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Sentenza — n. 5625/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because the crime was extinguished by prescription under the most favorable law applicable at the time of the offense.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5625/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's conviction for the crime of receiving stolen goods, ruling that the offense had been extinguished by prescription. The appellant argued that the crime was time-barred because the relevant law regarding aggravated circumstances did not apply retroactively to acts committed before December 2005. The court agreed, applying the principle of favorability to the defendant, which meant the ordinary prescription period was not extended by the recidivism provision, allowing the fifteen-year limit to expire before the judgment.

Regesto Legislator

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Art. 157 cod. pen.; Art. 161 cod. pen.: When determining the prescription period, the court must apply the most favorable law to the accused; if the law in force at the time of the offense did not consider recidivism as an aggravating circumstance for prescription calculation, the period remains ordinary and may expire.

Parole chiave

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prescription period favorable law principle recidivism aggravation criminal appeal annulment time bar extinction recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 157 cod. pen.
Nel caso di specie, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, doveva farsi applicazione della disposizione più favorevole di cui all'art. 157 cod. pen. nel testo in vigore al momento del fatto in quanto più favorevole all'imputato, posto che il comma 3 dell'art.
Art. 161 cod. pen.
Avendo il primo giudice concesso all'imputato le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, ne consegue che nessun aumento doveva apportarsi al termine ordinario di prescrizione all'epoca stabilito in dieci anni che, in virtù dell'aumento previsto dall'art. 161 cod.
Art. 99, comma 4, cod. pen.
pen., risultando la ricettazione - commessa tra il 3 ed il 14 febbraio 2004 - estinta per prescrizione alla data della pronuncia della sentenza impugnata, a nulla valendo il richiamo da parte della sentenza impugnata alla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod.
Law 5 dicembre 2005, n. 251
art. 648 cod. pen
art. 157 cod. pen
Nel caso di specie, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, doveva farsi applicazione della disposizione più favorevole di cui all'art. 157 cod. pen.
art. 161 cod. pen
Avendo il primo giudice concesso all'imputato le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, ne consegue che nessun aumento doveva apportarsi al termine ordinario di prescrizione all'epoca stabilito in dieci anni che, in virtù dell'aumento previsto dall'art. 161 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PELUSO GIOVANNI nato a FIRENZE il 01/07/1960 avverso la sentenza del 20/12/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; lette le conclusioni del P.G. ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art. 23 d.l. n. 137/2020

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Peluso Giovanni, a mezzo del difensore, ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Firenze in data 20/12/2019, che ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia, in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Al riguardo, deduce l'erronea applicazione della legge penale e, in particolare, dell'art. 157 cod. pen., risultando la ricettazione - commessa tra il 3 ed il 14 febbraio 2004 - estinta per prescrizione alla data della pronuncia della sentenza impugnata, a nulla valendo il richiamo da parte della sentenza impugnata alla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen. in quanto il fatto risultava commesso prima dell'entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251 che ha attributo rilievo alla circostanza ad effetto speciale nella determinazione del calcolo del termine di prescrizione.

2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 12/11/2021, ritenendo il ricorso fondato, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

3. Il ricorso è fondato. Nel caso di specie, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, doveva farsi applicazione della disposizione più favorevole di cui all'art. 157 cod. pen. nel testo in vigore al momento del fatto in quanto più favorevole all'imputato, posto che il comma 3 dell'art. 157 cod. pen, stabiliva che "Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applicano anche a tale effetto le disposizioni dell'articolo 69". Avendo il primo giudice concesso all'imputato le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, ne consegue che nessun aumento doveva apportarsi al termine ordinario di prescrizione all'epoca stabilito in dieci anni che, in virtù dell'aumento previsto dall'art. 161 cod. pen. (pari alla metà), andava complessivamente determinato in anni quindici, interamente decorso prima della pronuncia della sentenza impugnata.

Va, pertanto, annullata senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. La natura non complessa della questione e l'applicazione di principi di diritto consolidati, consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Motivazione semplificata. Così deciso il 30/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovann iolli Giovanna