Cassation court annuls appeal judgment for lack of reasoning on recidivism and remits case to appellate court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Salerno Court of Appeal's judgment regarding Sergio Marcello's conviction for aggravated receipt of stolen goods. Marcello argued the lower court failed to justify its finding of recidivism, violating constitutional principles on mitigating circumstances. The court ruled the appeal judgment was flawed because it omitted specific reasoning on the recidivism issue despite acknowledging it as a contested fact.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 111 Cost.; Art. 61 n. 7 c.p.: A criminal judgment must explicitly address and provide reasoning for the application of recidivism; failure to do so requires annulment and remittal for a new examination of the specific issue.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SERGIO MARCELLO nato a NAPOLI il 06/12/1960 avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di FERDINANDO LIGNOLA, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte d'appello di Salerno, con sentenza in data 30/01/2020, confermava la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore in data 20/12/2018 in forza della quale Sergio Marcello era stato ritenuto responsabile per reato di ricettazione aggravata e condannato alla pena in anni due di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con l' aggravante dell' aver commesso il fatto su cose provento di rapina aggravata dall' uso delle armi e con l' aggravante della recidiva.
2. Propone ricorso per cassazione Sergio Marcello a mezzo del suo difensore di fiducia e con un unico motivo censura il provvedimento impugnato per mancanza della motivazione in ordine alla ritenuta recidiva anche tenuto conto dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale (sentenza n.185 del 2015) ed al conseguente omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto ali' aggravante di cui all' art. 61 n.7 c.p.
3. Il ricorso è fondato.
4. Osserva la Corte che pur a fronte dello specifico motivo di appello in ordine alla insussistenza dei presupposti legittimanti l'applicazione della contestata recidiva — riconosciuta dal primo giudice senza alcuna motivazione sul punto - la corte territoriale ha omesso di pronunziarsi sulla questione devoluta, limitandosi a rilevare la adeguatezza del trattamento sanzionatorio e la insussistenza delle condizioni per il riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza tenuto conto della "pluralità di circostanze aggravanti contestate e ritenute".
5. Va, pertanto, disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Salerno per nuovo giudizio sul punto, rimanendo assorbita la questione relativa al giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente all' omessa motivazione sulla richiesta di esclusione della recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 16 Dicembre 2021 'ere Estens