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Sentenza — n. 4809/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 4809/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 4809/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La CORTE di APPELLO di PALERMO con provvedimento del 21/06/2021-dep. 3/09/2021 confermava il decreto col quale il TRIBUNALE di AGRIGENTO in data 16/09/2020 aveva disposto la confisca di un fabbricato sito a PORTO EMPEDOCLE sulla SS 115, intestato a MACANNUCO Giuseppina, moglie di ZAMBITO Alfonso, del quale in precedenza era stata ritenuta la pericolosità sociale per aver vissuto anche in parte con i proventi di attività delittuose nel periodo compreso fra il 2003 e il 2009, a seguito di una attività di usura, per la quale egli aveva chiesto e ottenuto per due volte l'applicazione di pena in due distinti procedimenti penali a suo carico.

Regesto Legislator

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art. 16 d.lgs. n. 159/2011, art. 24 d.lgs. n. 159/2011, art. 616 c.p; Sentenza — n. 4809/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Va ricordato in premessa il costante orientamento di questa S.C., secondo cui, ai sensi dell'art. 10 co. 3 d.lgs. n. 159/2011, il ricorso per cassazione nei confronti delle misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge: tale violazione non è riscontrabile nel caso in esame. Non può invero qualificarsi apparente - e la relativa censura è manifestamente infondata - l'argomentazione con la quale la stessa CORTE ha escluso la legittimazione all'impugnazione di MACANNUCO, il cui difensore è stato riscontrato essere sprovvisto di procura speciale: un dato in alcun modo contestato nel ricorso, che ha perfino omesso di confrontarsi con le conclusioni del Collegio di appello.

Parole chiave

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realizzazione forzata di immobili alloggio sociale sequestro di beni immobili diritto d'abitazione restituzione di fondo proprietà immobiliare

Disposizioni normative citate

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art. 16 d.lgs. n. 159/2011
ZAMBITO e MACANNUCO propongono ricorso per cassazione, per il tramite dei propri difensori, e deducono i seguenti motivi:- come primo, l'inosservanza dell'art. 16 d.lgs. n. 159/2011.
art. 24 d.lgs. n. 159/2011
Mancherebbe anche una adeguata argomentazione che correli l'acquisto dell'immobile controverso al periodo di accertata pericolosità, mentre sarebbero stati ignorati i redditi lecitamente introitati dai coniugi; - come secondo, la violazione dell'art. 24 d.lgs. n. 159/2011.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ZAMBITO ALFONSO nato a AGRIGENTO( ITALIA) il 03/09/1972 MACANNUCO GIUSEPPINA nato a AGRIGENTO il 21/02/1978 avverso il decreto del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; lette le conclusioni del PG.

RITENUTO IN FATTO

1. La CORTE di APPELLO di PALERMO con provvedimento del 21/06/2021-dep. 3/09/2021 confermava il decreto col quale il TRIBUNALE di AGRIGENTO in data 16/09/2020 aveva disposto la confisca di un fabbricato sito a PORTO EMPEDOCLE sulla SS 115, intestato a MACANNUCO Giuseppina, moglie di ZAMBITO Alfonso, del quale in precedenza era stata ritenuta la pericolosità sociale per aver vissuto anche in parte con i proventi di attività delittuose nel periodo compreso fra il 2003 e il 2009, a seguito di una attività di usura, per la quale egli aveva chiesto e ottenuto per due volte l'applicazione di pena in due distinti procedimenti penali a suo carico.

2. ZAMBITO e MACANNUCO propongono ricorso per cassazione, per il tramite dei propri difensori, e deducono i seguenti motivi:- come primo, l'inosservanza dell'art. 16 d.lgs. n. 159/2011. Rilevano come a seguito della sentenza n. 24/2019 della Corte costituzionale non debba più tenersi conto ai fini dei provvedimenti reali della categoria di pericolosità di cui all'art. 1 co. 1 lett.

a) dello stesso d.lgs., e come la condotta di ZAMBITO da ritenere socialmente pericolosa non possa catalogarsi ai sensi della lett.

c) della disposizione citata. Residuerebbe pertanto il riferimento alla lett. b), rispetto alla quale tuttavia la motivazione del decreto di appello sarebbe carente sulla dimostrazione del sostegno abituale ricavato dai proventi dell'attività criminale. Mancherebbe anche una adeguata argomentazione che correli l'acquisto dell'immobile controverso al periodo di accertata pericolosità, mentre sarebbero stati ignorati i redditi lecitamente introitati dai coniugi; - come secondo, la violazione dell'art. 24 d.lgs. n. 159/2011. Osservano che, oltre a percepire redditi leciti da una florida comune attività commerciale, qualche anno prima dell'acquisto dell'immobile confiscato, che aveva il valore di 65.000 euro, MACANNUCO aveva ricevuto 40.000 euro a seguito della vendita di un terreno; come terzo, la violazione di legge quanto alla ritenuta carenza di interesse a ricorrere da parte di ZAMBITO, che sarebbe incoerente con l'altra affermazione dei Giudici del merito, secondo cui si tratta di una intestazione fittizia.

Infatti, delle due l'una: se ZAMBITO non ha interesse al ricorso è perché non vi è stata alcuna intestazione fittizia in suo favore, e quindi l'immobile non è a lui riferibile; se invece si aderisce alla tesi secondo cui l'edificio gli apparterrebbe di fatto, non si comprende perché egli non sarebbe legittimato al ricorso. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. ha fatto pervenire conclusioni scritte per l'inammissibilità dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili.

1. Va ricordato in premessa il costante orientamento di questa S.C., secondo cui, ai sensi dell'art. 10 co. 3 d.lgs. n. 159/2011, il ricorso per cassazione nei confronti delle misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge: tale violazione non è riscontrabile nel caso in esame. Non può invero qualificarsi apparente - e la relativa censura è manifestamente infondata - l'argomentazione con la quale la stessa CORTE ha escluso la legittimazione all'impugnazione di MACANNUCO, il cui difensore è stato riscontrato essere sprovvisto di procura speciale: un dato in alcun modo contestato nel ricorso, che ha perfino omesso di confrontarsi con le conclusioni del Collegio di appello.

Come quest'ultimo ha ampiamente illustrato, richiamando il consolidato e condiviso orientamento di questa S.C. (cf. Sez. U sentenza n. 47239 del 30/10/2014 dep. 17/11/2014 Rv. 260894 - 01 imputati Borrelli e altro), "è inammissibile il ricorso per cassazione proposto, avverso il decreto che dispone la misura di prevenzione della confisca, dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale, ex art. 100, cod. proc. pen.; né, in tal caso, può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza"; in termini analoghi, Sez. 3 sentenza n. 29858 del 01/12/2017 dep. 03/07/2018 Rv. 273505 imputato Fazzari.

2. Altrettanto manifestamente infondato è il terzo motivo di ZAMBITO, riguardante la carenza di interesse da parte di costui. In realtà, l'incoerenza che la difesa attribuisce alla CORTE territoriale è proprio nella censura difensiva, che ben tollera di essere ribaltata: se ZAMBITO lamenta una lesione dei propri diritti con riferimento a un immobile formalmente intestato ad altri, con ciò stesso ammette di esserne l'effettivo proprietario, poiché esige di avere su di esso voce in capitolo. Se invece sostiene che il bene controverso è di esclusiva proprietà della moglie MACANNUCO non ha titolo a interessarsene, e quindi non è legittimato al ricorso:

è quanto ha correttamente sostenuto la CORTE territoriale, in linea con il consolidato e condiviso orientamento di questa S.C., espressamente richiamato. Tali considerazioni precludono - in quanto assorbiti - l'esame dei primi due motivi del ricorso, cui pure la CORTE di PALERMO ha fornito congrua e logica risposta. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso a Roma il 1902/2022 Il consigliere estensore I residente Alfredo Mantovano van i Diot levi