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Sentenza — n. 4606/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 4606/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 4606/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, attraverso il comune difensore, hanno dedotto i seguenti motivi. 1.1. Vizio di motivazione in relazione all'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per anni uno.CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato.

Regesto Legislator

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art. 417 cod. pen, art. 416 cod. pen, art. 444 cod. pen, art. 606 cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 4606/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La doglianza è fondata. 1.1. La sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. pen. può essere impugnata esclusivamente nelle ipotesi e nei casi previsti dall'art. 448 comma 2 bis cod. pen. Tale norma, però, si applica esclusivamente alle statuizioni che si pongono come condizioni necessarie alla pronuncia e a quelle accessorie, come le misure di sicurezza, che sono state espressamente oggetto dell'accordo intercorso tra le parti. La stessa disposizione, invece, non si applica ove la misura non sia stata oggetto dell'accordo tra le parti essendo la sentenza su punto ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (cfr. sul punto Sez.

Parole chiave

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favoreggiamento proroga della carcerazione di sicurezza assistenza riabilitativa attenuazione libera della pena pena complementare infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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art. 417 cod. pen
Sul punto, d'altro canto, non sarebbe sufficiente il rinvio contenuto in sentenza all'art. 417 cod. pen.
art. 416 cod. pen
che, secondo la prospettazione della difesa, non si riferirebbe al reato di cui all'art. 416 cod. pen.
art. 444 cod. pen
La sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. pen.
art. 606 cod. proc. pen
La stessa disposizione, invece, non si applica ove la misura non sia stata oggetto dell'accordo tra le parti essendo la sentenza su punto ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
La motivazione della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., qualora la misura di sicurezza sia obbligatoria, può essere contenuta nel semplice rinvio alla norma che la prevede.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ENACHE MIHAI CRISTIAN nato il 05/03/1986 MATEEUSCU NICOLAE BODGAN nato il 10/07/1975 MANOLE DANUT nato il 09/09/1954 avverso la sentenza del 16/04/2021 del GIP TRIBUNALE di MONZAudita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette le conclusioni del Procuratore Generale.

RITENUTO IN FATTO

Il GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE del TRIBUNALE di MONZA, con sentenza del 16/4/2021, pronunciata ai sensi dell'art. 444 e seguenti cod. proc. pen., ha applicato a ENACHE MIHAI CRISTIAN, MATEEUSCU NICOLAS BODGAN e MANOLE DANUT, con il consenso del pubblico ministero, la pena da questi richiesta e, inoltre, la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni uno in relazione ai reati di cui agli artt. 416 e 640 cod. pen.

1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, attraverso il comune difensore, hanno dedotto i seguenti motivi. 1.1. Vizio di motivazione in relazione all'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per anni uno.CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato.

1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione con riferimento alla misura della sorveglianza speciale disposta con la sentenza id patteggiamento. A fronte di un accodo tra le parti che non conteneva alcuna previsione quanto alla misura di sicurezza, infatti, il giudice avrebbe dovuto esporre le regioni per le quali riteneva di dover applicare la libertà vigilata evidenziando quali fossero gli elementi sintomatici della pericolosità sociale emersi a carico di ciascun ricorrente. Sul punto, d'altro canto, non sarebbe sufficiente il rinvio contenuto in sentenza all'art. 417 cod. pen. che, secondo la prospettazione della difesa, non si riferirebbe al reato di cui all'art. 416 cod. pen. ma solo ai "due articoli precedenti", cioè agli artt. 416 bis e 416 ter cod. pen.

La doglianza è fondata. 1.1. La sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. pen. può essere impugnata esclusivamente nelle ipotesi e nei casi previsti dall'art. 448 comma 2 bis cod. pen. Tale norma, però, si applica esclusivamente alle statuizioni che si pongono come condizioni necessarie alla pronuncia e a quelle accessorie, come le misure di sicurezza, che sono state espressamente oggetto dell'accordo intercorso tra le parti. La stessa disposizione, invece, non si applica ove la misura non sia stata oggetto dell'accordo tra le parti essendo la sentenza su punto ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (cfr. sul punto Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348, pagine 31 e 32 e alla cui articolata motivazione si rinvia). 1.2. La motivazione della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., qualora la misura di sicurezza sia obbligatoria, può essere contenuta nel semplice rinvio alla norma che la prevede. Qualora invece l'applicazione della misura di sicurezza sia facoltativa il giudice deve motivare quanto alla sussistenza dei presupposti della stessa facendo specifico riferimento alla pericolosità sociale del condannato. Nel caso di specie, se pure la considerazione della difesa secondo la quale l'art. 417 cod. pen. si riferirebbe agli artt. 416 bis e 416 ter cod. pen. e non all'art. 416 cod. pen.

è errata, la misura di sicurezza personale della libertà vigilata non è obbligatoria per il reato di associazione a delinquere e il giudice avrebbe perciò dovuto motivare per ognuno dei singoli condannati quanto all'applicabilità o meno della stessa.Pure in presenza della disposizione contenuta nell'art. 417 cod. pen., infatti, deve condividersi quanto di recente evidenziato da questa Corte per la quale, a fronte delle diverse caratteristiche esistenti con le associazioni a delinquere di stampo mafioso e alla persistenza nel tempo del vincolo criminale di mutua solidarietà tipico di queste, l'applicazione di una misura di sicurezza in relazione al reato di associazione per delinquere "semplice" è possibile ma non può mai ritenersi obbligatoria (cfr.

Sez. 2, n. 20323 del 29/04/2021, Corrado, Rv. 281288).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della misura di sicurezza e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Monza. Così deciso il 2/11/2021 Il Consig .re —.tensore M a r.,;;04#146».7 ' Il Pre