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Sentenza — n. 5848/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 5848/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 5848/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE STEFANO PAOLO ROSARIO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 21/12/1976 avverso l'ordinanza del 02/04/2021 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; sentite le conclusioni del Procuratore Generale Assunta Coccomello che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Udito il difensore avv.to Calabresi il quale ha concluso insistendo nei motivi

Regesto Legislator

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art. 173 cod.proc.pen, art. 616 cod.proc.pen; Sentenza — n. 5848/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Concorso, che il ricorrente manifestava proprio in occasione di quell'incontro in cui,reclamando il proprio ruolo di vertice, rendeva evidente il proprio coinvolgimento attivo nei fatti, sia quelli già commessi sia quelli relativi al nuovo cantiere appena installato ed in relazione al quale Siclari appariva restio ad accedere alla richiesta di versamento delle somme illecitamente pretese al punto da rendere necessario l'incontro proprio con il De Stefano. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Parole chiave

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carcerazione cautelativa detenuto aiuto all'evasione di detenuti differimento dell'esecuzione della pena frode nel pignoramento confisca di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

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art. 173 cod.proc.pen
1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'indagato, tramite il proprio difensore avv.to Calabrese, che, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 cod.proc.pen., deduceva: - violazione dell'art.
art. 616 cod.proc.pen
In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE STEFANO PAOLO ROSARIO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 21/12/1976 avverso l'ordinanza del 02/04/2021 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; sentite le conclusioni del Procuratore Generale Assunta Coccomello che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Udito il difensore avv.to Calabresi il quale ha concluso insistendo nei motivi

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con ordinanza in data 7 maggio 2021, il tribunale della libertà di Reggio Calabria,rigettava l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di De Stefano Paolo avverso il provvedimento del G.I.P. dello stesso tribunale che aveva disposto nei confronti del medesimo la misura cautelare della custodia in carcere perché indagato di due distinte ipotesi di estorsione tentata e consumata ex art. 416 bisl cod.pen., ai danni di Siclari Francesco. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'indagato, tramite il proprio difensore avv.to Calabrese, che, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 cod.proc.pen., deduceva: - violazione dell'art. 606 lett.

b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 125 e 273 stesso codice in relazione alla valutazione di attendibilità della fonte di prova posta a sostegno del giudizio di gravità indiziaria; in particolare, si deduceva mancare il giudizio di attendibilità intrinseca della p.o. ed essere stata omessa ogni motivazione su un chiaro profilo di contraddittorietà tra quanto riferito dal Siclari e quanto riferito dal collaboratore De Carlo, il quale aveva escluso il pagamento del pizzo alla cosca del ricorrente; \5: 1 - violazione dell'art..606 lett.

b) ed e) cod..proc.pen. quanto all'assenza di gravità indiziaria ed all'assenza di dimostrazione di un concreto apporto eziologico da parte del ricorrente ai fatti; al proposito, il ricorso sottolineava come il De Stefano, pur essendo sottoposto a regime di detenzione sino al 2015, era chiamato a rispondere di fatti commessi a partire dal 2011, senza che fosse stato chiarito a quale dei due episodi fosse attribuibile la condotta; in ogni caso, dalle dichiarazioni del Siclari, non emergeva il chiaro coinvolgimento in un preciso episodio criminoso dei due contestati; mancava poi l'efficienza causale del comportamento che non poteva ricavarsi dall'incontro del 2016 posto che dopo tale data non vi era stata la ricezione di alcuna somma che era stata percepita da altra consorteria; né poteva affermarsi la responsabilità in ragione della sola posizione apicale affermata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto. In relazione al primo motivo deve essere escluso che l'impugnata ordinanza abbia omesso sia la valutazione di attendibilità del Siclari sia di risolvere l'apparente contraddizione delle dichiarazioni dello stesso con quelle del collaboratore De Carlo; invero, sotto il primo profilo, l'impugnata ordinanza ha ampiamente sottolineato lo svolgimento temporale delle diverse dichiarazioni del Siclari e le modalità delle stesse evidentemente frutto della profonda condizione di oppressione dello stesso.

Inoltre, a sostegno della attendibilità della persona offesa, il provvedimento sottolineava dati certamente rilevanti quali l'esattezza dei riconoscimenti, l'esatta indicazione dello stato di libertà del De Stefano, e, soprattutto, il pieno e confortante riscontro proveniente dalle dichiarazioni del Porta, socio del Siclari, riportate alle pagine 25 e seguenti che confermava integralmente l'avvenuto pagamento del pizzo. Così che il giudizio di attendibilità nel caso di specie è stato collegato sia a circostanze declinanti la piena credibilità del dichiarante sia ad altri elementi che autonomamente confermavano l'avvenuto pagamento del pizzo estorsivo da parte dell'impresa di Siclari.

Quanto alla supposta contraddizione tra le dichiarazioni di quest'ultimo e quelle del collaboratore De Carlo, appare evidente che la ricostruzione dei fatti riportata dall'impugnata ordinanza e resa da quest'ultimo appare frutto di informazioni assunte da terzi e non direttamente e ciò a differenza di quanto personalmente vissuto dalle persone offese Siclari e Porta; circostanza questa che deve fare ritenere solo apparente la contraddizione ben potendo essere possibile che il De Carlo, per quanto membro della cosca, non fosse stato reso edotto di tale particolare evento estorsivo e delle modalità di pagamento ed incasso delle somme. 2.2 In relazione, poi, alla doglianza dedotta con il secondo motivo di ricorso sotto il profilo della insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quanto ai reati contestati ai capi b) e c) della rubrica, va ricordato come secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente .conto delle ragioni cl-te l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828 - 01). E nel caso in esame, il tribunale del riesame, ha proprio evidenziato gli elementi indiziari sussistenti a carico dell'indagato De Stefano evidenziandoli sia in relazione alla estorsione tentata che a quella consumata; invero, quanto a tale ultimo episodio, veniva sottolineato come tutti i soggetti che si alternavano nella effettuazione delle attività intimidatorie prime e della riscossione delle rate di pizzo poi, reclamavano l'appartenenza alla cosca capeggiata proprio dal De Stefano Paolo Rosario, così che lo stato detentivo dello stesso in quel periodo è circostanza non decisiva per escludere il concorso morale nei fatti.

Concorso, che il ricorrente manifestava proprio in occasione di quell'incontro in cui,reclamando il proprio ruolo di vertice, rendeva evidente il proprio coinvolgimento attivo nei fatti, sia quelli già commessi sia quelli relativi al nuovo cantiere appena installato ed in relazione al quale Siclari appariva restio ad accedere alla richiesta di versamento delle somme illecitamente pretese al punto da rendere necessario l'incontro proprio con il De Stefano. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod.proc.pen.. Roma, 4 febbraio 2022 L CONSIGLIE EST. t. q • IL PRESI