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Sentenza — n. 5842/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against detention order citing lack of specific legal grounds and inadmissible factual re-evaluation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5842/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against a detention order inadmissible, rejecting the defendant's claims regarding legal violations and insufficient reasoning. The court found that the lower tribunal's decision was specific and rational, while the appellant's arguments merely offered alternative factual assessments rather than citing specific legal errors. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p., lett. b); Art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c): An appeal against a coercive measure is inadmissible if it fails to cite specific legal violations or manifest illogicality, instead merely proposing a different factual evaluation or generic assertions.

Parole chiave

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inadmissible appeal coercive measures specific legal grounds factual re-evaluation manifest illogicality court costs detention order tentata rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p., lett. b)
"Violazione di legge art. 606, c.p.p., lett.
Art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c)
Art. 616 cod. proc. pen.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen.
Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto.
art. 125 c.p
"Violazione di legge in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3, art.
art. 274 c.p
125 c.p.p., comma 3, art. 274 c.p.p., comma 2, lett.
art. 292 c.p
c), art. 292 c.p.p., comma 2, lett.
art. 309 c.p
c) e art. 309 c.p.p., comma 9.
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. Li, n. 8825 del 27/10/2016
Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014
268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv.
Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191
259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598
216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492
236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv.
Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017
Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017
Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv.
Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012
269884; Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, Lupo Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MEREU ANTONIO MICHELE nato a NUORO il 02/08/1973 avverso l'ordinanza del 08/04/2021 del TRIBUNALE DI CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale VALENTINA MANUELI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Mereu Antonio Michele impugna l'ordinanza in data 08/04/2021 (dep. 17/05/2021) del Tribunale di Cagliari che, in sede di riesame, ha confermato l'ordinanza in data 06/03/2021 del G.i.p. dello stesso Tribunale che aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di tentativo di rapina aggravata. Deduce: 1.1. "Violazione di legge art. 606, c.p.p., lett.

b) violazione e falsa applicazione degli artt. 273 e 274 c.p.p.; vizio di motivazione, sotto il profillo della manifesta illogicità". Con il primo motivo il ricorrente lamenta l'assenza di un'autonoma valutazione rispetto all'ordinanza del G.i.p.; l'assenza di una rigorosa valutazione del quadro indiziario dal quale emergono elementi che rendono incerto il contributo di Mereu alla rapina; l'assenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi valorizzati dal Tribunale a carico dell'indagato. - 1.2. "Violazione di legge in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3, art. 274 c.p.p., comma 2, lett. c), art. 292 c.p.p., comma 2, lett.

c) e art. 309 c.p.p., comma 9. Nullità dell'ordinanza impugnata per omessa motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari". In questo caso il ricorrente sostiene che il Tribunale non poteva sanare la nullità dell'ordinanza genetica in quanto priva di un'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dell'idoneità della misura della custodia cautelare in carcere, quale unica misura in concreto adeguata a realizzare le ritenute finalità cautelari. Secondo la difesa, in particolare, il G.i.p. ha motivato le esigenze cautelari in maniera cumulativa e generica, senza distinguere le posizioni relative a ciascun soggetto coinvolto, così non ottemperando all'obbligo di motivazione rafforzata richiesta in punto di scelta della misura carceraria.

A sostegno dell'assunto vengono illustrati i motivi di riesame al fine di evidenziare gli elementi non considerati dal Tribunale. 1.3. "Vizio motivazionale ex art. 274 comma 1, lett. a, lett. b, lett. c, 275 comma 3, comma 9 dell'art. 309 c.p.p. come riformulati dalla legge 47 del 16/04/2015". Con il terzo motivo si sostiene che il tribunale non ha valutato adeguatamente il lasso di tempo intercorso tra la commissione del reato e l'applicazione della misura, pari a oltre un anno. 1.4. "Vizio di motivazionale ex art. 274 comma 1, lett. a, lett. b, lett. c, 275, comma 3, comma 9 dell'art. 309 c.p.p. come riformulati dalla Legge 47 del 16.04.2015".

Con l'ultimo motivo il ricorrente sostiene che il tribunale ha negato la revoca della custodia in carcere o la sua sostituzione con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico non considerando quanto disposto dall'art. 275-bis, comma 3-bis, cod.proc.pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, perché aspecifico e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 1.1. La manifesta infondatezza attiene alla denuncia di mancanza di un'autonoma valutazione, di omessa motivazione esposta con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza, alla sussistenza e attualità delle esigenze cautelari e alla scelta della misura cautelare, ossia su temi ampiamente, dettagliatamente e puntualmente trattati nell'ordinanza impugnata, la cui lettura smentisce la deduzione difensiva.

Infatti:2 .1,,,/,,\..›., n,..., 1.1.1. Anzitutto, la lettura della motivazione dell'ordinanza impugnata mostra che il Tribunale -ha valutato autonomamente gli elementi raccolti nel corso delle indagini, da cui ha ricavato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico delle varie figure coinvolte nel presente procedimento in relazione ai fatti delittuosi quivi contestati, rilevando il loro collegamento con la condanna inflitta (in primo grado e in appello) a Olianas Giovanni, Arzu Luca, Lostia Angelo e Sanna Salvatore e altri per il reato di associazione a delinquere finalizzata al compimento di reati contro il patrimonio.

In tale ambito ha risaltato tutta una serie di emergenze indiziarie (intercettazioni telefoniche e ambientali a carico di Chessa Giuseppe e Murru Sebastiano e nella sala colloqui della Casa Circondariale di Nuoro; interrogatorio di Murru Sebastiano) circa la partecipazione di Chessa al sodalizio criminoso oggetto della condanna già menzionata e alla individuazione dei soggetti coinvolti nella rapina del 1° settembre 2015 ai danni di un furgone portavalori "Vigilpol", al tentativo di rapina del 29 febbraio 2016 ai danni del Caveau dell'Istituto di Vigilanza "Mondiapol La Vedetta 2", il tentativo di rapina del 23 dicembre 2019 ai danni del Supermercato Conad di Ittiri e i sequestri di persona a essi collegati; il tentativo di rapina ai danni del Caveau dell'Istituto di Vigilanza Mondialpol "La Vedetta" di Sassari, oltre a reati di detenzione e porto in luogo pubblico di armi da guerra e comuni da sparo. 1.1.2.

Il tribunale, dunque, nel rispondere alle censure difensive, ha illustrato e compendiato gli elementi indiziari che conducono a vedere Mereu muoversi nel descritto scenario criminale, con la partecipazione al tentativo di rapina aggravata del 28 febbraio 2020 ai danni del caveau della Mondialpol (cui parteciparono dieci malviventi) e dei reati satellite di detenzione e porto in luogo pubblico di armi da guerra e armi comuni da sparo. A tal riguardo, i giudici hanno evidenziato che i gravi indizi di colpevolezza si ricavavano dalle intercettazioni telefoniche e ambientali a carico di Chessa Giuseppe, Floris Andrea, Mereu Pietro (fratello dell'odierno ricorrente), Taula Giovanni Antonio e lo stesso Mereu Antonio Michele, oltre che dai "massicci servizi di osservazione, pedinamento e controllo predisposti dalla PG, gli esiti dei tabulati telefonici e cella e il monitoraggio GPS delle vetture in uso ai coindagati, ossia tutta una serie di attività di investigazione (e prevenzione) che «hanno disvelato in tempo reale gli spostamenti -tanto da permettere alla Polizia di anticiparne le mosse e di sventare il colpo, così neutralizzando l'altissimo rischio di spargimento di sangue connesso allo stesso (dato l'utilizzo di armi micidiali, come quella da guerra impiegate dalla banda)». 1.1.3.

Il tribunale ha altresì illustrato (nelle pagine da 26 a il ruolo di specificamente svolto da Mereu Antonio Michele, illustrando e compendiando le specifiche circostanze fattuali emersi e raccolti a suo carico grazie alla complessa -attività investigativa sopra richiamata. Ha altresì spiegato come -tali elementi indiziari non venissero scalfiti dalle deduzioni difensive, puntualmente affrontate e disattese per la mancanza di emergenze oggettive utili a farle ritenere fondate. 1.1.4. Con riguardo alle esigenze cautelari, è stato ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie, alla luce della professionalità criminale dimostrata nella programmazione del fatto delittuoso, con organizzazione di mezzi e persone e con una rete di complicità strumentale al reperimento di armi e autovetture e al loro occultamento.

Il Tribunale ha altresì posto l'accento sulla spregiudicatezza criminale e sulla disponibilità di armi da guerra, ancor di più dimostrativi della caratura criminale e della capacità a delinquere, "per nulla scalfita dalla formale assenza di precedenti penali in capo all'indagato". 1.1.5. Con riguardo al tempo trascorso dal fatto (commesso il 20.2.2020), il tribunale ha evidenziato come esso fosse esiguo (un anno) così che emergeva la sua minusvalenza rispetto agli altri gravissimi elementi indiziari a carico di Mereu A.M., tali da far ritenere attuale la sua pericolosità; 1.1.6.

Il Tribunale ha altresì escluso la possibilità di fare ricorso alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, spiegando di condividere le argomentazioni spese sul punto dal G.i.p. nell'ordinanza genetica e rimarcando i connotati del contesto criminale (con piena disponibilità di armi da guerra e con la capacità di procurarsi i mezzi necessari alle attività delittuose) e la sua capacità di riorganizzazione; 1.1.7. ha altresì spiegato che Mereu Antonio Michele rientra a pieno titolo in tale contesto criminale, giacchè -pur non avendo riportato precedenti condanne- ha apportato un solido contributo ai delitti pianificati dalla banda, fiancheggiando la stessa e il fratello, dimostrando una solida contiguità con gli ambienti criminali in esame e l'esistenza di radicati legami criminali, con ciò confermando nei suoi confronti del pericolo di reiterazione, anche con l'uso di armi da guerra, neutralizzabile unicamente con la misura carceraria.

2. A fronte di tale puntuale, completo e adeguato apparato motivazionale, strutturato in risposta a tutti gli argomenti svolti dalla difesa in sede di riesame, il ricorso si risolve in una eminentemente generica e apodittica asserzione di omessa e/o carente motivazione, priva di reali rilievi critici all'ordinanza impugnata, le cui argomentazioni non vengono prese in considerazione. Tanto porta alla configurazione del vizio di aspecificità, che si realizza non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez.

Li, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 1.3. A tutto ciò si aggiunga che gli argomenti spesi per contrastare l'ordinanza impugnata si risolvono in mere, generiche e assertive questioni di merito, intese a offrire una valutazione alternativa degli elementi presenti in atti. Va a tal proposito ricordato che in tema di misure cautelari personali è stato precisato che « il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito», (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628;

Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884; Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, Lupo Rv. 252178). Ciò premesso, va rilevato come i motivi di ricorso innanzi sintetizzati rimangano al di fuori del perimetro di giudizio riservato al giudice di legittimità così demarcato, in quanto sollevano questioni che bersagliano -in maniera parziale- la valutazione operata dal tribunale, basata su una disamina puntuale e approfondita degli elementi messi a sua disposizione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, accompagnata da apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabile in questa sede.

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

4. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma