Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 5626/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on criminal appeal for misappropriation due to lack of evidence and procedural defects.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5626/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims regarding the misappropriation of assets and the lack of evidence. The court found the lower court's reasoning on the non-confusion of patrimonies and the unjust enrichment elements to be consistent with the first-instance record. Consequently, the appeal was dismissed as merely reiterative and unfounded, resulting in a declaration of inadmissibility and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the grievances are merely reiterative of the lower court's findings, lack concrete evidence of violation, and fail to demonstrate a specific impact on the decision's economic basis.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility misappropriation of assets confusion of patrimonies unjust enrichment elements reiterative grievances lack of concrete evidence court costs award appropriazione indebita di beni demaniali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: CELLINI Maria Teresa, nata a Todi il 21/11/1955 avverso la sentenza emessa il 13/11/2019 dalla Corte d'Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giulio Romano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13/11/2019, la Corte d'Appello di Roma ha parzialmente riformato (dichiarando estinto il reato per intervenuta prescrizione, e confermando nel resto) la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in data 02/02/2012, con la quale CELLINI Maria Teresa era stata condannata alla pena di giustizia in relazione al delitto di appropriazione indebita aggravata a lei ascritto, nonché al risarcimento dei danni subiti da MARI Alessandra, costituitasi parte civile.

2. Ricorre per cassazione la CELLINI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Ripercorrendo gli esiti dell'attività istruttoria svolta, si censura - perché "sbagliata" - l'affermazione della Corte territoriale secondo cui la convivenza tra la ricorrente ed il defunto MARI Mauro non aveva determinato una confusione dei rispettivi patrimoni, e si rileva l'assenza di prove in ordine al reato ascritto. Il difensore deduce inoltre l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato di appropriazione indebita, difettando sia una condotta positiva della CELLINI oltre alla ritenzione delle cose, sia l'ingiusto profitto. Il difensore deduce, in via subordinata, la lesione dei diritti di difesa conseguente all'ordinanza emessa dal Tribunale in data 15/02/2011, riproponendo l'eccezione di nullità per la riduzione immotivata dei testi ammessi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Meramente reiterative, e comunque manifestamente infondate, risultano le censure volte a contestare la configurabilità del reato ascritto alla CELLINI. La ricorrente ritiene "sbagliata" la (peraltro ovvia) conclusione della Corte d'Appello secondo cui il decesso di MARI Mauro non aveva comportato alcuna confusione del suo patrimonio con quello della convivente CELLINI, e che i beni immobili e mobili registrati - oggetto dell'odierno giudizio per il rifiuto opposto dalla ricorrente alla richiesta di restituzione delle relative chiavi - non potevano che essere trasmessi per via ereditaria (nella specie, la figlia MARI Alessandra quale unica erede).

Altrettanto inconsistenti risultano le censure in ordine alla configurabilità del reato di appropriazione indebita, avuto riguardo alla lineare ricostruzione dei fatti operata dalla Corte territoriale, in piena sintonia con il primo giudice, in ordine sia alla mancata restituzione dei beni (nonostante una prima raccomandata del 06/06/2007 ed una seconda richiesta di restituzione trasmessa, con lo stesso mezzo, al legale della ricorrente, che ebbe a riconsegnare i beni in questione solo in sede di esecuzione del decreto di perquisizione emesso nei suoi confronti), sia in ordine alla configurabilità di un ingiusto profitto nel mantenimento della disponibilità dei beni assicurata dalla mancata restituzione all'avente titolo delle chiavi, essendo queste ultime evidentemente indispensabili per la fruizione dei beni, e risultando del tutto irrilevante il concreto utilizzo dei beni stessi da parte della CELLINI nel periodo di indebita appropriazione.

2. Totalmente generica è la censura concernente l'asserita lesione dei diritti difensivi. La ricorrente si è limitata a trascrivere il passaggio motivazionale della Corte d'Appello (che aveva disatteso il corrispondente motivo di gravame dato che, all'udienza del 15/02/2011, il Tribunale aveva rinviato ad altra data per sentire i testi indicati dalla difesa, poi effettivamente escussi) e a censurare la 2 limitazione dei testi da escutere "senza alcuna motivazione e riserva sul punto": in totale assenza di concrete indicazioni circa gli apporti dichiarativi venuti meno, e la loro effettiva concreta incidenza nell'economia della decisione, non può che concludersi per l'inammissibilità della doglianza.

3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 30 novembre 2021 Il Consigli tensore Il Presidente