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Sentenza — n. 5638/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 5638/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 5638/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano dichiarava inammissibile l'appello proposto da Casetto Cristiano avverso la sentenza del Tribunale di Como emessa il 24 gennaio 2020 che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di truffa, per avere proposto falsamente in vendita • su internet un motore per automobile incassandone il prezzo senza consegnarlo all'acquirente. La dichiarazione di inammissibilità è stata giustificata dalla genericità dei motivi di appello.

Regesto Legislator

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art. 507 cod. proc. pen; Sentenza — n. 5638/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione Casetto Cristiano, deducendo violazione di legge in ordine alla declaratoria di inammissibilità dell'appello. Secondo il ricorrente i motivi di appello erano specifici, essendo stata eccepita la violazione dell'art. 507 cod. proc. pen. ed una doglianza relativa alla identificazione dell'imputato quale autore del reato.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa motore di ricerca altri reati gravi addebiti penali reato di pirateria della strada abuso di un impianto per l'elaborazione di dati

Disposizioni normative citate

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art. 507 cod. proc. pen
Secondo il ricorrente i motivi di appello erano specifici, essendo stata eccepita la violazione dell'art. 507 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Casetto Cristiano, nato a Monza il 24/12/1973, avverso la sentenza del 26/02/2021 della Corte di appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano dichiarava inammissibile l'appello proposto da Casetto Cristiano avverso la sentenza del Tribunale di Como emessa il 24 gennaio 2020 che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di truffa, per avere proposto falsamente in vendita • su internet un motore per automobile incassandone il prezzo senza consegnarlo all'acquirente. La dichiarazione di inammissibilità è stata giustificata dalla genericità dei motivi di appello.

2. Ricorre per cassazione Casetto Cristiano, deducendo violazione di legge in ordine alla declaratoria di inammissibilità dell'appello. Secondo il ricorrente i motivi di appello erano specifici, essendo stata eccepita la violazione dell'art. 507 cod. proc. pen. ed una doglianza relativa alla identificazione dell'imputato quale autore del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente, come ha correttamente evidenziato la sentenza impugnata, non si era confrontato, nell'atto di appello, con le prove già in possesso del primo giudice e che ne attestavano la responsabilità per il reato contestato (incontro con il delegato della persona offesa, ricevuta fiscale di acquisto del motore intestata all'imputato, dichiarazioni dei venditori del motore per auto, intestazione dell'utenza telefonica con la quale erano avvenuti contatti con la vittima). Tali emergenze sono state ritenute bastevoli dalla Corte a fondare la prova di responsabilità anche indipendentemente dall'accertamento istruttorio sulla intestazione della carta Postepay disposto dal Tribunale, rendendo, quindi, del tutto eccentrico rispetto alla decisione di primo grado il motivo di appello volto ad eccepire la violazione dell'art. 507 cod. proc. pen., norma che non prevede comunque, in diritto, alcuna sanzione processuale nel caso in cui i poteri officiosi del giudice vengano esercitati durante il dibattimento, pur sempre nel contraddittorio delle parti tanto da non ledere le prerogative difensive.

Risulta effettivamente del tutto generico, a fronte delle precisazioni della sentenza di primo grado, il motivo di appello con il quale si dubita dell'esistenza degli artifici e raggiri (avendo il ricorrente promesso al venditore la vendita del bene attraverso un'opera di convincimento e di rassicurazione secondo quanto evidenziato dal Tribunale). Del tutto inconferente, infine, era il motivo volto a contestare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, che, invece, il Tribunale aveva riconosciuto. Deve, pertanto, essere applicato al caso in esame il principio di diritto secondo il quale l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui Je predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 8825 del 2016, Galtelli). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo duemila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 07.12.2021. Il Consigliere estensore Il Presidente