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Sentenza — n. 5826/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 5826/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 5826/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Secondo condivisa giurisprudenza (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 53630 del 17/11/2016, Rv. 268980 - 01), i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata investiti dall'atto di impugnazione originario (massime precedenti conformi: n. 27325 del 2008 Rv. 240367 - 01, n. 40932 del 2011 Rv. 251482 - 01, n. 73 del 2012 Rv. 251780 - 01, n. 4184 del 2015 Rv. 262180 - 01). E dunque nella specie, per come sopra evidenziato, i motivi nuovi d'appello, proponendo una questione del tutto autonoma e nuova rispetto a quelle evocate con i motivi di appello, dovevano necessariamente giudicarsi inammissibili. 1.1.

Regesto Legislator

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art. 648 cod.pen, art. 712 cod.pen, art. 671 cod. proc. pen, art. 599bis c.p; Sentenza — n. 5826/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata valutazione della proposta di concordato in appello sul quale la Procura generale aveva prestato il consenso. - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 712 cod.pen.

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio riconsiderazione revisione della sentenza penale motivi di cassazione ritiro della domanda di revisione revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod.pen
Avverso la sentenza di primo grado è stato proposto appello con il quale si censurava la qualificazione giuridica del fatto ex art. 648 cod.pen., invocandosi piuttosto quella ex art.
art. 712 cod.pen
648 cod.pen., invocandosi piuttosto quella ex art. 712 cod.pen.
art. 671 cod. proc. pen
art. 599bis c.p
3 della sentenza impugnata, "tutte le sentenze interessate risultano essere divenute irrevocabili prima della pronuncia della sentenza impugnata, compresa la sentenza del 30.11.2017 del Tribunale di Milano, divenuta irrevocabile il 16.3.2018, a cui viene fatto riferimento nel concordato ex art. 599bis c.p.p." 2.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARGIOTTO ANGELO nato a VILLA CORTESE il 04/10/1968 avverso la sentenza del 27/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI; RILEVATO IN FATTO 1. La CORTE di APPELLO di MILANO, con sentenza in data 27/2/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO, in data 14/05/2018, nei confronti di MARGIOTTO ANGELO in relazione al reato di cui all art. 648 cod.pen., ascritto per aver ricevuto a fine di profitto una vettura provento di furto. 1.1.

Avverso la sentenza di primo grado è stato proposto appello con il quale si censurava la qualificazione giuridica del fatto ex art. 648 cod.pen., invocandosi piuttosto quella ex art. 712 cod.pen. . 1.2. Con motivi nuovi di appello depositati il 7.10.2019 si evidenziava l'intervenuta carcerazione dell'imputato per effetto di un provvedimento di cumulo di precedenti sentenze di condanna e si chiedeva l'applicazione della continuazione tra il fatto di causa e quelli già oggetto di precedenti condanne definitive. 1.3. Con atto depositato il 22/2/2020 la difesa avanzava richiesta di concordato in appello recante firma per adesione del Procuratore generale; secondo l'accordo, si concordava per l'accoglimento del motivo d'appello relativo al riconoscimento dell'istituto della continuazione e si rideterminava l'entità dell'aumento di pena per il fatto di specie, con rinuncia agli ulteriori motivi. 1.4.

All'udienza del 27/2/2020 entrambe le parti concludevano per l'accoglimento del concordato, ma la Corte territoriale concludeva per il rigetto dell'appello.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata valutazione della proposta di concordato in appello sul quale la Procura generale aveva prestato il consenso. - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 712 cod.pen.

3. Con requisitoria scritta la Procura generale presso questa Corte ha chiesto rigettarsi il ricorso. RITENUTO IN DIRITTO Il ricorso è infondato.

1. Secondo condivisa giurisprudenza (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 53630 del 17/11/2016, Rv. 268980 - 01), i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata investiti dall'atto di impugnazione originario (massime precedenti conformi: n. 27325 del 2008 Rv. 240367 - 01, n. 40932 del 2011 Rv. 251482 - 01, n. 73 del 2012 Rv. 251780 - 01, n. 4184 del 2015 Rv. 262180 - 01). E dunque nella specie, per come sopra evidenziato, i motivi nuovi d'appello, proponendo una questione del tutto autonoma e nuova rispetto a quelle evocate con i motivi di appello, dovevano necessariamente giudicarsi inammissibili. 1.1.

Né, come osservato dalla Corte territoriale, poteva ravvisarsi la ricorrenza, nella specie, di quella particolare deroga, rispetto alla regola predetta, ,cosytuita dal sopravvenire della questione . Insegna invero questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 12068 del 19/12/2014, Rv. 263008 - 01 ) che è ammissibile, con la proposizione dei motivi nuovi di appello, la richiesta di applicazione della continuazione criminosa in relazione ad un reato oggetto di sentenza di condanna divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine di proposizione dell'appello, con cui quindi non è stato possibile dedurla, non operando in siffatta situazione il limite della devoluzione correlato ai capi e punti impugnati perché trattasi, comunque, di una richiesta relativa ad un istituto applicabile in sede di esecuzione, ex art. 671 cod. proc. pen. (in motivazione la S.C. ha precisato che è onere della parte interessata indicare e documentare l'avvenuto passaggio in giudicato della precedente sentenza di condanna in epoca successiva alla scadenza del termine per proporre appello).

Nella fattispecie, infatti, come evidenziato dalla Corte territoriale a pag. 3 della sentenza impugnata, "tutte le sentenze interessate risultano essere divenute irrevocabili prima della pronuncia della sentenza impugnata, compresa la sentenza del 30.11.2017 del Tribunale di Milano, divenuta irrevocabile il 16.3.2018, a cui viene fatto riferimento nel concordato ex art. 599bis c.p.p." 2. E dunque, pur non figurando nella sentenza d'appello un esplicito provvedimento di rigetto della proposta di concordato, dal richiamato passaggio motivazionale emerge chiaramente che la Corte territoriale ha valutato il concordato nel momento in cui ha detto che non poteva avere spazio la richiesta continuazione esterna.

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 29/10/2021 Il Consigliere Estensore CìTEFAN