Italian Supreme Court dismisses appeal against detention measure review due to inadequate new evidence presentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the trial court failed to evaluate new documents and the time served under home detention as mitigating factors for the crime of theft. The court rejected this, stating the lower court had already considered all circumstances, including the lack of sufficient employment availability, and that the brief duration of the measure justified the original decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 274, comma 1 lett. c), 275 commi 1 e 2 e 299, comma 2 cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible if the lower court's reasoning adequately addresses new evidence and circumstances without requiring a new substantive review.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CESSAY ISMAILA nato il 01/07/1997 avverso l'ordinanza del 30/06/2021 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette le conclusioni del Procuratore Generale. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
Il TRIBUNALE di ROMA, SEZIONE per il RIESAME, con ordinanza del 28/6/2021, ha rigettato l'appello presentato da CESSAY ISMAILA avverso l'ordinanza emessa dalla CORTE d'APPELLO di ROMA in data 16/4/2021 che aveva respinto l'istanza di sostituzione della misura degli arresti domiciliari con altra meno afflittiva in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen.
1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 274, comma 1 lett. c), 275 commi 1 e 2 e 299, comma 2 cod. proc. pen. con riferimento all'omessa valutazione degli elementi e dei documenti nuovi addotti dalla difesa, unitamente al tempo trascorso in regime di arresti domiciliari, a sostegno della sopravvenuta attenuazione delle esigenze cautelari originariamente individuate.2. In data 19 ottobre 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. Stefano Tocci, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa rileva che il Tribunale del riesame, limitandosi a considerare che il tempo trascorso dall'applicazione della misura e che il rispetto delle prescrizioni siano elementi neutri, avrebbe del tutto omesso di valutare l'incidenza degli ulteriori e nuovi elementi evidenziati dalla difesa, anche attraverso la produzione di documenti. Elementi questi che, diversamente da quanto affermato nell'ordinanza impugnata, non erano mai stati in precedenza rappresentati e valorizzati. La doglianza è manifestamente infondata.
Seppure con motivazione sintetica, infatti, il giudice del riesame ha dato conto di avere effettuato una valutazione complessiva nella quale ha tenuto conto di tutte le circostanze dedotte dalla difesa, peraltro già considerate anche in un precedente provvedimento emesso dal medesimo Tribunale nel quale, tra l'altro, si era evidenziato che l'inserimento nel modo del lavoro, contenuto in una generica disponibilità della Chiesa Evangelica, non è allo stato sufficiente e dovrà essere oggetto di una successiva valutazione (cfr. con riferimento al medesimo ricorrente Sez. 2, n. 38119 del 23/9/2021, Cessay, n.m.).
Ragioni queste per le quali la motivazione dell'ordinanza, che tiene correttamente conto del breve tempo trascorso dal rigetto di una analoga istanza e di tutti gli elementi comunque allo stato emersi, risulta adeguata e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese sostenute per il grado dalla parte civile, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 5/11/2021 Il Consigli e estenso Il Presidente DEP