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Sentenza — n. 5650/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 5650/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 5650/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARZOTTO JACOPO nato a ARZIGNANO il 11/01/1997 parte offesa nel procedimento DI GENNARO CIRO nato a FOGGIA il 13/03/1979 avverso l'ordinanza del 26/04/2021 del GIP TRIBUNALE di TERAMOudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; lette le conclusioni del PG

Regesto Legislator

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art. 640 cod. pen, art. 649-bis cod. pen, art. 410 cod. proc. pen, art. 410-bis cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 5650/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con memoria in data 4/11/2021, il difensore dell'indagato, premesso che si procede per i reati di truffa e appropriazione indebita non aggravati, ha evidenziato come il provvedimento impugnato non sia ricorribile per cassazione, nonché l'assenza di cause per le quali lo stesso provvedimento sarebbe reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410 cod. proc. pen. Ha chiesto, pertanto, dichiararsi inammissibile il ricorso.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa esame di cassazione risarcimento per errore giudiziario forza di cosa giudicata revisione di una decisione esame di merito

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod. pen
Al riguardo, evidenzia che, nonostante il riconoscimento dell'ingente danno patrimoniale cagionato alla persona offesa, il giudice abbia poi omesso di rilevare la procedibilità di ufficio, ai sensi del comma terzo dell'art. 640 cod. pen.
art. 649-bis cod. pen
e dell'art. 649-bis cod. pen., in relazione all'ipotesi di truffa aggravata ex art.
art. 410 cod. proc. pen
103 non è ricorribile per cassazione, ma è reclama bile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod.
art. 410-bis cod. proc. pen
103 non è ricorribile per cassazione, ma è reclama bile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale.
art. 606 cod. proc. pen
Consegue ex art. 606 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARZOTTO JACOPO nato a ARZIGNANO il 11/01/1997 parte offesa nel procedimento DI GENNARO CIRO nato a FOGGIA il 13/03/1979 avverso l'ordinanza del 26/04/2021 del GIP TRIBUNALE di TERAMOudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Marzotto Jacopo, quale persona offesa, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione emessa dal GIP del Tribunale di Teramo per tardività della querela, nell'ambito del procedimento penale nei confronti di Ciro Di Gennaro. Al riguardo, evidenzia che, nonostante il riconoscimento dell'ingente danno patrimoniale cagionato alla persona offesa, il giudice abbia poi omesso di rilevare la procedibilità di ufficio, ai sensi del comma terzo dell'art. 640 cod. pen. e dell'art. 649-bis cod. pen., in relazione all'ipotesi di truffa aggravata ex art. 61 n. 7 cod. pen.

2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 12/11/2021, ritenendo non ricorribile in questa sede il provvedimento impugnato e che vadano esclusi i profili di abnormità denunziati, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

3. Con memoria in data 4/11/2021, il difensore dell'indagato, premesso che si procede per i reati di truffa e appropriazione indebita non aggravati, ha evidenziato come il provvedimento impugnato non sia ricorribile per cassazione, nonché l'assenza di cause per le quali lo stesso provvedimento sarebbe reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410 cod. proc. pen. Ha chiesto, pertanto, dichiararsi inammissibile il ricorso.

4. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile, condividendosi le argomentazioni spese dal P.G. nella requisitoria, alle quali può farsi riferimento. Come affermato da Sez. 6, sentenza n. 18847 del 06/03/2018: il provvedimento di archiviazione emesso all'esito dell'udienza camerale successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 non è ricorribile per cassazione, ma è reclama bile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dalla persona offesa contro l'ordinanza di archiviazione escludendo, altresì, la deducibllità in sede di reclamo del vizio denunciato dal ricorrente in guanto atteneva alla violazione del contraddittorio c.d. "sostanziale ", in relazione al vizio di motivazione sulla configurabilità del reato prospettato ovvero di altro reato). (conf.

Sez. 3, Sentenza n. 32508 del 05/04/2018). Né, al di là della valutazione nel merito dei rilievi difensivi, l'ordinanza impugnata risulta abnorme. Le doglianze del ricorrente, infatti, risultano riferite al merito del provvedimento. Al riguardo, possono richiamarsi i principi espressi da questa Corte nella vigenza della previsione di cui all'art. 409, comma 6, cod. proc.pen.; in particolare, Sez. 6, Sentenza n. 23048 del 04/04/2017, ha statuito che: Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione emesso all'esito dell'udienza camerale, è consentito nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale e, pertanto, non possono essere oggetto di censura le valutazioni poste a fondamento dell'ordinanza di archiviazione, essendo al riguardo il giudice del tutto libero di motivare il proprio convincimento anche prescindendo dalle valutazioni dell'organo titolare dell'accusa e da quelle esposte dalla persona offesa in sede di opposizione.

Inoltre, con orientamento di questa Sezione, al quale il Collegio intende riportarsi, si è esclusa l'abnormità dell'ordinanza di archiviazione pronunciata sul presupposto erroneo della tardività della querela: Sez. 2, Sentenza n. 39153 del 27:09/2012: Non è ammissibile il ricorso in Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione pronunciata sul presupposto erroneo della tardività della querela, esulandosi dai rigorosi limiti fissati dall'art. 409, comma sesto, cod. proc. pen., che fa rinvio all'art. 127, comma quinto, stesso cod., e fungendo da valido rimedio esperibile quello della richiesta di riapertura delle indagini. (Nella specie, la S. C. ha escluso l'abnormità dell'ordinanza impugnata, essendo essa comunque esplicazione di un legittimo potere e non essendosi determinata alcuna stasi processuale); conforme, Sez. 4, Sentenza n. 1557 de12811 1/2013- dep. 15/01/2014).

Non vertendosi, pertanto, in ipotesi per cui è consentita l'impugnazione del provvedimento impugnato e, dunque, non dovendosi fare applicazione dell'art.568 cod. proc. pen. - la p.o. potrà semmai far valere le sue ragioni nella competente sede civile ovvero, laddove ne sussistano i presupposti, con la richiesta di riapertura delle indagini - il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile.

5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Consegue ex art. 606 cod. proc. pen. la condanna della parte offesa ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende che, in ragione dei profili di inammissibilità rilevati, si stima equo determinare in C 3.000,00.

6. L'affermazione di principi di diritto consolidati e la natura non complessa della questione consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Motivazione semplificata. Così deciso il 30/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presid