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Sentenza — n. 5649/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against revocation of witness testimony order as not structurally abnormal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5649/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the Public Prosecutor's General's request for non-impugnability of the revocation order was correct. The appellant argued the revocation was structurally abnormal due to the witness's poor health and caused procedural stagnation, but the court found no such defect. The decision relied on established precedent stating that revocation orders are revocable and do not inherently cause the specific type of procedural stagnation required for an abnormality claim.

Regesto Legislator

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Art. 392, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; Art. 190, comma 3, cod. proc. pen.: The revocation of an order admitting a witness examination is not considered a structurally abnormal decision because it is a standard exercise of judicial power and does not necessarily cause the specific procedural stagnation required for such a classification.

Parole chiave

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procedural abnormality witness examination procedural stagnation judicial power inadmissible appeal criminal procedure code procedural order esclusione del testimone

Disposizioni normative citate

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Art. 392, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
del Tribunale di Torre Annunziata ha revocato il provvedimento ammissivo dell'esame testimoniale di GUADAGNO Concetta con le forme dell'incidente probatorio ai sensi dell'art. 392, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., precedentemente emesso nell'ambito del procedimento a carico di GALLO Antonino.
Art. 190, comma 3, cod. proc. pen.
228877), è prevista in via generale dal terzo comma dell'art. 190 cod.
art. 190 cod. proc. pen
228877), è prevista in via generale dal terzo comma dell'art. 190 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni
Sez. 2, n. 3738 del 13/01/2015, Besio
243590; Sez. 2, n. 3738 del 13/01/2015, Besio, Rv.
Sez. 6, n. 36635 del 03/06/2014, Grossi
262374; Sez. 6, n. 36635 del 03/06/2014, Grossi, Rv.
Sez. 2, n. 18047 del 07/04/2004, Gennai
La revocabilità del provvedimento annmissivo di un incidente probatorio, come pure sottolineato dalla Corte Suprema (Sez. 2, n. 18047 del 07/04/2004, Gennai, Rv.
Sez. 5, n. 28250 del 10/05/2017, De Lorier
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da.: GALLO Antonino, nato a Gragnano il 15/01/1988 avverso l'ordinanza emessa in data 29/06/2021 dal G.i.p. del Tribunale di Torre Annunziata udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 29/06/2021, il G.i.p. del Tribunale di Torre Annunziata ha revocato il provvedimento ammissivo dell'esame testimoniale di GUADAGNO Concetta con le forme dell'incidente probatorio ai sensi dell'art. 392, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., precedentemente emesso nell'ambito del procedimento a carico di GALLO Antonino. A sostegno della revoca, il G.i.p. ha richiamato le precarie condizioni di salute della GUADAGNO, attestate dalla documentazione medica in atti, implicanti a suo avviso l'impossibilità di escutere la predetta in contraddittorio, con il conseguente venir meno dello stesso presupposto logico-giuridico del disposto incidente probatorio.

2. Ricorre per cassazione il GALLO, a mezzo del proprio difensore, deducendo l'abnormità strutturale e funzionale del provvedimento, adottato dal G.i.p. disattendendo la concorde richiesta di esame a domicilio della GUADAGNO. Si deduce, quanto al primo profilo, che dopo l'ammissione dell'esame al G.i.p. è consentito assumere nuovi elementi in ordine alla utilità e rilevanza della prova, essendogli invece preclusa la possibilità di adottare nuovi provvedimenti in tgme t, di ammissibilità e fondatezza della richiesta di incidente probatorio. Quanto al secondo profilo di abnormità, il ricorrente osserva che la revoca dell'ordinanza aveva comportato una totale stasi del procedimento, impedendo al P.M. di proseguire regolarmente con l'attività di indagine.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando che, secondo la costante giurisprudenza, non è impugnabile il provvedimento di accoglimento o o rigetto della richiesta di incidente probatorio, e che tale principio deve applicarsi anche alla revoca di una già disposta ammissione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Con una decisione emessa in una fattispecie del tutto analoga a quella in esame, questa Suprema Corte ha escluso che al provvedimento di revoca potessero conferirsi connotazioni di abnormità. Si è osservato, in particolare, che «richiamata la nozione di abnormità fissata dalla giurisprudenza di legittimità, definita nei connotati dell'essere il provvedimento avulso dal sistema processuale, esorbitante dai poteri riconosciuti al giudice e determinativo di stasi processuale, quest'ultima intesa come impossibilità, per l'ufficio giudiziario investito dei passaggi procedimentali immediatamente successivi al provvedimento in esame, di adempiere allo stesso senza compiere atti affetti da nullità (Sez.

U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590; Sez. 2, n. 3738 del 13/01/2015, Besio, Rv. 262374; Sez. 6, n. 36635 del 03/06/2014, Grossi, Rv. 260254), tali condizioni all'evidenza non ricorrono nel caso di specie. La revocabilità del provvedimento annmissivo di un incidente probatorio, come pure sottolineato dalla Corte Suprema (Sez. 2, n. 18047 del 07/04/2004, Gennai, Rv. 228877), è prevista in via generale dal terzo comma dell'art. 190 cod. proc. pen., e la sua esplicazione non è pertanto estranea al sistema processuale, né eccentrica rispetto ai poteri del giudice; e, d'altra, parte, la revoca dell'incidente probatorio non determinava nel caso in esame alcuna stasi processuale, nel senso sopra indicato» (Sez. 5, n. 28250 del 10/05/2017, De Lorier, in motivazione).

Non vi sono ragioni per discostarsi, nella valutazione dell'odierno ricorso, dai principi qui appena riportati, in considerazione sia della certa revocabilità del provvedimento, secondo i principi generali, sia del fatto che le valutazioni poste a fondamento della revoca, forse opinabili, sono comunque certamente insuscettibili di essere collocate nell'alveo della abnormità strutturale, nell'accezione ormai consolidata. Del tutto inconsistente appare poi l'affermazione secondo cui la revoca emessa dal G.i.p. avrebbe comportato "una totale stasi", in quanto il Pubblico Ministero sarebbe stato impossibilitato, con la restituzione degli atti, a "proseguire regolarmente con l'attività di indagine".

3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12 novembre 2021 fl h Il Consiglierejestensore Il