro nominato da quest'ultimo imputato per il grado di legittimità, con revoca del precedente, senza tuttavia che l'errore di omonimia sia stato rilevato.
Con conclusioni scritte il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. chiede l'annullamento senza rinvio. Con memoria scritta il difensore aderisce motivatamente alla richiesta del P.G. La dissoluzione del rapporto processuale, conseguente al decesso dell'imputato, rende inesistente la successiva sentenza, che va pertanto revocata. Tale inesistenza va dichiarata non già dal giudice dell'esecuzione, ma dallo stesso giudice che ha deliberato la sentenza (cf. Sez. 1 sentenza n. 18692 del 10/06/2016 dep. 14/04/2017 Rv. 269865 imputato Caffiero; Sez. 6 ordinanza n. 10199 del 09/03/2010, Rv. 246541, imputato Iaconis).
Revocata la sentenza del 16/11/2021, va quindi annullata senza rinvio la sentenza della CORTE DI APPELLO di NAPOLI in data 26/11/2019, per morte dell'imputato intervenuta dopo la sua deliberazione e prima della pronuncia di questa Corte di legittimità.
P.Q.M.
Revoca la sentenza della Seconda sezione penale di questa Corte del 16 novembre 2021 nei confronti di BORRATA Francesco nato il 15 gennaio 1953 a CASAL di PRINCIPE e per l'effetto annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso a Roma 1'11/02/2022 Il consigliere estensore Il ente Alfrèdo Mantovano iotallevi " (`RAW-44/4 C DEPOSITAT