Sentenza — n. 5655/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 9.11-7.12.2021 il Tribunale del Riesame di Potenza ha respinto il ricorso proposto nell'interesse di Torrente Servizi Srl e di Giuseppe Olivieri, Silvio Olivieri e Antonella Vitale contro il sequestro preventivo adottato dal GIP del Tribunale di Lagonegro in data 25.9.2020 ed avente ad oggetto il fabbricato, con annesse pertinenze, sito in Lauria, disposto nell'ambito del procedimento penale instaurato nei confronti dei predetti che risultano indagati, tutti, per il delitto di cui all'art. 512bis cod. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 512bis cod. pen, art. 581 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 5655/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893).Le stesse SS.UU. hanno avuto cura di chiarire che nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett.
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la seguente SENTENZA sull'impugnazione proposta nell'interesse di Torrente Servizi srl contro l'ordinanza del Tribunale di Potenza del 9.11-7.12.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 9.11-7.12.2021 il Tribunale del Riesame di Potenza ha respinto il ricorso proposto nell'interesse di Torrente Servizi Srl e di Giuseppe Olivieri, Silvio Olivieri e Antonella Vitale contro il sequestro preventivo adottato dal GIP del Tribunale di Lagonegro in data 25.9.2020 ed avente ad oggetto il fabbricato, con annesse pertinenze, sito in Lauria, disposto nell'ambito del procedimento penale instaurato nei confronti dei predetti che risultano indagati, tutti, per il delitto di cui all'art. 512bis cod. pen.;
2. ricorre per cassazione il difensore della Torrente Servizi srl lamentando, con un unico motivo, la natura apparente della motivazione quanto al "fumus commissi delicti": rileva, infatti, che i vizi motivazionali che affliggono il provvedimento impugnato sono così radicali da rendere incomprensibile l'iter logico seguito dal Tribunale; segnala che la fattispecie di interesse è quella di cui al capo A) che vede indagata Antonella Vitale, legale rappresentante della Torrente Servizi srl, per il delitto di cui all'art. 512bis cod. pen. per avere agito da prestanome di Giuseppe Olivieri acquisendo fittiziamente la titolarità di un fabbricato e relative aree pertinenziali con lo scopo di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale suscettibili di essere adottate nei confronti di Giuseppe Olivieri; segnala che, secondo l'accusa, la operazione si sarebbe concretizzata in data 30.3.2018 quando la Anemos srl, rappresentata dall'Olivieri, promise in vendita il cespite alla Torrente Servizi srl rappresentata dalla Vitale; precisa che l'Olivieri era divenuto proprietario del l'immobile con atto dell'1.12.2017 attraverso la alienazione, da parte della Vitale, del capitale di Anemos srl, perfezionata ad un prezzo largamente inferiore a quello del cespite patrimoniale di cui la società era titolare e del quale l'Olivieri si sarebbe privato pochi mesi dopo; rileva, perciò, che con la consulenza tecnica depositata in atti la difesa aveva documentato che la Vitale era divenuta proprietaria dell'immobile già nel 2011 ovvero anni prima che il legislatore introducesse l'art. 512bis cod. pen. e che l'Olivieri fosse imputato e poi condannato per i fatti di usura richiamati nella contestazione provvisoria; osserva, perciò, che il Tribunale avrebbe dovuto affrontare il problema della titolarità dell'Olivieri sul bene di cui, sin dal 2011, la Vitale era già proprietaria;
3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso: rileva, infatti, che il Tribunale del Riesame ha congruamente e compiutamente motivato in merito ai gravi indizi di reità per il delitto di cui all'art. 512bis cod. pen. con argomentazioni rispetto alle quali quelle formulate nel ricorso appaiono generiche e di mero fatto;
4. il difensore e procuratore speciale della Torrente Servizi srl ha trasmesso a sua volta le proprie conclusioni insistendo per l'accoglimento del ricorso per violazione di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. E' appena il caso di ribadire che il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 18951 del 14/03/2017, Napoli ed altro, Rv. 269656;
Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893).Le stesse SS.UU. hanno avuto cura di chiarire che nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett.
e) dell'art. 606 stesso codice (cfr., Sez. U, Sentenza n. 5876 del 28/01/2004, PC Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, Sentenza n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239698).
2. Detto questo, va rilevato che secondo la provvisoria incolpazione di cui (per quel che interessa) al capo A), Giuseppe Olivieri, condannato in via definitiva per più episodi di usura, avrebbe fittiziamente intestato alla Vitale (per il tramite della Torrente Servizi srl) l'immobile ivi descritto al fine di eludere la possibile adozione di misure di prevenzione patrimoniale ai sensi del D. Lg.vo 159 del 2011. Rileva il collegio che, pur entro i limiti propri dell'apprezzamento riservato al giudice della fase cautelare, il provvedimento impugnato abbia dato conto in maniera del tutto adeguata e congrua degli elementi fattuali fondanti la ipotesi di reato posta a fondamento della misura cautelare esponendo, in maniera dettagliata ed analitica, le vicende relative alla proprietà del cespite oggetto del sequestro e di cui ha evidenziato la sostanziale disponibilità in capo all'Olivieri pur all'esito del preliminare di compravendita con la Torrente srl ed il successivo trasferimento.
Ed è proprio la analitica e approfondita motivazione che connota il provvedimento impugnato che avrebbe imposto alla società ricorrente di prendere posizione in termini altrettanto specifici sulle considerazioni svolte dal giudice della cautela mentre il ricorso è in realtà del tutto generico perché si limita a reiterare la medesima considerazione svolta con la richiesta di riesame che, come si vedrà, il Tribunale non ha mancato di affrontare e di disattendere con ampie ed articolate argomentazioni su cui il ricorso è assolutamente silente e con cui non si confronta, così connotandosi per assoluta genericità ed in aperta in violazione del canone di cui all'art. 581 cod. proc. pen..
3. Dopo aver riepilogato i motivi di riesame e, per l'appunto, la tesi difensiva imperniata sulla ricostruzione della vicenda in termini di "retrocessione" del cespite alla Vitale nella cui disponibilità sarebbe sempre rimasto salvo la "parentesi" di pochi mesi intercorrente tra la cessione delle quote della Anemos srl a Giuseppe Oliveri, intervenuta in data 1.12.2017, sino alla sottoscrizione del preliminare del 13.3.2018, il Tribunale ha tuttavia osservato che: l'immobile, pervenuto a Silvio Olivieri (fratello di Giuseppe) per successione testamentaria dal padre Antonio Olivieri, era stato venduto alla società Di Lascio Immobiliare srl rappresentata da Di Lascio Teresa, moglie del predetto, al prezzo di Euro 245.000 e, poi, in data 7.2.2011, alla Anemos srl società costituita in data 25.11.2010 di cui la (allora ventiduenne) Vitale era socia per il 50% con tale Vincenzo Papandrea, al prezzo di Euro 254.500.
In data 1.12.2017, quindi, Giuseppe Olivieri aveva acquistato le quote della Anemos srl al prezzo di Euro 2.500 Euro e, con atto del 30.3.2018 la Anemos srl aveva promesso in vendita l'immobile alla Torrente Servizi srl costituita il giorno 13.3.2018 di cui era legale rappresentante la Vitale, al prezzo di Euro 350.000; due mesi dopo, la Anemos srl aveva ceduto alla Torrente Servizi srl il contratto di locazione dell'immobile stipulato con la Società Cooperativa Nuove Dimensioni per il canone annuo di Euro 27.000 e, in data 26.4.2019, aveva venduto alla medesima Torrente Servizi srl l'immobile al prezzo di Euro 260.000.
Il Tribunale, così ricostruita la vicenda negoziale, ha sottolineato la anomalia e la sostanziale irrazionalità della operazione con cui erano state cedute le quote della Anemos srl ad un prezzo che non aveva tenuto conto del valore del cespite di cui la società era proprietaria, seguita dalla cessione alla Torrente Servizi srl del contratto di locazione con la Cooperativa Nuove Dimensioni che, di fatto, rappresentava l'unica entrata patrimoniale "dirottata" verso quest'ultima senza alcuna apparente giustificazione. Si era perciò realizzata, secondo il Tribunale e conformemente a quanto ritenuto dal GIP, una "partita di giro" per cui la Anemos srl (ovvero Giuseppe Olivieri), con la cessione del contratto di locazione, aveva fornito alla neo costituita Torrente Servizi srl la provvista necessaria per l'acquisto del cespite e che era stata "retrocessa" alla stessa Anemos srl sotto forma di prezzo della vendita; questa operazione, secondo i giudici della cautela, era stata riscontrata dagli accertamenti bancari sui conti delle due società da cui era risultato, in particolare, che il conto della Anemos srl veniva poi man mano svuotato con assegni e bonifici a favore di Giuseppe Olivieri che il Tribunale ha indicato come di fatto contestuali alle entrate provenienti dalla Torrente Servizi srl che era l'unico soggetto che lo "alimentava".
Di qui il quadro indiziario della sostanziale riferibilità del cespite a Giuseppe Oliveri il quale, al di là dello "schermo" societario e della intestazione a società a lui apparentemente non riconducibile, continuava (attraverso il pagamento rateale del prezzo "alimentata" dal canone di locazione conseguente al contratto ingiustificatamente ceduto alla società promissaria acquirente ancor prima della sottoscrizione del rogito) a beneficiare dell'affitto dell'immobile ovvero dell'unica capacità reddituale da esso garantita. Il Tribunale non ha omesso di affrontare la "spiegazione" fornita dalla difesa (e ribadita nel ricorso) circa la "stranezza" della operazione di acquisto delle quote di Anemos srl ad un prezzo che non aveva tenuto conto del valore del cespite e che sarebbe stato giustificato da un accordo di "retrocessione" sottoscritto tra l'Olivieri e la Vitale; ha infatti sottolineato che non solo Giuseppe Olivieri avrebbe acquistato il cespite attraverso l'acquisto delle quote di Anemos srl ma avrebbe poi lucrato il prezzo dell'immobile dalla Torrente Servizi srl che lo aveva acquistato dalla Anemos srl pagandone l'effettivo valore e versando le relative somme laddove, qualora si fosse trattato di un accordo di retrocessione, esso avrebbe dovuto essere concluso "a zero", ovvero senza squilibri patrimoniali.
In definitiva, con la cessione del contratto di affitto, avvenuta un anno prima della compravendita, la Torrente srl aveva acquisito la provvista per "pagare" l'immobile utilizzando risorse (i canoni di locazione) in realtà riferibili proprio all'Olivieri in tal modo evidenziandosi, secondo il Tribunale, il carattere fittizio della vendita dell'immobile che era sempre stato nella sostanziale disponibilità del predetto e che era già stato "schermato" in precedenza con la attribuzione alla Anemos di cui lo stesso Olivieri aveva acquistato le quote ad un prezzo irrisorio rispetto al valore del cespite di cui aveva di fatto mantenuto la disponibilità.
D'altra parte, sempre secondo la ricostruzione del Tribunale, che non ha mancato di prendere in considerazione la tesi difensiva, il periodico e costante "svuotamento" del conto di Anemos srl non poteva spiegarsi con la erogazione dei compensi dell'Olivieri quale suo amministratore; ha riepilogato le condanne per usura a carico dell'Olivieri e la sua "storia" giudiziaria ritenendo che egli potesse ragionevolmente temere di essere destinatario di misure di natura patrimoniale ai sensi del D. Lg.vo 159 del 2011, profilo su cui peraltro il ricorso è del tutto silente e di cui, di fatto, si disinteressa.
4. In conclusione, del tutto esaustiva e, come già accennato, non adeguatamente contrastata con il ricorso, appare pertanto la motivazione del provvedimento impugnato quanto alla sussistenza del "fumus" del delitto di cui all'art. 512bis cod. pen.; ed è ancora una volta appena il caso di ricordare che in sede di riesame del sequestro il Tribunale del Riesame deve stabilire l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, astraendo non dalla concreta rappresentazione dei fatti come risultano allo stato degli atti, ma solo ed esclusivamente dalla necessità di ulteriori acquisizioni e valutazioni probatorie sicché l'accertamento della sussistenza del "fumus comnnissi delicti" va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipizzata dalla norma incriminatrice (cfr., Cass.
Pen., 3, 7.5.2006 n. 33.873, Moroni; Cass. Pen., 6, 27.1.2004 n. 12.118, Piscopo; Cass. Pen., 3, 24.3.2011 n. 15.177, PM in proc. Rocchino; Cass. Pen., 5, 18.4.2011 n. 24.589, Misseri; Cass. Pen., 3, 10.3.2015 n. 15.254, Previtero; Cass. Pen., 2, 5.5.2016 n. 25.320, PM in proc. Bulgarella; conf., ancora, Cass. Pen., 1, 30.1.2018 n. 18.491, Armeli, secondo cui, ai fini della legittima adozione del sequestro preventivo non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delicti", vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato;
Cass. Pen., 2, 28.1.2014 n. 5.656, Zagarrio; Cass. Pen., 2, 11.12.2013 n. 2.248, Mirarchi).
5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma