Sentenza — n. 4615/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAato la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da • SICLARI Marco nato a Reggio Calabria il 25/05/1977 avverso l'ordinanza del 22/04/2021 del Tribunale Libertà Reggio Calabria; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal relatore dott. Luigi Agostinacchio; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giulio Romano, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 22/04/2021 il Tribunale di Reggio Calabria - sezione riesame rigettava l'appello presentato nell'interesse di Siclari Marco avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari di quel Tribunale emessa in data 02/02/2021 di rigetto dell'istanza di revoca della misura degli arresti domiciliari, applicata per la condotta di voto di scambio politico - mafioso di cui all'art. 416-ter cod. pen., in quanto indagato, unitamente a Galletta Giuseppe Antonio e Laurendi Domenico, del reato di cui all'art. 416 ter cod. pen. per aver stipulato tra loro un accordo elettorale politico - mafioso (secondo l'incolpazione provvisoria il Siclari accettava, a mezzo dell'intermediario Galletta, la promessa di procurare voti - in occasione della consultazione elettorale al Senato del 2018 - da parte del Laurendi, appartenente ad un locale di ndrangheta, in cambio della promessa di erogazione di utilità o comunque della disponibilità a soddisfare gli interessi e le esigenze dell'associazione mafiosa; tra i primi vantaggi ottenuti dopo l'elezione, su richiesta del clan, Zoccali Annalisa, parente di un associato, fu trasferita dalla sede di Varese di Poste Italiane a quella di Messina).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 416-ter cod. pen, art. 310 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen, art. 591 cod. proc. pen; Sentenza — n. 4615/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con atto del 20/01/2022, il Siclari ha dichiarato di rinunciare al ricorso, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, primo comma lett.
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ato la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da • SICLARI Marco nato a Reggio Calabria il 25/05/1977 avverso l'ordinanza del 22/04/2021 del Tribunale Libertà Reggio Calabria; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal relatore dott. Luigi Agostinacchio; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giulio Romano, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 22/04/2021 il Tribunale di Reggio Calabria - sezione riesame rigettava l'appello presentato nell'interesse di Siclari Marco avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari di quel Tribunale emessa in data 02/02/2021 di rigetto dell'istanza di revoca della misura degli arresti domiciliari, applicata per la condotta di voto di scambio politico - mafioso di cui all'art. 416-ter cod. pen., in quanto indagato, unitamente a Galletta Giuseppe Antonio e Laurendi Domenico, del reato di cui all'art. 416 ter cod. pen. per aver stipulato tra loro un accordo elettorale politico - mafioso (secondo l'incolpazione provvisoria il Siclari accettava, a mezzo dell'intermediario Galletta, la promessa di procurare voti - in occasione della consultazione elettorale al Senato del 2018 - da parte del Laurendi, appartenente ad un locale di ndrangheta, in cambio della promessa di erogazione di utilità o comunque della disponibilità a soddisfare gli interessi e le esigenze dell'associazione mafiosa; tra i primi vantaggi ottenuti dopo l'elezione, su richiesta del clan, Zoccali Annalisa, parente di un associato, fu trasferita dalla sede di Varese di Poste Italiane a quella di Messina).
Rileva il tribunale che sulla vicenda si era formato il cd. giudicato cautelare, per la mancata presentazione del riesame da parte del Siclari e per il rigetto del ricorso per cassazione del Galletta, e che gli elementi presentati dalla difesa a base dell'appello non avevano carattere di novità tale da comportare una rivalutazione del quadro indiziario 2. Avverso l'ordinanza di rigetto dell'appello hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell'indagato, articolato in tre motivi con i quali si è eccepito: - la violazione di legge (artt. 125, 273 e 192 cod. proc. pen.) per il difetto di gravità indiziaria rispetto al reato contestato ed il vizio di motivazione in ordine al riscontro delle doglianze difensive, con particolare riferimento al trasferimento della Zoccoli (gli ulteriori elementi emersi dalle sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria da Mastropaolo Carmelo e Piazza Fabio, dirigenti di Poste Italiane, erano state sottovalutate e private della loro significativa rilevanza; inoltre, restava non provato il pactum sceleris e l'effettivo interessamento del Siclari su richiesta del Laurendi per il tramite del Galletta, dovendosi altresì ritenere inattendibili, alla luce del complessivo quadro indiziario, le dichiarazioni rese da Tania Giallatini sulla procedura di trasferimento in questione); - la violazione di legge (artt. 125, 273 comma 1 bis e 192, commi 3 e 4 cod. proc. pen.) per l'omesso riscontro da parte del Gip nell'ordinanza del 02/02/2021 impugnata ex art. 310 cod. proc. pen. del contenuto dell'interrogatorio dell'indagato alla stregua degli altri elementi di prova acquisiti; - la violazione di legge (artt. 125, 273, comma 1 e 1 bis e 271, comma 1 cod. proc. pen.) per la valutazione di intercettazioni inutilizzabili, rese nel separato procedimento a carico della cosca Bellocco di Rosarno, in assenza dei presupposti di legge ed in mancanza altresì della allegazione dei decreti autorizzativi, delle relative richieste e dei supporti contenenti le registrazioni; in ogni caso, con travisamento del contenuto della conversazione intercettata, per l'omessa identificazione dell'interlocutore, ritenuto appartenere al sodalizio mafioso).
3. Con atto del 20/01/2022, il Siclari ha dichiarato di rinunciare al ricorso, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, primo comma lett.
d) cod. proc. pen.4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende - che può contenersi nella misura di C 1.000,00 - in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il giorno 25 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presid Luigi Agostina