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Sentenza — n. 5290/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise specific appeal grounds regarding sentencing and subjective elements.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5290/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to separately assess his liability for money laundering and ignored a statutory mitigating circumstance. The court ruled that these specific grievances were not properly raised as grounds for appeal in the prior appellate proceedings, violating procedural requirements.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals must strictly adhere to prescribed grounds; failure to deduce specific complaints regarding sentencing or subjective elements in the appeal act renders the cassation request inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal failure to deduce grounds procedural requirements sentencing mitigation subjective elements crime court costs fine appellate procedure perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
pen., non risultano essere state previamente dedotte come motivi di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
Art. 156 cod. proc. pen.
Si tratta, del resto, di principio generale, applicabile anche in tema di notifiche, laddove ai sensi dell'art. 156 cod.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, non avendo la Corte territoriale riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. - 2.4.
art. 606 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile, in quanto si discosta dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen.
art. 156 cod. proc. pen
Si tratta, del resto, di principio generale, applicabile anche in tema di notifiche, laddove ai sensi dell'art. 156 cod. proc. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
pen., non risultano essere state previamente dedotte come motivi di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello.
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 33404 del 15/07/2015
Sez. 5, Sentenza n. 48911 del 01/10/2018
Sez. 5, Sentenza n. 48911 del 01/10/2018 Rv.
Sez. U, Sentenza n. 12778 del 27/02/2020
Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE SILVIO FRANCESCO nato a ROMA il 15/09/1979 avverso la sentenza del 14/10/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, avvocato PORCELLI ANGELA in difesa di DE SILVIO FRANCESCO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Roma con sentenza del 14/10/2019, parzialmente riformando la sentenza pronunciata in primo grado dal Tribunale di Cassino, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di truffa contestato a De Silvio Alessandro e De Silvio Francesco, rideterminando nella misura ritenuta di giustizia la pena per il delitto di ricettazione di assegno, per il quale anche erano stati riconosciuti colpevoli, e confermando le statuizioni civili.

2. Avverso la pronuncia della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione De Silvio Francesco, a mezzo del difensore avv. Angela Porcelli, deducendo: 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 156 e 178 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per essersi svolto il giudizio di primo grado senza che l'imputato ne fosse a conoscenza, a causa del suo stato di detenzione per altra causa, ignorato dalla Corte di appello sul rilievo che il decreto di citazione a giudizio era stato regolarmente notificato nel domicilio eletto presso l'allora difensore di fiducia, avv.

Naso, non risultando dagli atti elementi dai quali poter desumere che la detenzione del ricorrente fosse nota all'ufficio giudicante. Assume, invece il ricorrente che dai verbali di udienza risulterebbe che l'istruttoria dibattimentale era stata aperta il 30/5/2014, dopo che alla precedente udienza era stato dato atto dello stato detentivo del De perdurante dall'8/3/2014. 2.2 Violazione di legge ed omessa motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del ricorrente in ordine alla ricettazione dell'assegno, avendo la sentenza impugnata trattato indistintamente la responsabilità dei due imputati, nonostante l'assegno fosse stato negoziato da De Sil\io Alessandro, mentre De Sil\dO Francesco era rimasto nella sua autovettura, dalla quale era sceso solo pochi secondi per consegnare alla persona offesa ii documento di identità, come gli aveva chiesto il coimputato: assume il ricorrente che, non avendo la corte territoriale esaminato separatamente le posizioni dei due imputati, non risulta motivazione in ordine al riconoscimento del dolo del ricorrente sulla base di questo solo elemento. - 2.3.

Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, non avendo la Corte territoriale riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. - 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla conferma delle disposizioni civilistiche, senza alcuna argomentazione che spiegasse in ness.o eziologico tra la condotta del ricorrente ed il danno patito dalla .persona offesa, pur essendo integrata la condotta contestata dall'attività di De Alessandro.

3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto Paola Mastroberardino, con requisitoria scritta del 1/10/2021 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto si discosta dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. 1.1. - — ----Il primo motivo di ricorso, in particolare, è manifestamente infondato, perché smentito dall'esame degli atti processuali, dal momento che dal verbale dell'udienza del 18 ottobre 2013 dinanzi al Tribunale di Cassino, l'odierno ricorrente De SiMO Francesco non risultava detenuto, a differenza di De SINO Alessandro che, invece, risultava detenuto agli arresti domiciliari per altra causa. Nell'occasione il processo veniva rinviato all'udienza del 30 maggio 2014, solo per motivi organizzativi connessi alla soppressione della sezione distaccata di Sora.

Di nessun rilievo ai fini della regolarità dello svolgimento del processo può assumere, pertanto, il provvedimento di cumulo di pene emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma il 20/2/2013, prodotto in copia dalyal ricorrente (che, peraltro, si ignora se sia stato oggetto o meno di impugnazione), dal momento che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, in tema di impedimento a comparire, può legittimamente procedersi in contumacia dell'imputato - detenuto per altra causa - quando tale condizione non emerga dagli atti e l'imputato, o il suo difensore, cui spetta l'onere comunicativo in ossequio ai doveri di lealtà processuale, non si siano diligentemente attivati per darne comunicazione all'autorità giudiziaria procedente (Sez. 3, Sentenza n. 33404 del 15/07/2015, Rv. 264204;

Sez. 5, Sentenza n. 48911 del 01/10/2018 Rv. 274160). Si tratta, del resto, di principio generale, applicabile anche in tema di notifiche, laddove ai sensi dell'art. 156 cod. proc. pen. la consegna di copia della notifica va eseguita alla persona nel luogo di detenzione quando dagli atti risulti che l'imputato è detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notifica (cfr. Cass. Sez. U - , Sentenza n. 12778 del 27/02/2020, Rv. 278869). 1.2. - Il secondo motivo di ricorso è manifestamente .infondato, in quanto la sentenza impugnata ha riconosciuto la piena consapevolezza, da parte del ricorrente, dell'illecita provenienza dell'assegno dallo stesso consegnato alla persona offesa sulla base del consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. 1.3.

Tanto premesso, deve rilevarsi che sia la doglianza relativa all'omessa motivazione in punto di elemento soggettivo del reato che quella, di cui al terzo motivo, relativa al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., non risultano essere state previamente dedotte come motivi di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello. 1.4. L'ultimo motivo di ricorso, infine, è manifestamente infondato, in quanto senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni in favore della parte civile è stata pronunciata dai giudici di merito in conseguenza del consapevole concorso di De SO° Francesco con De Silvto Alessandro nella truffa commessa ai danni della commerciante dalla quale i due hanno acquistato specchi del valore di euro 1.340,00 pagandoli con un assegno di illecita provenienza.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in camera di consiglio il 28 ottobre 2021 Il rel