Sentenza — n. 5634/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MANZI LUIGI nato a POMPEI il 18/11/1956 avverso la sentenza del 10/02/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore avv.to Francesco Matrone il quale chiede l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod.proc.pen, art. 192 cod.proc.pen, art. 616 cod.proc.pen; Sentenza — n. 5634/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Manzi, poi, aveva sottoscritto un contratto di finanziamento per recuperare l'importo inizialmente prestato ma, la persona offesa, dopo pochi mesi aveva sospeso il pagamento delle rate con la conseguenza che l'imputato aveva dovuto procedere all'estinzione del prestito; non potevano poi desumersi elementi decisivi dal preliminare di vendita e della procura a vendere il bar che Manzi non aveva mai azionato, sperando solo di ottenere la restituzione della somma inizialmente prestata, così che il ricorrente aveva, al termine della relazione tra i due, completamente perso la somma complessiva di C 55.000 ; - violazione dell'art. 606 lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MANZI LUIGI nato a POMPEI il 18/11/1956 avverso la sentenza del 10/02/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore avv.to Francesco Matrone il quale chiede l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza in data 10 febbraio 2020, la corte di appello di Napoli, confermava la pronuncia del tribunale di Torre Annunziata del 14-6-2012 che aveva condannato Manzi Luigi alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole di due distinte ipotesi di usura in danno di Moretto Maria Elettra. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che con distinti motivi, qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen., lamentava: - violazione dell'art. 606 lett.
e) cod.proc.pen, quanto alla ritenuta attendibilità della persona offesa, violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. ed irrilevanza delle dichiarazioni del teste Paduano perché prive di autonomia rispetto a quelle della Moretto; al proposito si lamentava che il giudice di appello non aveva analizzato le doglianze avanzate in merito alla credibilità della p.o., all'interesse portato dalla stessa, alla mancanza di coerenza interna del narrato, all'assenza di riscontri oggettivi; si sottolineava come la Moretto fosse stata denunciata per favoreggiamento in relazione ad altre analoghe vicende, aveva riferito di importi del prestito totalmente differenti in sede di denuncia e poi di esame dibattimentale, aveva negato di essere stata minacciata ed alcun riscontro era emerso dalle intercettazioni; inoltre, doveva valutarsi la deposizione del teste Paduano che aveva definito Manzi un benefattore perché elargiva prestiti privi di interessi, così che erano stati violati i canoni di valutazione della prova; - violazione dell'art. 606 lett.
e) cod.proc.pen in relazione all'affermazione di responsabilità e travisamento della prova quanto alla negata possibilità che il ricorrente avesse prestato il denaro per puro spirito di liberalità ed, altresì, per cercare di recuperare l'importo dell'iniziale prestito, circostanza questa che risultava dall'esame di altri testi (Paduano, Taormina) i quali pure avevano prestato denaro alla p.o. senza riceverne la restituzione; inoltre, era stato travisato il contenuto del foglietto manoscritto dalla Ambrosio, dipendente della Moretto, di cui si proponeva una lettura che escludeva la dazione di interessi usurari essendo, i dati riportati, coincidenti con quanto ammesso dal Manzi circa la restituzione mensile dell'importo di euro 500,00; ancora, si insisteva nel denunciare la contraddittorietà della deposizione della p.o. quanto all'importo ricevuto ed ai tempi della consegna e si sottolineava come le cambiali rilasciate non avrebbero potuto essere pagate così che il prestito era rimasto totalmente inevaso dalla p.o.;
Manzi, poi, aveva sottoscritto un contratto di finanziamento per recuperare l'importo inizialmente prestato ma, la persona offesa, dopo pochi mesi aveva sospeso il pagamento delle rate con la conseguenza che l'imputato aveva dovuto procedere all'estinzione del prestito; non potevano poi desumersi elementi decisivi dal preliminare di vendita e della procura a vendere il bar che Manzi non aveva mai azionato, sperando solo di ottenere la restituzione della somma inizialmente prestata, così che il ricorrente aveva, al termine della relazione tra i due, completamente perso la somma complessiva di C 55.000 ; - violazione dell'art. 606 lett.
d) cod.proc.pen. per mancata assunzione di una prova decisiva richiesta dalla difesa e costituita dalla madre della p.o., Collaro Carmela, perché a conoscenza dei fatti di causa e che avrebbe potuto chiarire i rapporti tra imputato e presunta vittima.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 n primo ed il secondo motivo sono manifestamente infondati e puramente reiterativi di questioni già devolute alla corte di appello e da questa affrontate ed adeguatamente risolte. Va ricordato come secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione in tema di testimonianza, le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile possono essere poste, anche da sole, a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto e, qualora risulti opportuna l'acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione. (Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, Rv. 275312 - 01).
E nel caso in esame la corte di appello ha concluso per l'attendibilità della tesi esposta dalla persona offesa nel contraddittorio delle parti evidenziando quali riscontri di carattere oggettivo: - l'appunto manoscritto dal quale risulta che tale Luigi, e cioè l'odierno ricorrente, era uno dei destinatari di pagamento di somme a titolo di interessi; - il preliminare di vendita l'esercizio commerciale della Moretto; - la procura a vendere rilasciata allo stesso Manzi sempre dalla Moretto ed avente ad oggetto lo stesso esercizio. Oltre a tali elementi, la sentenza impugnata sottolineava, ancora, la sussistenza di varie cambiali rilasciate dalla vittima al Manzi, a riprova della condizione di forte esposizione debitoria della p.o. nei confronti del ricorrente.
Si tratta di elementi che in quanto denotanti la precostituzione da parte di Manzi di onerose garanzie (al punto da potere lo stesso disporre liberamente dell'esercizio commerciale della debitrice) confortano adeguatamente le dichiarazioni della p.o. ed appaiono esattamente valutate dalla corte di appello in assenza di qualsiasi illogicità, tanto più manifesta. Né sussiste il dedotto travisamento poiché le deposizioni di altri testimoni, che hanno sostenuto di avere anche loro prestato denaro alla p.o. senza pattuizione di interessi, non hanno alcun rilievo decisivo per la qualificazione del diverso rapporto tra ricorrente e p.o., mentre, il ricorso di Manzi al finanziamento, per permettere alla Moretto di rientrare dal proprio debito è anch'esso circostanza che non può escludere la usurarietà del rapporto.
Il terzo motivo è manifestamente generico in quanto nulla precisa circa il contenuto decisivo della prova che la corte di appello avrebbe dovuto assumere facendo generico riferimento alla conoscenza dei rapporti tra le parti senza indicare alcun elemento in ordine alla natura usuraria dei prestiti. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 30 novembre 2021 IL CONSI