Sentenza — n. 4807/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa CORTE di APPELLO di CATANZARO con provvedimento del 23/03/2021-dep. 1°/06/2021 modificava l'ordinanza con la quale la stessa CORTE in data 14/06/2013 aveva disposto la confisca, ai sensi dell'art. 12 sexies legge n. 356/1992, di una serie di beni intestati a SAMA' Carlo e ai suoi familiari, ritenuti riferibili al medesimo SAMA', nel senso che revocava la confisca relativa a una abitazione sita ad AMANTEA alla via S. Maria in cat. fg. 14, e a un appartamento sito ad AMANTEA alla via della Libertà in cat. fg. 7, e ne ordinava la restituzione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 12 sexies legge n. 356/1992, art. 240-bis cod. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 4807/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1 sentenza n. 25345 del 19/03/2014 dep. 13/06/2014 Rv. 262135 imputato Nozzolino; Sez. 3 sentenza n. 6051 del 27/09/2016 dep. 09/02/2017 Rv. 268834 imputato Barone. Va aggiunto che (cf. Sez. U sentenza n. 27421 del 25/02/2021 dep. 15/07/2021 Rv. 281561 imputato Crostella) "il giudice dell'esecuzione può disporre la confisca ex art. 240-bis cod. pen. in ordine ai beni che siano entrati nella disponibilità del condannato, fermo il criterio di "ragionevolezza temporale", fino alla pronuncia della sentenza per il cd. "reato spia", salva comunque la possibilità di confisca anche di beni acquistati in epoca posteriore alla sentenza, ma con risorse finanziarie possedute prima".
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SAMA' CARLO nato a LAGO il 07/10/1954 PORCO SILVANA nato a AMANTEA il 03/01/1957 avverso l'ordinanza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; lette le conclusioni del PG.
RITENUTO IN FATTO
1. La CORTE di APPELLO di CATANZARO con provvedimento del 23/03/2021-dep. 1°/06/2021 modificava l'ordinanza con la quale la stessa CORTE in data 14/06/2013 aveva disposto la confisca, ai sensi dell'art. 12 sexies legge n. 356/1992, di una serie di beni intestati a SAMA' Carlo e ai suoi familiari, ritenuti riferibili al medesimo SAMA', nel senso che revocava la confisca relativa a una abitazione sita ad AMANTEA alla via S. Maria in cat. fg. 14, e a un appartamento sito ad AMANTEA alla via della Libertà in cat. fg. 7, e ne ordinava la restituzione.
Dopo che SAMA' Carlo era stato condannato, con sentenza della CORTE di APPELLO di CATANZARO in data 24/11/2010, divenuta definitiva 1'8/06/2012, per il delitto di cui all'art. 416 bis co. 1 e ss. cod. pen., commesso fra il 2003 e il 2007, 1'11/03/2013 la stessa CORTE territoriale aveva rigettato la richiesta del PROCURATORE GENERALE in sede di sequestro, ai sensi dell'art. 12 sexies legge n. 356/1992, dei beni riconducibili a SAMA'. A seguito della opposizione del P.G., quella CORTE con ordinanza del 14/06/2013 aveva poi deciso per il sequestro e la confisca, individuandone i presupposti nelle sperequazioni riscontrate fra redditi lecitamente acquisiti e disponibilità di beni in misura sproporzionata.
L'ordinanza oggetto del presente ricorso faceva seguito a una istanza, proposta il 25/01/2017 da SAMA' Carlo, dalla moglie PORCO Silvana, e dai figli SAMA' Benedetto, SAMA' Claudio e SAMA' Luca, mirante alla revoca del provvedimento del 14/06/2013, cui seguiva una articolata istruttoria, centrata su una perizia contabile avente lo scopo di accertare se i beni oggetto di confisca fossero realmente sproporzionati rispetto al reddito prodotto dai SAMA', e quali fossero le date di acquisto dei beni in questione, il loro valore dichiarato, l'epoca di costituzione delle società, l'identità dei soci e la suddivisione delle quote.
2. SAMA' Carlo e PORCO Silvana propongono ricorso per cassazione, per il tramite dei propri difensori, e deducono la violazione di legge per carenza di motivazione in ordine alla accertata liceità di una provvista economica a favore di una persona giuridica, destinata dai soci a scopi differenti da quelli sociali. Sostengono che la motivazione sarebbe apparente poiché si basa su una perizia che si è allontanata dalle conclusioni cui erano pervenute sia la DIA che il consulente di parte; la divergenza ha riguardato la natura di un finanziamento ricevuto dai SAMA' per l'importo di circa 900.000 euro, che per la DIA e per la difesa costituisce una fonte lecita per il nucleo familiare, cui corrispondono come impiego le relative rate di rimborso, quindi trasferite dalla SAMA' Carlo s.r.l. a SAMA' Claudio.
Il dato obiettivo è che quell'importo non ha avuto alcuna qualifica di illiceità, al di là poi di come esso sia stato utilizzato. Aggiungono che l'arco temporale di partecipazione di SAMA' all'associazione mafiosa è andato dal 2003 al 2007, e che il criterio della ragionevolezza temporale è stato ribadito anche dalla Corte costituzionale quale riferimento obbligato della confisca allargata, sì che i beni acquisiti prima e dopo tale data andrebbero sottratti al provvedimento a blatorio. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. ha fatto pervenire conclusioni scritte per l'inammissibilità del ricorso.
Non condivide la censura difensiva secondo cui il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto che l'importo finanziato dalla banca non costituisca reddito lecito, con quanto segue in relazione al giudizio di sproporzione delle acquisizioni operate da SAMA', e che la distrazione della somma acquisita dalla società in favore della persona fisica dI SAMA' non avrebbe reso illecita tale acquisizione. Rileva infatti come non si ravvisi alcun vizio dì motivazione e alcuna violazione di legge per difetto radicale della stessa: la Corte calabrese ha infatti ritenuto che un finanziamento non costituisce reddito, e in effetti acquisire liquidità a debito non è neppure astrattamente classificabile come percezione di reddito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
1. Va ricordato in premessa il costante orientamento di questa S.C., secondo cui (cf. Sez. 1, Sentenza n. 29983 del 31/05/2013 dep. 12/07/2013 Rv. 256406 imputato Bellin) "il provvedimento del giudice dell'esecuzione, una volta divenuto formalmente irrevocabile, preclude una nuova pronuncia sul medesimo "petitum" non già in maniera assoluta e definitiva ma solo finché non si prospettino nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatti, siano essi sopravvenuti ovvero preesistenti ma non considerati ai fini della decisione anteriore". Negli stessi termini Sez. 3 sentenza n. 50005 del 01/07/2014 dep. 01/12/2014 Rv. 261394 imputati Iacomino e altro;
Sez. 1 sentenza n. 25345 del 19/03/2014 dep. 13/06/2014 Rv. 262135 imputato Nozzolino; Sez. 3 sentenza n. 6051 del 27/09/2016 dep. 09/02/2017 Rv. 268834 imputato Barone. Va aggiunto che (cf. Sez. U sentenza n. 27421 del 25/02/2021 dep. 15/07/2021 Rv. 281561 imputato Crostella) "il giudice dell'esecuzione può disporre la confisca ex art. 240-bis cod. pen. in ordine ai beni che siano entrati nella disponibilità del condannato, fermo il criterio di "ragionevolezza temporale", fino alla pronuncia della sentenza per il cd. "reato spia", salva comunque la possibilità di confisca anche di beni acquistati in epoca posteriore alla sentenza, ma con risorse finanziarie possedute prima".
2. Nel caso in esame, come si è visto, la confisca è stata disposta dal Giudice dell'esecuzione con ordinanza del 14/06/2013, a fronte di una condanna di SAMA' Carlo per partecipazione ad associazione mafiosa in data 24/11/2010, divenuta definitiva 18/06/2012. La menzionata ordinanza è a sua volta diventata irrevocabile con sentenza della 1^ Sezione di questa S.C. n. 39563 del 13/06/2014; tale pronuncia aveva ritenuto non "all'evidenza, valutabile in questa sede il contenuto della consulenza di parte che non è stata sottoposta all'esame del giudice dell'esecuzione che ha disposto la confisca all'esito del giudizio di opposizione che si è svolto nel regolare contraddittorio delle parti"; invero "la consulenza era contenuta nel fascicolo di un diverso procedimento, quello per l'applicazione della misura di prevenzione".
La CORTE di CATANZARO, con l'ordinanza oggetto del presente giudizio, ha fatto stato che in realtà nel precedente procedimento - quello concluso con l'ordinanza del 14/06/2013 - quella consulenza di parte era stata prodotta, e per questo, oltre ad acquisirla, unitamente alle sentenze a carico di SAMA' Carlo nel giudizio di merito, aveva fatto svolgere la perizia contabile prima menzionata. Dall'approfondimento tecnico erano emerse, fra l'altro, da un lato l'origine lecita delle risorse adoperate per l'acquisizione degli immobili in ordine ai quali veniva revocata la confisca, e dall'altro la costante sperequazione fra redditi leciti e disponibilità manifestate, con l'eccezione degli anni 1996, 1998 e 2003.
Il punto sul quale tuttavia si concentra la censura dei ricorrente è quello in cui la perizia, e alla stregua di essa l'ordinanza impugnata, escludono la qualifica di fonte di reddito lecito con riferimento a contratto di mutuo registrato il 18/01/2007, col quale la Banca Intesa Mediocredito s.p.a. aveva erogato alla SAMA' Carlo s.r.l. un finanziamento di 900.000 euro, a differenza della qualifica fornita dalla DIA e dal consulente di parte.
3. Tale motivazione non può qualificarsi apparente, e quindi tale da integrare la violazione di legge ai sensi degli art. 606 co. 1 lett.
c) e 125 co. 3 cod. proc. pen., sia perché compiutamente articolata nell'ordinanza oggetto del ricorso, dando conto altresì delle difformi valutazioni della DIA e del consulente di parte, sia perché costituisce consolidato e condiviso orientamento di questa S.C. - maturato in tema di misure di prevenzione patrimoniali, ma valido per analogia alla vicenda in esame - che non può escludersi la sussistenza della sproporzione facendo riferimento alla formazione di un patrimonio che attinga al sistema bancario; cf. Sez. 6 sentenza n. 31751 del 09/06/2015 dep. 21/07/2015 Rv. 264461 imputato Catalano.
Negli stessi termini Sez. 6 sentenza n. 21347 del 10/04/2018 dep. 14/05/2018 Rv. 273388 imputati Salanitro e altri, secondo cui "l'acquisto di un immobile mediante l'accensione di un mutuo non costituisce dimostrazione della legittima provenienza della provvista, dovendosi fornire la prova della disponibilità di risorse lecite e sufficienti a sostenere il pagamento delle rate mensili". La CORTE territoriale peraltro non ha mancato di sottolineare come il mutuo sia stato richiesto dalla s.r.l. in capo a SAMA' Carlo e si pretenda invece che sia considerato ai fini della proporzione dei redditi personali.
Il tutto a conferma della congruità e della non apparenza della motivazione.Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del