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Sentenza — n. 5893/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 5893/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 5893/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 20/08/2021- dep. 24/09/2021 il TRIBUNALE di PALERMO-sez. riesame confermava l'ordinanza con cui il GIP di PALERMO in data 11/08/2021 aveva disposto l'applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di MACALUSO Francesco, indagato per i reati di partecipazione ad associazione per delinquere (capo 36), quale gestore e coordinatore di attività illecita consistente in ricettazione (capo 16) di veicoli rubati e in estorsione (capi 22 bis e 35) nei confronti dei loro proprietari, costretti a consegnare somme in denaro per tornare in possesso degli stessi, commessi a PALERMO da gennaio ad aprile 2019.

Regesto Legislator

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art. 275 cod. proc. pen, art. 275-bis cod. proc. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 5893/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile, poiché la motivazione posta a base dell'ordinanza impugnata è congrua e coerente, e in quanto tale non censurabile in questa sede di legittimità.

Parole chiave

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pericolo di reiterazione criminalità persistente precedenti penali rilevanti carcerazione cautelativa confisca di valori patrimoniali riabilitazione

Disposizioni normative citate

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art. 275 cod. proc. pen
Rileva come gli altri componenti della presunta associazione si trovassero agli arresti domiciliari, e ciò - unitamente al tempo trascorso dai fatti - non permette di ritenere probabile la ripresa dell'attività criminale; come secondo, la violazione dell'art. 275 cod. proc. pen.
art. 275-bis cod. proc. pen
Rileva come gli altri componenti della presunta associazione si trovassero agli arresti domiciliari, e ciò - unitamente al tempo trascorso dai fatti - non permette di ritenere probabile la ripresa dell'attività criminale; come secondo, la violazione dell'art. 275 cod.
art. 616 c.p
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MACALUSO FRANCESCO nato a PALERMO il 17/12/1973 avverso l'ordinanza del 20/08/2021 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; lette le conclusioni del PG MARIA GIUSEPPINA FODARONI, in giudizio trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 DL n. 137/2020.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 20/08/2021- dep. 24/09/2021 il TRIBUNALE di PALERMO-sez. riesame confermava l'ordinanza con cui il GIP di PALERMO in data 11/08/2021 aveva disposto l'applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di MACALUSO Francesco, indagato per i reati di partecipazione ad associazione per delinquere (capo 36), quale gestore e coordinatore di attività illecita consistente in ricettazione (capo 16) di veicoli rubati e in estorsione (capi 22 bis e 35) nei confronti dei loro proprietari, costretti a consegnare somme in denaro per tornare in possesso degli stessi, commessi a PALERMO da gennaio ad aprile 2019.

2. MACALUSO propone ricorso per cassazione, e deduce i seguenti motivi: - come primo, l'insussistenza delle esigenze cautelari. Rileva come gli altri componenti della presunta associazione si trovassero agli arresti domiciliari, e ciò - unitamente al tempo trascorso dai fatti - non permette di ritenere probabile la ripresa dell'attività criminale; come secondo, la violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. poiché mancherebbe l'attualità del pericolo di reiterazione delle condotte illecite, a causa della risalenza nel tempo dei reati commessi. Con conclusioni scritte il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. chiede il rigetto del ricorso. Con pec inviata il 31/01/2022 la difesa conclude richiamandosi al ricorso-

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, poiché la motivazione posta a base dell'ordinanza impugnata è congrua e coerente, e in quanto tale non censurabile in questa sede di legittimità.

1. Costituisce condiviso orientamento di questa S.C. (cf. Sez. 2 sentenza n. 43402 del 25/09/2019 dep. 23/10/2019 Rv. 277762 - 01 imputato Marsili), che "il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull'inopportunità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen." La divaricazione interpretativa in ordine al requisito della attualità della pericolosità, avente per oggetto se il centro della valutazione è la personalità del soggetto, ovvero eventuali condizioni oggettive o di contesto in grado di attivare la latente pericolosità dell'accusato e rendere attuale il pericolo cautelare, è in realtà solo apparente, poiché entrambi gli orientamenti tengono conto di due diverse dimensioni del requisito dell'attualità: da un lato la presenza di indici di proclività al delitto desumibili dalla analisi "soggettiva" della personalità dell'accusato; dall'altro la presenza di attivatori del pericolo "oggettivi" ricavabili da dati ambientali o di contesto.

Entrambe le dimensioni dell'attualità vanno prese in considerazione, poiché il pericolo non sarebbe attuale in assenza di indici soggettivi di pericolosità, e verrebbe meno se non ci fossero condizioni esterne idonee a favorire la recidiva. Alla verifica della permanenza delle condizioni soggettive che caratterizzavano la persona dell'accusato al tempo della commissione del delitto deve affiancarsi la valutazione prognostica sulla probabile ricaduta nel delitto, a sua volta da fondare sulle emergenze disponibili, tra le quali anche le concrete modalità dei delitti per cui si procede, e le condizioni di vita dell'indagato in assenza di cautele.

Alla stregua di tali indici, il pericolo di reiterazione è "concreto" ogni volta che si dimostri l'esistenza di elementi non ipotetici, ma reali, dai quali si possa dedurre la probabilità di recidiva, ed è "attuale" allorché sia possibile una prognosi negativa sulla ricaduta nel delitto: non è invece richiesto che il giudizio sulla attualità si estenda alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, la cui previsione esula dalle facoltà del giudice della cautela, né che la valutazione sull'alta probabilità di una "prossima" ricaduta nel delitto vada intesa come "imminente".

2. Nel caso di specie, in coerenza con tali indicazioni esegetiche, l'attualità del pericolo è stato in modo congruo e coerente argomentato dal Collegio del riesame per il ruolo di gestore delle estorsioni svolto dall'indagato all'interno dell'associazione criminale, alla stregua di un quadro gravemente indiziario, illustrato nel dettaglio dal TRIBUNALE, che non ha formato oggetto di censura nel ricorso. MACALUSO risulta avere: - ideato ed eseguito taluni dei reati fine, - messo a disposizione del gruppo le autovetture di volta in volta adoperate per raggiungere i veicoli di cui impossessarsi illecitamente, nonché per il successivo occultamento; - consigliato i correi sulle modalità di nascondimento delle refurtiva; - ricevuto costanti aggiornamenti dai concorrenti nei reati in ordine allo svolgimento degli stessi, confermandosi punto di riferimento dell'intera associazione.

La concretezza del rischio di reiterazione è stata fondata altresì sui numerosi precedenti del ricorrente per delitti contro il patrimonio, ed è stata ravvisata di tale intensità da giustificare la custodia in carcere in luogo degli arresti domiciliari; il confronto operato dall'indagato con il trattamento cautelare più favorevole usato verso altri indagati trascura il ruolo più incisivo e intenso che egli, per quanto detto, emerge avere svolto. Il TRIBUNALE, con motivazione logica e radicata sugli elementi di fatto disponibili, ha correttamente ritenuto inadeguata una misura meno afflittiva, essendo concreto il pericolo di una riorganizzazione dell'attività illecita dall'interno della propria abitazione, a causa dei trascorsi e dell'esperienza maturata.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso a Roma 1'11/02/2022 Il consigliere estensore