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Sentenza — n. 5621/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against sentence reduction but allows suspension of sentence review for one defendant.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5621/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appeal by Riccardo Baldassari regarding the conditional suspension of his sentence while dismissing appeals by the other four defendants. The appellants argued for sentence reduction or suspension based on new academic achievements or procedural errors, but the court found most grievances unfounded or procedurally barred. Consequently, the case was remitted only for Baldassari to reassess the suspension, leaving the other judgments intact.

Regesto Legislator

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Art. 370 cod. proc. pen.; Art. 599 bis cod. proc. pen.: The Court of Cassation may annul a lower court judgment regarding the conditional suspension of sentence if the first instance failed to properly evaluate mitigating circumstances, whereas appeals concerning the finality of a settled agreement on sentencing are inadmissible.

Parole chiave

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conditional suspension of sentence appeal against sentence reduction inadmissible appeal aggravating circumstances remittal to appellate court scemata imputabilità circostanza attenuante permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 370 cod. proc. pen.
Art. 599 bis cod. proc. pen.
Nell'unico motivo di ricorso i difensori evidenziano che l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599 bis cod.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n.
Art. 157 cod. pen.
Violazione di legge in relazione all'art. 157 cod. pen. 1.2.3.
Art. 416 cod. pen.
previa concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza - confermato nel resto la condanna di tutti gli imputati per il reato di cui all'art. 416 commi 1, 2, 3, e 5 cod.
art. 599 bis cod. proc. pen
Il particolare procedimento di cui all'art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 157 cod. pen
Violazione di legge in relazione all'art. 157 cod. pen.
artt. 416, comma 2 cod. pen
Violazione di legge in relazione agli artt. 416, comma 2 cod. pen., 521 e 192 e 533 cod.
artt. 192 cod. proc. pen
Vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen.
artt. 81 cod. pen
Vizio di motivazione con riferimento alla mancata "derubricazione" del reato contestato nel reato di cui agli artt. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016
276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep.
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: GIORGI EMILIANO nato a ROMA il 16/05/1978 DE DOMINICIS STEFANO nato a ROMA il 07/05/1966 BALDASSARI RICCARDO nato a GENZANO DI ROMA il 26/08/1970 FERRARA SALVATORE nato a NAPOLI il 05/07/1971 DE GENNARO GIANCARLO nato a NAPOLI il 05/12/1960 avverso la sentenza del 26/09/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio in relazione al solo ricorso di BALDASSARI RICCARDO in punto di concessione della sospensione condizionale della pena e per l'inammissibilità degli altri ricorsi; uditi i difensori, gli avvocati DARIO VANNETIELLO kn difesa di GIORGI EMILIANO, NICOLA CAPOZZOLI in difesa di BALDASSARI RICCARDO, PAOLO BECATTI in difesa di DE DOMINICIS STEFANO, ANTONIO FERIOZZI in difesa di DE GENNARO GIANCARLO e anche in sostituzione dell'avvocato SACCOMANNO ROBERTO, che illustrano le ragioni rispettivamente evidenziate nei motivi di ricorso ai quali si riportano chiedendone l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

La CORTE d'APPELLO di ROMA, con sentenza del 26/9/2019, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di ROMA in data 18/7/2016, ha: -ridotto la pena a GIORGI EMILIANO, DE DOMINICIS STEFANO e FERRARA SALVATORE, - rideterminato la pena a BALDASSARRI RICCARDO, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, - rideterminato la pena a DE GENNARO GIANCARLO, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. previa concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza - confermato nel resto la condanna di tutti gli imputati per il reato di cui all'art. 416 commi 1, 2, 3, e 5 cod. pen. con riferimento all'art. 3 L. 146/2006 e 7 L. 203/1991.

1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto i seguenti motivi. 1.2. Avv. Vannitiello per Emiliano Giorgi. 1.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 266, 270 e 370 cod. proc. pen. e 15 Cost.1.2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 157 cod. pen. 1.2.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 416, comma 2 cod. pen., 521 e 192 e 533 cod. proc. pen. 1.2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 416, comma quinto cod. pen. 1.2.5.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 69, 132 e 133 cod. pen. 1.2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla quantificazione della pena. 1.2.7. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, negata senza considerare che il Giorgi ha nelle more conseguito la laurea in giurisprudenza e valorizzando, impropriamente, il fatto di non avere avuto un atteggiamento collaborativo. 1.3. Avv. Becatti per Stefano De Dominicis. 1.3.1. Vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, quanto alla dichiarazione di responsabilità. 1.3.2.

Inosservanza delle norme a pena di inutilizzabilità delle intercettazioni ai sensi degli artt. 266, 270, 370 cod. proc. pen. e 15 Cost.1.3.3. Vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 132 cod. pen., anche con rifernnento al travisamento della prova, in ordine alla dosimetria della pena. 1.3.4. Violazione di legge e vizio di motwazione per "disparità di trattamento sanzionatorio tra i meri associati di cui all'art. 416, co. 2 cod. pen e gli organizzatori di cui all'art. 416, co. 1 cod. pen.". 1.3.5. Vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente alle contestate aggravanti. 1.4.

Avv. Fumu per Salvatore Ferrara. 1.4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta partecipazione del ricorrente all'associazione. Vizio di motivazione con riferimento alla mancata "derubricazione" del reato contestato nel reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 4 L. 401/89. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della transnazionalità. Violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416, comma 5 cod. pen. Violazione di legge con riferimento al combinato disposto della degli artt. 133 e 62 bis cod. pen. 1.5.

Avv. Capozzoli per Baldassarri. 1.5.1. Vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena ex art. 163 cod. pen. 1.6. Avvocati Feriozzi e Saccomanno per Giancarlo Di Gennaro. 1.6.1. Violazione di legge per illegalità della pena.

2. In data 15 ottobre 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, in persona del dott. Stefano Tocci, conclude per l'annullamento con rinvio quanto al ricorso del Baldassarri e per l'inammissibilità di tutti gli altri ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto nell'interesse di Riccardo Baldassarri è fondato, i ricorsi proposti nell'interesse di Emiliano Giorgi, Salvatore Ferrara e Stefano De Domincis sono complessivamente infondati, il ricorso proposto nell'interesse di Giancarlo De Gennaro è inammissibile.

1. Ricorso proposto nell'interesse di Riccardo Baldassarri. In un unico articolato motivo la difesa si duole della mancata concessione della sospensione condizionale della pena e dell'omessa motivazione sul punto. La doglianza è fondata. Il giudice di primo grado, che pure aveva riconosciuto al ricorrente un atteggiamento collaborativo, non ha evidentemente preso in considerazione la possibilità, pure richiesta, di concedere la sospensione condizionale della pena in quanto ciò non era consentito dalla pena applicata, superiore a due anni. Nell'atto di appello la difesa ha chiesto, nei quarto motivo, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza e, nel quinto, ha sollecitato la riduzione della pena "con ogni conseguenza di legge".

A fronte di tali motivi la Corte territoriale, valorizzando il buon comportamento processuale tenuto e il fatto che il ricorrente era rientrato dall'estero non appena aveva avuto notizia dell'emissione della misura cautelare, ha accolto il quarto motivo riconoscendo con giudizio di prevalenza le già concesse attenuanti generiche e ha così rideterminato la pena in anni due di reclusione. In ordine al quinto motivo, dichiarato assorbito, la Corte territoriale non si è espressa ed ha così omesso di pronunciarsi quanto alla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena in merito alla quale, una volta ridotta la pena nel limite di cui all'art. 163 cod. pen., avrebbe dovuto pronunciarsi.

Ragione questa per la quale la sentenza deve essere sul punto annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma per il giudizio sulla sospensione condizionale della pena.

2. Ricorso proposto nell'interesse di Emiliano Giorgi 2.1. Nel primo motivo, con argomentazioni sovrapponibili a quelle evidenziate nel secondo motivo del ricorso presentato nell'interesse di Stefano De Dominicis, la difesa, anche facendo riferimento alla recente sentenza delle Sezioni Unite Cavallo, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 266, 270 e 370 cod. proc. pen. e 15 Cost. rilevando l'inutilizzabilità delle intercettazioni in quanto queste sarebbero state effettuate in un procedimento diverso e le stesse, in assenza di qualsivoglia collegamento oggettivo, soggettivo, probatorio e finalistico tra i reati, non sarebbero utilizzabili nei confronti dei ricorrenti, ai quali è contestato un delitto per il quale non è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Le doglianze di entrambi i ricorrenti, formulate in termini generici, sono aspecifiche e i ricorsi sono sul punto iginammissibili.Come anche di recente ribadito, infatti, allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452).

Nel caso di specie i ricorrenti hanno indicato genericamente che sarebbero inutilizzabili le intercettazioni successive e si sono limitati ad affermare, Giorgi, che "il giudice di prime cure ha posto i risultati di tali intercettazioni a riscontro inoppugnabile della veridicità delle dichiarazioni rese da Baldassarri le quali hanno bisogno di riscontro" ovvero, De Dominicis, che "l'inutilizzabilità delle intercettazioni vanifica l'impianto accusatorio, superando ogni possibile prova di resistenza". Esponendo la censura in tali termini, invero, le difese hanno omesso di confrontarsi in concreto con gli elementi evidenziati dai giudici di merito e con il ragionamento da questi seguito che non è stato così sottoposto, come richiesto a pena di inammissibilità, alla c.d. prova di resistenza.

Verifica che deve essere necessariamente effettuata nell'impugnazione evidenziando se e in che modo l'eliminazione di ogni singolo, individuato e specifico elemento di cui si deduce l'inutilizzabilità determini o meno una disarticolazione degli argomenti posti a fondamento della decisione. A ben vedere, d'altro canto, la motivazione della sentenza impugnata, che fa riferimento a elementi, documenti e attività di indagine articolate e complete, non si fonda esclusivamente sul contenuto delle intercettazioni, indicate solo a titolo di ulteriore conferma.

Ragione questa per la quale, in assenza di una puntuale indicazione di quale sarebbe l'incidenza della esclusione del contenuto delle intercettazioni sul ragionamento seguito dal giudice di merito, la disamina della doglianza risulta in concreto impossibile e il ricorso deve essere sul punto dichiarato inammissibile. Sotto altro profilo, inoltre, deve rilevarsi come le doglianze siano comunque infondate. Come evidenziato dalla Corte territoriale, infatti, le intercettazioni sono confluite nell'odierno processo a fronte di un frazionamento di un procedimento originariamente unitario nel corso del quale, essendo emersi elementi relativi a reati diversi da quello per cui si stava procedendo, sorse la necessità di disporre "ulteriori attività di intercettazione", effettuate a seguito di una specifica richiesta presentata da parte del pubblico ministero e di un autonomo decreto di autorizzazione, emesso proprio con riferimento al reato di associazione a delinquere e agli odierni imputati, promotori o partecipi della stessa (cfr. pag. 55 della sentenza impugnata e pag. 14 della sentenza del Tribunale: "Lo sviluppo delle indagini indusse il PM a richiedere l'attività di intercettazione a carico del Giorgi e degli odierni appellanti, perché le attività investigative svolte avevano fornito lo spunto per l'accertamento di ulteriori reati completamente diversi e ascritti a diversi soggetti").

Ragione questa per la quale, in conclusione, anche il riferimento alla recente sentenza delle Sez. Unite sul punto, considerata la peculiarità del caso di specie, risulta inconferente. 2.2. Nel secondo motivo presentato nell'interesse di Emiliano Giorgi la difesa deduce la violazione di legge in relazione all'art. 157 cod. pen. rilevando che il reato contestato al ricorrente, avere partecipato all'associazione a delinquere, si sarebbe prescritto in data antecedente alla pronuncia della sentenza di appello. Come emergerebbe da tre conversazioni indicate nel ricorso, infatti, la condotta di Giorgi si sarebbe interrotta 1'8/6/2012, data alla quale dovrebbe farsi riferimento senza considerare che la contestazione indica la permanenza dell'associazione.

La doglianza, che non è stata devoluta in appello, non è consentita. Non è infatti consentito dedurre per la prima volta in sede di legittimità la questione circa la possibilità o meno di individuare una data di commissione del reato diversa da quella indicata nel capo di imputazione e ritenuta in sentenza qualora questa comporti, come nel caso di specie, nel quale si fa riferimento al contenuto di atti processuali, degli accertamenti e delle valutazioni di merito. 2.3. Nel terzo motivo la difesa di Emiliano Giorgi deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 416, comma 2 cod. pen., 521 e 192 e 533 cod. proc. pen. rilevando la totale carenza di elementi in ordine alla dichiarazione di responsabilità in quanto la Corte territoriale non avrebbe fornito alcuna risposta alle censure della difesa circa l'assenza di prove del contributo che Giorgi avrebbe fornito all'associazione.

La doglianza, reiterativa della medesima censura già dedotta nei motivi d'appello, non è consentita e comunque risulta manifestamente infondata. La difesa, infatti, peraltro in termini apodittici, sollecita una diversa e non consentita valutazione delle prove laddove la Corte territoriale, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha fornito congrua risposta alle analoghe critiche contenute nell'atto di appello e ha esposto gli argomenti per cui queste non erano coerenti con quanto emerso nel corso delle indagini preliminari.

Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett.

e) cod. proc. pen., è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alla partecipazione del ricorrente all'associazione e del contributo da questi fornito con il riferimento alle dichiarazioni rese dai coimputati e agli accertamenti effettuati quanto all'utilizzo di un dominio all'interno del sistema "dollaropoker", alla gestione della sala giochi di Ostia e anche alle conversazioni intercettate (cfr. pagine 32 e un specifico pag. 34 della sentenza impugnata), ogni ulteriore critica, che troverebbe peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura degli elementi emersi, risulta del tutto inconferente (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumiina, Rv 269217).

Né, d'altro canto, coglie nel segno la censura secondo la quale nel capo di imputazione sarebbe indicata una condotta diversa da quella poi ritenuta in sentenza. Dalla lettura del capo di imputazione, infatti, risulta che il contributo del ricorrente, così come quello del de Dominicis, sarebbe consistito nel controllo "di alcune grandi casse sul territorio di Roma, che fanno affluire i proventi illeciti nel sistema dollaro", cioè proprio quello poi in effetti ritenuto nelle sentenze di merito con riferimento specifico alla cassa di Ostia. 2.4.

Nel quarto motivo la difesa del ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all' artt. 416, comma quinto cod. pen. censurando la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante, fondata sull'apodittica affermazione che dell'associazione farebbero parte altre persone, senza però che si arrivi al numero di dieci e senza comunque analizzare adeguatamente l'effettiva partecipazione degli altri soggetti. La doglianza non è consentita e comunque risulta manifestamente infondata. 2.4.1 La questione relativa alla sussistenza dell'aggravane contestata non aveva costituito oggetto di appello (cfr. gli atti redatti dall'avv.

Staniscia e dall'avv. Neri e il riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata che il ricorrente non contesta Sez. 2, n. 9028 del 5/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv 259066). Ragione questa per la quale il motivo non è consentito ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. 2.4.2. Sotto altro profilo, comunque, la censura è manifestamente infondata. La motivazione della sentenza impugnata, infatti, che fa riferimento a pag. 29 ad altri sei soggetti giudicati separatamente, è sul punto corretta e, attesa la caratteristica della circostanza aggravante fondata su di un dato numerico oggettivo, risulta sul punto adeguata.2.5.

Nel quinto motivo la difesa di Giorgi deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 69, 132 e 133 cod. pen. evidenziando che la conclusione circa la ritenuta equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con le contestate aggravanti (fondata sul presupposto che il ricorrente aveva plurimi precedenti penali quando invece il precedente è unico e, considerata la pena irrogata, questo era da ritenersi tenue) sarebbe errata. Sotto altro profilo, poi, il riferimento, in negativo, alla circostanza che il Giorgi non aveva ammesso le proprie responsabilità sarebbe inconferente.

Da ultimo, la difesa rileva che la Corte territoriale non avrebbe tenuto in alcuna considerazione un significativo elemento sopravvenuto, costituito dal fatto che nelle more del processo il Giorgi aveva conseguito la laurea in giurisprudenza. La doglianza è infondata. Pure a fronte di un riferimento effettivamente generico, l'indicazione "precedenti condanne" è cumulativo e riguarda anche il De Domincis, la valutazione della Corte territoriale -comunque fondata sulla presenza di un precedente penale e sul giudizio negativo circa il comportamento processuale tenuto che, ovviamente, non si riferisce alla mancata ammissione ma afferisce a una più generale considerazione circa la personalità del ricorrente- non è errata né appare manifestamente illogica.

La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen., infatti, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419).

Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, d'altro canto, deve motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo così che la conclusione in ordine al riconoscimento e al giudizio di prevalenza ovvero di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con le aggravanti può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, RV. 265826; n.3609 del 18/01/2011, Sermone, RV. 2 49163;

Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737). 2.6. Nel sesto motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla quantificazione della pena censurando la valutazione operata dal giudice per determinare la pena finale senza considerare la richiesta di prendere le mosse dal minimo edittale. La doglianza è manifestamente infondata. La motivazione in merito alla quantificazione della pena, infatti, ridotta dal giudice d'appello proprio al fine "armonizzare l'entità della pena a quella dei coimputati e con i riferimenti alla personalità", è adeguata e non è sindacabile in questa sede. 2.7.

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alla decisione circa il diniego della concessione della sospensione condizionale della pena. Anche con riferimento a tale richiesta, infatti, la motivazione della Corte territoriale in ordine al giudizio prognostico di astensione da condotte delittuose, fondata sulla precedente condanna e sull'atteggiamento processuale tenuto dal ricorrente, espressione del potere discrezionale del giudice di merito, non è illogica e non è pertanto sindacabile in sede di legittimità. 2.8. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

3. Ricorso proposto nell'interesse di Stefano De Dominicis. 3.1. Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, quanto alla dichiarazione di responsabilità censurando la conclusione dei giudici di merito circa la ritenuta sussistenza dell'associazione e in ordine alla partecipazione del De Dominicis alla stessa. Nella motivazione delle sentenze, infatti, non si terrebbe in alcun conto che negli atti non vi sarebbe alcun elemento concreto dal quale poter inferire la partecipazione del ricorrente al presunto sodalizio né, d'altro canto, la Corte territoriale avrebbe considerato che l'art. 4 della legge 401/1989 presuppone "l'organizzazione" quale elemento costitutivo del reato così che l'esistenza di una qualche struttura organizzata deve essere considerata come necessaria e, sotto certi profili, come sovrapponibile all'esistenza del sodalizio stesso.

Le doglianze sono complessivamente infondate. La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del giudice di primo grado, infatti, ha fornito congrua e adeguata risposta alle medesime censure già sollevate nell'atto di appello, ora reiterate anche sollecitando questa Corte a procedere a una non consentita rilettura degli elementi emersi. 3.1.1. La motivazione della sentenza impugnata, con il riferimento all'articolata struttura creata dal Tancredi con la realizzazione della piattaforma informatica, così come anche ricostruita a seguito delle dichiarazioni rese dal Baldassari che ha evidenziato come questa fosse strutturata e come ci fosse pure un vero e proprio servizio di assistenza tecnica, è adeguata a coerente in ordine alla sussistenza dell'associazione.3.1.2.

La stessa motivazione -nella quale si dà conto dei contatti intercorsi tra il De Dominicis e il Tancredi per il sistema dollaropoker, delle conversazioni tra lo stesso e altri soggetti e si evidenzia come queste siano significative quanto alla conoscenza dell'organizzazione, dei modi da seguire per risolvere i problemi quotidiani e per regolare i rapporti economici tra i vari livelli di gioco- risulta adeguata anche in ordine alla partecipazione del ricorrente al sodalizio. Sotto tale profilo, d'altro canto, la difesa nel motivo di ricorso, con il generico riferimento al "travisamento delle prove", citato nel titolo, si limita a sollecitare questa Corte a procedere a una diversa e non consentita valutazione delle prove. 3.1.3.

Nello stesso motivo la difesa rileva che la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare quanto alla compatibilità ovvero sovrapponibilità del reato associativo con l'ipotesi criminosa di cui all'art. 4 della L. 401/89 per la configurabilità del quale sarebbe necessario l'elemento costituito dalla "organizzazione". La doglianza è infondata. L'art. 4 L. 401/1989 sanziona la condotta di chi "organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato".

A fronte di tale specifica indicazione risulta evidente che il termine "organizza" non si riferisce a una "organizzazione" intesa come una struttura ulteriore e diversa dall'attività stessa che il soggetto può interamente porre in essere predisponendo, in piena autonomia, quanto necessario (mezzi, programmi informatici e componenti hardware) alla gestione del gioco senza la concessione Sotto tale profilo, pertanto, diversamente da quanto evidenziato dalla difesa, non vi è alcuna incompatibilità tra la contestazione del reato associativo e quello di cui all'art. 4 L. 401/1989 che, appunto, non prevede come elemento costitutivo del reato la sussistenza di una struttura plurisoggettiva e può costituire il reato fine di un sodalizio che abbia lo scopo di commettere una serie indeterminata di violazioni della norma speciale Ragione questa per la quale, pure a fronte della motivazione sintetica sul punto contenuta nella sentenza impugnata, la censura è infondata in quanto, come più volte evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte "qualora sia sottoposta al vaglio dei giudice di legittimità la correttezza di una decisione in diritto, la Corte di cassazione è giudice dei presupposti della decisione stessa, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla e, al limite, anche ove la giustificazione sia del tutto mancata" (con specifico riferimento alle decisioni in rito ma estensibile alle questioni in diritto cfr.

Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno, Rv. 186998; Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Iamonte, Rv. 255515; Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322) 3.2. In ordine alla doglianza oggetto del terzo motivo, nel quale la difesa deduce l'inosservanza delle norme a stabilite pena di inutillizzabilità delle intercettazioni ai sensi degli artt. 266, 270, 370 cod. proc. pen. e 15 Cost., si rinvia al punto 2.2. 3.3. Nei motivi terzo, quarto e quinto la difesa deduce sotto vari profili il vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena, alla disparità di trattamento che vi sarebbe stata sul punto rispetto alle pene irrogate agli altri imputati e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Le doglianze sono complessivamente infondate. 3.3.1. La motivazione in merito alla quantificazione della pena, che il giudice d'appello ha ritenuto di ridurre proprio al fine armonizzarla "a quella dei coimputati", è adeguata e non è sindacabile in questa sede. Il riferimento alle precedenti condanne e al comportamento processuale tenuto dal ricorrente, infatti, è sufficiente a evidenziare la valutazione operata dalla Corte territoriale in ordine alla specifica posizione del De Dominicis. La scelta poi di prendere le mosse da una pena non coincidente con il minimo, come diversamente fatto per gli organizzatori, proprio in considerazione della riduzione operata, non risulta illogica e non è comunque, quale espressione del potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile in questa sede. 3.3.2.

Ad analoghe conclusioni e per le medesime ragioni deve pervenirsi quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen., come già evidenziato sub 2.5., infatti, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899;

Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419) e il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, è tenuto a motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, RV. 265826; n.3609 del 18/01/2011, Sermone, RV. 2 49163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737). 3.4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

4. Ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Ferrara. In un unico articolato motivo la difesa deduce:-la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla ritenuta partecipazione del ricorrente all'associazione evidenziando che la prova dell'esistenza del sodalizio e della partecipazione del ricorrente sarebbe stata erroneamente desunta dalla semplice esistenza della piattaforma informatica laddove la ricostruzione che emergerebbe dalle dichiarazioni degli imputati e dalle conversazioni intercettate sarebbe diversa; -il vizio di motivazione con riferimento alla mancata "derubricazione" del reato contestato nel reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 4 L. 401/89; -la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della transnazionalità rilevando che difetterebbero i presupposti enucleati dalle Sezioni Unite di questa Corte; -la violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art.416, comma 5 cod. pen., evidenziando che non vi sarebbe alcuna motivazione in merito alla sussistenza dell'affectio societatis delle persone indicate come partecipi; -la violazione di legge con riferimento al combinato disposto della degli artt. 133 e 62 bis cod. pen. segnalando che la pena, considerato il comportamento processuale del ricorrente, avrebbe potuto essere determinata in misura più mite.

Le doglianze sono complessivamente infondate. 4.1. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha fornito congrua risposta alle analoghe critiche contenute nell'atto di appello quanto alla ritenuta responsabilità per il reato di cui all'art. 416, comma secondo cod. pen. Sul punto, infatti, con i puntuali riferimenti alla creazione della piattaforma informatica e all'utilizzo consapevole e condiviso della stessa anche in virtù di una specifica ripartizione dei ruoli, la sentenza impugnata ha dato congruo e coerente atto dell'esistenza dell'associazione (cfr. pagine da 20 a 23 della sentenza impugnata).

Quanto alla posizione del ricorrente, d'altro canto, il giudice d'appello, evidenziando gli specifici elementi emersi a carico del Ferrara circa la titolarità della National e in ordine al rapporto di collaborazione con il Tancredi, così come le dichiarazioni confessorie dallo stesso rese e da alcuni degli altri imputati quanto al ruolo del Ferrara nel sistema dollaropoker, ha adeguatamente motivato anche in riferimento alla partecipazione al sodalizio (cfr. pagine 28 e 29 della sentenza impugnata), così che le attuali censure, anche tese a sollecitare una diversa valutazione delle prove, non sono consentite e appaiono comunque manifestamente infondate.

Alla Corte di cassazione, infatti, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito poiché il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett.

e) cod. proc. pen., è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 4.2. In ordine alla doglianza circa la mancata "derubricazione" del reato di associazione in quello di cui all'art. 4 I. 401/1989, proposta con argomenti sovrapponibili a quelli esposti nell'interesse di De Dominicis, si rinvia a quanto indicato nel punto 3.1.3. 4.3. In ordine al dedotto vizio di motivazione circa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416, comma 5 cod. pen. si rinvia a quanto indicato sub 2.4. 4.4.

La doglianza circa la sussistenza della transnazionalità è manifestamente infondata. Sul punto, infatti, deve rilevarsi che il primo giudice ha ritenuto che la c.d. "transnazionalità", descritta nell'imputazione con il richiamo all'art. 3 L. 46/2006, non costituisse circostanza aggravante e pertanto non ha considerato la stessa agli effetti della determinazione della pena (cfr. pag. 43 della sentenza di primo grado). Situazione questa per la quale ogni censura sul punto, anche in considerazione della carenza di interesse del ricorrente a una pronuncia sul punto, risulta inconferente. 4.5.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

5. Ricorso proposto nell'interesse di Giancarlo Di Gennaro. 5.1. Nell'unico motivo di ricorso i difensori evidenziano che l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599 bis cod. pen. faceva riferimento alla prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle ritenute aggravanti laddove, invece, le aggravanti erano già state escluse del giudice di primo grado. Situazione questa che comporterebbe l'illegalità della pena e la necessità di raggiungere un nuovo e diverso accordo tra le parti. Il ricorso è inammissibile. Il particolare procedimento di cui all'art. 599 bis cod. proc. pen. prevede espressamente che "se i motivi di cui viene chiesto raccoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo".

Il raggiungimento di tale accordo, fondato sulla rinuncia anche agli altri eventuali motivi relativi al trattamento sanzionatorio, determina la radicale inammissibilità di ogni ulteriore doglianza relativa a una quantificazione della pena diversa da quella concordata 13 e e, come nel caso di specie, effettivamente, applicata, ciò anche con riferimento a un presunto differente o erroneo bilanciamento ovvero applicazione delle circostanze. 5.2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Baldassarri Riccardo limitatamente al giudizio sulla sospensione condizionale della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma per nuovo giudizio sul punto. Rigetta i ricorsi di Giorgi Emiliano, De Domincis Stefano e Ferrar