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Sentenza — n. 4600/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 4600/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 4600/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da • VITALONI Giorgio nato a Torino il 18/08/1971 avverso la sentenza del 31/10/2029 della Corte di Appello di Torino PARTE CIVILE: Banco BPM (già Banca Popolare di Milano) visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal relatore dott. Luigi Agostinacchio; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giulio Romano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentito il difensore del ricorrente, avv. Livio Vezzoso del foro di Torino, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio.

Regesto Legislator

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art. 485 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 4600/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile perché il ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte un giudizio sul fatto, non consentito anche dopo la modifica normativa dell'articolo 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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restituzione dei sussidi statali ripetizione dell'indebito riscossione di pene pecuniarie restituzione di fondo restituzione della garanzia impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 485 cod. pen
La Corte di Appello di Torino con sentenza in data 31/10/2019, in parziale riforma della sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Torino del 09/02/2011, emessa a seguito di procedimento con rito abbreviato nei confronti (anche) di Vitaloni Giorgio, assolveva costui dal reato ex art. 485 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da • VITALONI Giorgio nato a Torino il 18/08/1971 avverso la sentenza del 31/10/2029 della Corte di Appello di Torino PARTE CIVILE: Banco BPM (già Banca Popolare di Milano) visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal relatore dott. Luigi Agostinacchio; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giulio Romano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentito il difensore del ricorrente, avv. Livio Vezzoso del foro di Torino, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio.

FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Torino con sentenza in data 31/10/2019, in parziale riforma della sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Torino del 09/02/2011, emessa a seguito di procedimento con rito abbreviato nei confronti (anche) di Vitaloni Giorgio, assolveva costui dal reato ex art. 485 cod. pen. e dichiarava non doversi procedere in ordine alle residue fattispecie delittuose (associazione a delinquere e truffa aggravata) perché estinte per intervenuta prescrizione; confermava altresì le statuizioni civili in favore della Banca Popolare di Milano, costituitasi parte civile.

2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Vitaloni, eccependo la violazione di legge ed il vizio di motivazione con travisamento della prova documentale a base del giudizio di responsabilità, con conseguente erronea dichiarazione di prescrizione anziché di pronuncia di proscioglimento, con revoca delle statuizioni civili.

3. Il ricorso è inammissibile perché il ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte un giudizio sul fatto, non consentito anche dopo la modifica normativa dell'articolo 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen. ex lege 20 febbraio 2006 n. 46 che ha lasciato inalterata la natura del controllo demandato alla corte di Cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito.

4. Entrambi i giudici di merito hanno accertato la responsabilità del Vitaloni - sia pure, la corte territoriale, ai soli fini civili - per una serie di condotte truffaldine realizzate con modalità seriali (stime immobiliari incongrue per l'erogazione di mutui, spesso rappresentando falsamente di aver ricevuto incarico dalla banca mutuante); l'alternativa lettura dei dati documentali - peraltro tesa a ridimensionare ma non a negare gli addebiti (pag. 4 del ricorso) - non attiene al giudizio di legittimità, neppure sotto il profilo della congruità della motivazione, immune da vizi logici.

5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma il giorno 25 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Preside e Luigi Agostinacchic( Geppi