Italian Court dismisses appeals where defendants waived aggravating circumstances via plea agreement, barring further review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione rejected appeals filed by five Albanian nationals convicted of aggravated robbery and other crimes. The defendants argued that the appellate court improperly waived their grounds to exclude aggravating circumstances and miscalculated sentence reductions. The court ruled that by accepting a plea agreement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, the defendants effectively renounced these specific appeal grounds, leaving the second-instance judge's decision final on those points.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: When a defendant accepts a plea agreement in the second instance, they are deemed to have waived all appeal grounds regarding aggravating circumstances or acquittal, precluding the appellate court from addressing such issues and limiting the cassation court's review to non-waived grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da:
1) Jakimi Ardit, nato in Albania il 06/04/1992, 2) Gega Selman, nato in Albania 1'01/02/1982, 3) Xheleka Lefter, nato in Albania 1'01/07/1986, 4) Xheli Eugen alias Carni Eugen, nato in Albania il 05/05/1982, 5) Sala Bledar, nato in Albania il 27/01/1994 avverso la sentenza del 23/06/2020 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha chiesto l'annullamento con rinvio; RITENUTO IN FATI-0 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza del GUP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 18 marzo 2019, applicava ai ricorrenti la pena concordata tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in relazione ai reati di rapina aggravata, lesioni personali, furto ed altro loro rispettivamente ascritti.
2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con unico atto, deducendo:
1) violazione di legge per avere la Corte ritenuto che vi fosse stata rinuncia ai motivi di appello inerenti alla sussistenza delle circostanze aggravanti;
2) violazione di legge per avere la Corte calcolato la riduzione di pena di un terzo per il rito abbreviato rispetto ai reati contravvenzionali di cui all'art. 4 L. 110/75 contestati ai soli Jakimi Ardit e Xheleka Lefter.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi di Gega Selman, Xheli Eugen alias Carni Eugen e Sala Bledar sono manifestamente infondati. 1.1.1 ricorrenti non contestano che la Corte di appello abbia applicato la pena da loro richiesta attraverso il concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. comprensiva del calcolo delle circostanze aggravanti, tanto risultando da quanto precisato a fg. 5 della sentenza impugnata e non smentito dalla lettura del verbale di udienza. Ne consegue che i motivi di appello - peraltro, in taluni casi, unici con riguardo ad alcuni reati - volti ad escludere la sussistenza delle circostanze aggravanti dovevano intendersi rinunciati e su di essi non può essere fatta alcuna questione in questa sede.
Infatti, a seguito della reintroduzione del concordato in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. né sulla insussistenza di circostanze aggravanti o di cause di nullità assoluta o inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522;
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853; Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755). Le stesse valutazioni ineriscono alla posizione degli imputati Jakimi Ardit e Xheleka Lefter.
2. Quanto al secondo motivo - che inerisce solo alla posizione di questi ultimi ricorrenti - la doglianza non aveva formato oggetto dell'atto di appello e non configura un caso di pena illegale in quanto risulta superata dal concordato sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., tenuto conto che la Corte ha applicato ai ricorrenti proprio la sanzione da costoro richiesta seguendone anche i calcoli intermedi e la determinazione della pena finale. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di Jakimi Ardit e Xheleka Lefter che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di Gega Selman, Xheli Eugen alias Cami Eugen e Sala Bledar che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 07.12.2021. Il Consigliere estensore