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Sentenza — n. 5840/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 5840/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 5840/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DI MATOLA SALVATORE nato a SCAFATI il 10/12/1987 YOUSSEF ABOU SHOHBA ABDEL RAHMAN nato il 10/06/1998 avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo inammissibili; lette le conclusioni della difesa del Di Matola che ha insistito nei motivi.

Regesto Legislator

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art. 173 disp.att. cod.proc.pen, art. 429 cod.proc.pen, art. 581 cod.proc.pen, art. 533 cod.proc.pen, art. 616 cod.proc.pen; Sentenza — n. 5840/2022 — snpen · Corte di Cassazione: E la corte di appello ha spiegato come la tesi della mera presenza passiva, che il ricorso ripropone ancora una volta, è certamente inverosimile alla luce dell'orario di esecuzione dei fatti (ore 4 del mattino) e dell'avvenuta preparazione della rapina da parte degli autori nei minimi particolari che prevedeva proprio una precisa distribuzione dei ruoli. Ne deriva affermare che le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano affermate sulla base della completa valutazione del materiale probatorio e tanto basta per rendere la sentenza non censurabile in questa sede di legittimità.

Parole chiave

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partecipazione al reato luogo del reato responsabilità penale altri capi d'accusa pubblica istigazione a delinquere circostanza aggravante

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp.att. cod.proc.pen
1.3 Lo Youssef, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., deduceva violazione ex art.
art. 429 cod.proc.pen
art. 581 cod.proc.pen
E poiché come dettato dall'art. 581 cod.proc.pen.
art. 533 cod.proc.pen
Anche in relazione alla doglianza della violazione dell'art. 533 cod.proc.pen.
art. 616 cod.proc.pen
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DI MATOLA SALVATORE nato a SCAFATI il 10/12/1987 YOUSSEF ABOU SHOHBA ABDEL RAHMAN nato il 10/06/1998 avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo inammissibili; lette le conclusioni della difesa del Di Matola che ha insistito nei motivi.

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza in data 22 settembre 2020, la corte di appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia del tribunale di Mantova dell'Il settembre 2019, riduceva la pena inflitta a DI MATOLA SALVATORE ad anni 3, mesi 8 di reclusione ed C 1.700,00 di multa e confermava la condanna alla pena di anni 2, mesi 2 di reclusione ed C 800,00 di multa già inflitta a YOUSSEF ABOU SHOHBA ABDEL RAHMAN in quanto entrambi ritenuti colpevoli dei delitti di concorso in rapina aggravata, detenzione illegale e porto abusivo di arma da sparo. 1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati a mezzo di atti dei rispettivi difensori; Di Matola, con unico motivo, lamentava nullità ex art. 606 lett.

c) cod.proc.pen., inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, omessa pronuncia della corte di appello quanto alla genericità della contestazione elevata nei suoi confronti che non consentiva di comprendere quale fosse la condotta contestata. 1.3 Lo Youssef, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., deduceva violazione ex art. 606 lett.

b) e c) cod.proc.pen., apparenza della motivazione per essere stata pronunciatrtlra sentenza di condanna in forza della sola presenza dell'imputato la notte dei fatti senza che fosse stato evidenziato alcun comportamento concorsuale, non essendo emerso lo svolgimento di attività consone al ruolo di palo attribuitogli, non essendo stato ripreso dal sistema di videosorveglianza e così non risultando possibile accertare il ruolo svolto; mancava qualsiasi condotta, anche solo agevolatrice o facilitatrice, in assenza delle quali non poteva affermarsi un'ipotesi di concorso materiale o morale punibile; mancava, peraltro, anche la prova della presenza del ricorrente in prossimità del locale al momento di consumazione dei fatti ed, in ogni caso, doveva ritenersi sussistere un'ipotesi di ragionevole dubbio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 Entrambi i motivi avanzati nei distinti atti di impugnazione sono manifestamente infondati ed i ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili. Ed invero, quanto al ricorso Di Matola, va innanzi tutto precisato che la corte di appello non è incorsa in difetto di motivazione circa il tema della genericità del capo di imputazione posto che, proprio l'atto di appello dell'imputato, non conteneva tra i motivi specificamente proposti la questione della nullità della sentenza di primo grado per violazione dei principi dettati dall'art. 429 cod.proc.pen.; nell'atto di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, infatti, Di Matola aveva dedotto con i primi due motivi solo questioni attinenti l'affermazione di responsabilità e con il terzo avanzato doglianze in punto determinazione della pena.

E poiché come dettato dall'art. 581 cod.proc.pen. modificato dalla legge n. 103 del 2017 le richieste contenute nell'atto di impugnazione devono sempre essere specifiche, la corte di appello non aveva alcun obbligo di rispondere ad una doglianza mancante del predetto requisito. La predetta riforma, sotto il vigore della quale cadeva l'atto di appello proposto nell'interesse del Di Matola invero, ha innovato la disciplina dell'atto di impugnazione prevedendo quale elemento a pena di inammissibilità dell'appello o del ricorso per cassazione l'obbligo di proposizione di richieste specifiche oltre che quello di proposizione di motivi specifici; ciò implica, necessariamente, che nella formulazione dell'appello la parte che intenda proporre una questione di nullità (ad esempio per genericità del capo di imputazione) debba farne una richiesta autonoma ed appunto specifica attraverso la devoluzione di apposito punto.

Deve pertanto affermarsi che non sussiste alcun difetto di motivazione nella sentenza del giudice di appello che abbia omesso di motivare in ordine ad una questione che non sia stata oggetto di specifica doglianza avanzata con l'atto di impugnazione. In ogni caso il motivo è anche irritualmente proposto posto che per costante interpretazione di questa Corte di cassazione l'imputato del giudizio abbreviato incondizionato non può eccepire il vizio di genericità e indeterminatezza dell'imputazione, perché la richiesta incondizionata di giudizio abbreviato implica necessariamente l'accettazione dell'imputazione formulata dall'accusa. (Sez. 6, n. 32363 del 20/05/2009, Rv. 245191 - 01). 2.2 Quanto al ricorso avanzato nell'interesse dello Youssef, deve essere rammentato come secondo il costante insegnamento di questa Suprema.

Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento fondato sull'accertata presenza dell'imputato all'interno della vettura unitamente ad uno dei correi della rapina, reo confesso, e quindi del suo ruolo di palo rimasto all'esterno del locale al fine di controllare l'andamento dei fatti e dare l'allarme ai correi in caso di imprevisti.

E la corte di appello ha spiegato come la tesi della mera presenza passiva, che il ricorso ripropone ancora una volta, è certamente inverosimile alla luce dell'orario di esecuzione dei fatti (ore 4 del mattino) e dell'avvenuta preparazione della rapina da parte degli autori nei minimi particolari che prevedeva proprio una precisa distribuzione dei ruoli. Ne deriva affermare che le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano affermate sulla base della completa valutazione del materiale probatorio e tanto basta per rendere la sentenza non censurabile in questa sede di legittimità.

Anche in relazione alla doglianza della violazione dell'art. 533 cod.proc.pen. deve concludersi per la manifesta infondatezza posto che la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova. (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, Rv. 270108 - 01). In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi manifestamente infondate; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 4 febbraio 2022 IL1 CONSIGLIER IL PRESIDENTE Messini D