Sentenza — n. 4805/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASTIGLIOLA PORFILIO nato a PALERMO il 16/05/1958 avverso la sentenza del 02/04/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; lettee le conclusioni del PG. E IN DIRITTO 1. Il GUP del TRIBUNALE di FIRENZE con sentenza in data 2/04/2021 applicava, fra gli altri, a CASTIGLIOLA Porfilio, su sua richiesta e col consenso del P.M., la pena di giustizia concordata in relazione ai reati, riuniti per continuazione, di partecipazione ad associazione per delinquere, concorso in riciclaggio, impiego di beni di provenienza illecita e trasferimento fraudolento di valori, commessi in varie località della TOSCANA e del LAZIO, dal 2014 al 2017. CASTIGLIOLA propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce come unico motivo che l'accordo dal quale era derivata l'applicazione di pena prevedeva anche l'esclusione dell'aggravante, contestata all'imputato, di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., ma che tale esclusione, benché esplicitata in motivazione, non era stata inserita nel dispositivo. Ravvisa pertanto, ai sensi dell'art. 448 co. 2 bis cod. proc. pen., il difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. ha fatto pervenire conclusioni scritte per l'accoglimento del ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 4805/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ancor di più "in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, qualora la divergenza dipenda da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, è legittimo il ricorso alla motivazione per individuare l'errore medesimo ed eliminarne i relativi effetti" (Sez. 6, Sentenza n. 24157 del 01/03/2018 dep. 29/05/2018 Rv. 273269 imputati Cipriano e altri; analogamente Sez. 3 sentenza n. 3969 del 25/09/2018 dep. 28/01/2019 Rv. 275690 imputato B e Sez. 4 sentenza n. 48766 del 24/10/2019 dep. 02/12/2019 Rv. 277874 imputato Pelusi).
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASTIGLIOLA PORFILIO nato a PALERMO il 16/05/1958 avverso la sentenza del 02/04/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; lettee le conclusioni del PG.
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Il GUP del TRIBUNALE di FIRENZE con sentenza in data 2/04/2021 applicava, fra gli altri, a CASTIGLIOLA Porfilio, su sua richiesta e col consenso del P.M., la pena di giustizia concordata in relazione ai reati, riuniti per continuazione, di partecipazione ad associazione per delinquere, concorso in riciclaggio, impiego di beni di provenienza illecita e trasferimento fraudolento di valori, commessi in varie località della TOSCANA e del LAZIO, dal 2014 al 2017. CASTIGLIOLA propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce come unico motivo che l'accordo dal quale era derivata l'applicazione di pena prevedeva anche l'esclusione dell'aggravante, contestata all'imputato, di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., ma che tale esclusione, benché esplicitata in motivazione, non era stata inserita nel dispositivo. Ravvisa pertanto, ai sensi dell'art. 448 co. 2 bis cod. proc. pen., il difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. ha fatto pervenire conclusioni scritte per l'accoglimento del ricorso.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente rettifica della sentenza impugnata, ai sensi degli art. 130 co. 1 bis e 619 co. 2 cod. proc. pen. Risulta evidente che la richiesta del ricorrente di applicazione di pena, sulla quale il P.M. ha espresso il consenso, prevedeva l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. (fg. 44), e che la motivazione della pronuncia abbia confermato la correttezza di tale esclusione (fg. 46), mentre nel dispositivo tale punto della sentenza non è menzionato. Costituisce orientamento condiviso di questa S.C. che in tema di applicazione di pena su richiesta delle parti, la mancata pronuncia su uno dei punti concordati dalle parti - perfino quando l'omissione attenga anche alla motivazione -, qualora "possa tuttavia desumersi che siffatta mancata pronuncia sia da ascrivere ad una mera svista, (si) configura un'ipotesi di errore materiale che, in difetto di cause ostative alla concessione del beneficio, può essere emendat(a) ai sensi dell'art.130 cod. proc. pen." (così, con riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione della pena alle condizioni di legge, cui era stata subordinata l'efficacia dell'accordo, cf. Sez. 3 sentenza n. 3741 del 14/12/2020 dep. 01/02/2021 Rv. 280872 imputato Pompa; negli stessi termini Sez. 4 sentenza n. 5357 del 04/02/2020 dep. 10/02/2020 Rv. 278444 imputato Calleri, e Sez. 1 Sentenza n. 37243 del 25/06/2019 dep. 06/09/2019 Rv. 276839 imputato Sarno).
3. Ancor di più "in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, qualora la divergenza dipenda da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, è legittimo il ricorso alla motivazione per individuare l'errore medesimo ed eliminarne i relativi effetti" (Sez. 6, Sentenza n. 24157 del 01/03/2018 dep. 29/05/2018 Rv. 273269 imputati Cipriano e altri; analogamente Sez. 3 sentenza n. 3969 del 25/09/2018 dep. 28/01/2019 Rv. 275690 imputato B e Sez. 4 sentenza n. 48766 del 24/10/2019 dep. 02/12/2019 Rv. 277874 imputato Pelusi).
P.Q.M.
Visto l'art. 619 c. 2 c.p.p. rettifica la sentenza impugnata con riferimento alla posizione di CASTIGLIOLA Porfilio, nel senso di ritenere nel dispositivo la frase "esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. Così deciso a Roma il 21/01/2022 Il consigliere estensore eid ente Alfreqo M