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Sentenza — n. 5562/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal judgment for retrial due to missing timely complaint for simple fraud after aggravating circumstance exclusion.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5562/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Milan Court of Appeal's judgment and ordered a retrial. The appellants argued that excluding an aggravating circumstance should have rendered the prosecution time-barred, while the lower court incorrectly assumed a civil party status satisfied the complaint requirement. The court held that excluding the aggravating circumstance transforms the charge into simple fraud, which requires a timely complaint filed within the general limitation period, a fact the lower court failed to verify.

Regesto Legislator

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Art. 61 n. 7 cod. pen.; Art. 124 cod. pen.: When an aggravating circumstance is excluded, the remaining simple offense requires a timely complaint filed within the general limitation period, and a prior civil party status does not automatically satisfy this requirement if the complaint was not timely.

Parole chiave

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exclusion aggravating circumstance simple fraud complaint general limitation period civil party status procedural annulment retrial order favor rei principle accuse di truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 61 n. 7 cod. pen.
1.1 Esclusa, con la sentenza d'appello, l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. in relazione all'unico episodio di truffa non ancora dichiarato prescritto, è residuata un'imputazione di truffa semplice, procedibile a querela.
Art. 124 cod. pen.
peri., integra una valida manifestazione del diritto di querela, esprimendo tale atto la volontà della persona offesa di punizione del reo, a condizione, tuttavia, che intervenga entro il termine generale previsto dall'art. 124, comma primo, cod.
d.lgs. n. 36 del 10 aprile 2018
art. 516 cod. proc. pen.
279690) - che l'estensione della già avvenuta costituzione di parte civile alle imputazioni oggetto di contestazione suppletiva, disposta ai sensi dell'art. 516 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 28305 del 18/6/2019
Al riguardo la Corte territoriale ha affermato che "la persistente costituzione di parte civile aveva determinato la sussistenza dell'istanza di punizione, a suo tempo non necessaria", e ha richiamato, a conforto di tale rilievo, un precedente di questa Corte (Sez. 2, n. 28305 del 18/6/2019, Rv.
Sez. 2, n. 19077 del 3/5/2011
Non ignora il Collegio che questa Corte (Sez. 2, n. 19077 del 3/5/2011, Rv.
Sez. 6, n. 29546 del 7/10/2020
Si è però condivisibilmente aggiunto - sia pure con riferimento al caso della contestazione suppletiva ma con rilievi valevoli in generale (Sez. 6, n. 29546 del 7/10/2020, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da ZILIO PAOLO, nato a Seregno il primo marzo 1963 GUFFANTI MARIO, nato a Guanzate il 4 gennaio 1952 avverso la sentenza emessa il 2 marzo 2020 dalla Corte d'appello di Milano Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi; Udita nella pubblica udienza del 22 dicembre 2021 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di Ferdinando Lignola, che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio la sentenza impugnata; Udito l'avv. Paolo Camporini, difensore dei ricorrenti, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 2 marzo 2020 la Corte d'appello di Milano ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di ZILIO PAOLO e GUFFANTI MARIO in ordine ai reati loro ascritti ai capi A) e C) nonché in ordine al reato di cui al capo B) limitatamente all'episodio del maggio 2012, perché estinti per prescrizione; ha rideterminato la pena per il residuo episodio del capo B), esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7, e ha confermato nel resto. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorse per cassazione il difensore degli imputati, il quale ha dedotto i seguenti motivi:

1) erronea applicazione della legge, essendo stato trascurato che l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p. avrebbe dovuto determinare la declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per la tardività della querela, sporta solo il 26 maggio 2015 a fronte di un fatto contestato come commesso nel settembre 2012;

2) erronea applicazione della legge, dovendosi dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, da calcolarsi, in base al principio del favor rei, a partire dal primo settembre 2012, essendo la truffa stata contestata come commessa nel settembre 2012. All'odierna udienza pubblica è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati. 1.1 Esclusa, con la sentenza d'appello, l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. in relazione all'unico episodio di truffa non ancora dichiarato prescritto, è residuata un'imputazione di truffa semplice, procedibile a querela. Al riguardo la Corte territoriale ha affermato che "la persistente costituzione di parte civile aveva determinato la sussistenza dell'istanza di punizione, a suo tempo non necessaria", e ha richiamato, a conforto di tale rilievo, un precedente di questa Corte (Sez. 2, n. 28305 del 18/6/2019, Rv. 276540), secondo cui, in tema di appropriazione indebita aggravata ex art. 61, primo comma, n. 11 cod. pen., la persistente costituzione di parte civile, coltivata - nella specie, senza opposizione da parte della difesa dell'imputata - anche successivamente all'introduzione della procedibilità a querela da parte del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, determina la piena sussistenza dell'istanza di punizione e, conseguentemente, della condizione di procedibilità.

L'assunto della Corte d'appello è viziato. Essa ha fatto riferimento a un orientamento di legittimità relativo alle ipotesi in cui un reato (come ad es. l'appropriazione indebita o la truffa, aggravate da determinate circostanze) era originariamente previsto nel codice come procedibile di ufficio ed è divenuto procedibile a querela della persona offesa per effetto del d.lgs. n. 36 del 10 aprile 2018, entrato in vigore il 9 maggio successivo, che ha previsto una disciplina transitoria (art.

12) per regolare le modalità con le quali, in relazione ai reati per i quali è mutato regime di procedibilità, la persona offesa viene messa nelle condizioni di valutare l'opportunità di esercitare nei termini il diritto di formulare l'atto propulsivo.Nel caso in esame, invece, la fattispecie è diversa. Non viene in rilievo un reato divenuto procedibile a querela a seguito di un intervento normativo. La truffa aggravata dall'art. 61 n. 7 cod. pen. non ha visto mutare il suo regime relativo alla procedibilità, che era di ufficio prima del d.lgs n. 36/2018 e tale è rimasto.

Di contro, ciò che viene in rilievo è l'esclusione dell'aggravante anzidetta, così che residua un'imputazione di truffa semplice, procedibile a querela. Per effetto del mancato riconoscimento, l'aggravante in parola deve ritenersi insussistente ab origine, con conseguente necessità di accertare l'esistenza di una valida e tempestiva querela. Non ignora il Collegio che questa Corte (Sez. 2, n. 19077 del 3/5/2011, Rv. 250318) ha affermato che, nei reati perseguibili a querela di parte, la persona offesa può esprimere la volontà di punizione senza l'impiego di formule particolari e il giudice può desumerne la sussistenza anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, sicché tale volontà può essere riconosciuta anche nell'atto con il quale la persona offesa si costituisce parte civile.

Si è però condivisibilmente aggiunto - sia pure con riferimento al caso della contestazione suppletiva ma con rilievi valevoli in generale (Sez. 6, n. 29546 del 7/10/2020, Rv. 279690) - che l'estensione della già avvenuta costituzione di parte civile alle imputazioni oggetto di contestazione suppletiva, disposta ai sensi dell'art. 516 cod. proc. peri., integra una valida manifestazione del diritto di querela, esprimendo tale atto la volontà della persona offesa di punizione del reo, a condizione, tuttavia, che intervenga entro il termine generale previsto dall'art. 124, comma primo, cod. pen., decorrente dalla data della nuova contestazione.

La precisazione sul termine, entro cui deve proporsi querela, risponde ad esigenze di coerenza del sistema, con la conseguenza che deve comunque osservarsi il termine prescritto dall'art. 124, comma primo, cod. pen., pur se nella costituzione di parte civili si ravvisi la \'olontà della persona offesa di punire il colpevole. Quanto detto impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano, che dovrà compiere accertamenti, non eseguibili da questa Corte, in quanto afferenti ad elementi di fatto, sulla sussistenza o meno di una valida e tempestiva querela. 1.2 Il secondo motivo è assorbito, atteso che - ove dovesse accertarsi il difetto di valida e tempestiva querela - il correlato epilogo costituisce esito più favorevole all'imputato rispetto all'estinzione del reato per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano. Così deciso in Roma, udienza pubblica del 22 dicembre 202 Il Consigliere estensore