Sentenza — n. 5560/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di Appello di Ancona, con sentenza in data 10/05/2021, confermava la sentenza del Tribunale di Ancona in data 19/07/2019 in forza della quale Vincenzina Vinci era stata condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentata estorsione in danno di Floreana Fabi.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 159 c.p; Sentenza — n. 5560/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Occorre, invero, rilevare già alla data della decisione (10 Maggio 2021) erano decorsi i termini massimi di prescrizione di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen. (pari ratione temporis a otto anni e quattro mesi), in assenza di periodi di sospensione, tenuto conto che nel capo di imputazione i fatti risultano contestati al 5 dicembre 2012. Deve evidenziarsi che, contrariamente a quanto rilevato dal P.G., non opera la causa di sospensione della prescrizione, per effetto del rinvio del processo per discussione, disposta dal giudice di primo grado all'udienza del 5.4.2019 fino al 19.7.2019, in quanto si è trattato di un rinvio disposto dal giudice, in assenza di accordo delle parti.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VINCI VINCENZINA nato a COLOGNO MONZESE il 20/06/1969 avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di FERDINANDO LIGNOLA, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso e condannarsi l'imputata al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Ancona, con sentenza in data 10/05/2021, confermava la sentenza del Tribunale di Ancona in data 19/07/2019 in forza della quale Vincenzina Vinci era stata condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentata estorsione in danno di Floreana Fabi.
2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputata a mezzo difensore di fiducia deducendo due motivi: a. violazione dell'art. 159 c.p. in ragione della omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione; b. erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta configurabilità del reato di estorsione nella fattispecie in esame. Assume che nel caso de quo non era configurabile un'ipotesi di tentata estorsione in quanto l'imputata non aveva mai posto in essere alcuna concreta minaccia in danno di Floreana Fabi dal momento che la stessa si era limitata a prospettare una azione legale che non poteva essere considerata quale ipotesi di male ingiusto e, quindi, minaccia in senso tecnico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva la Corte che il primo motivo è fondato.
2. Occorre, invero, rilevare già alla data della decisione (10 Maggio 2021) erano decorsi i termini massimi di prescrizione di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen. (pari ratione temporis a otto anni e quattro mesi), in assenza di periodi di sospensione, tenuto conto che nel capo di imputazione i fatti risultano contestati al 5 dicembre 2012. Deve evidenziarsi che, contrariamente a quanto rilevato dal P.G., non opera la causa di sospensione della prescrizione, per effetto del rinvio del processo per discussione, disposta dal giudice di primo grado all'udienza del 5.4.2019 fino al 19.7.2019, in quanto si è trattato di un rinvio disposto dal giudice, in assenza di accordo delle parti.
Invero il tema di prescrizione del reato, la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano, senza necessità di un provvedimento formale, la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa. (Sez. 3 - , Sentenza n. 23179 del 16/06/2020 Ud. (dep. 30/07/2020 ) Rv. 279861 - 01 Va, infine, ricordato che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett.
b) cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015 Ud. (dep. 25/03/2016) Rv. 266819 - 01.
3. Osserva, quindi, la Corte che avendo i giudici di appello, con una motivazione che non appare né carente né illogica né contraddittoria, accertato i profili di responsabilità da fatto illecito dell' imputata - la quale, spacciandosi quale appartenente alle forze dell' ordine, con fare minaccioso aveva preteso della vittima il pagamento di somme non dovute relative al canone di abbonamento di una rivista - ed apparendo di tutta evidenza la genericità delle contestazioni della imputata la quale prospetta con il secondo motivo, in modo inammissibile, una diversa lettura delle complessive emergenze processuali, vanno confermate le statuizioni civili.
4. La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata ai fini penali senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili. 4.1. L' imputata va condannata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Fabi Floreana liquidate in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili e condanna l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Fabi Floreana che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 16