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Sentenza — n. 4581/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 4581/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 4581/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Alessio Coronese ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale pronunciata nei confronti dell'imputato per il delitto di ricettazione (di un motociclo marca Yamaha), deducendo violazione degli artt. 178, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 4581/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 178, comma 1, lett.

Parole chiave

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incidente motociclistico guida recidiva in stato di ebbrezza altri reati ricorso straordinario per nullità concorso proprio contravvenzione alla circolazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORONESE ALESSIO nato a ROMA il 20/01/1985 avverso la sentenza del 17/02/2020 della CORTE APPELLO di ROMA Dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale ALESSANDRO CIMMINO, che ha chiesto l'annullamento delle sentenze di primo e di secondo grado

RITENUTO IN FATTO

1. Alessio Coronese ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale pronunciata nei confronti dell'imputato per il delitto di ricettazione (di un motociclo marca Yamaha), deducendo violazione degli artt. 178, comma 1, lett.

c) e 179, comma 1, cod. proc. pen. per vizio di citazione per il giudizio di primo grado (il relativo decreto di citazione sarebbe stato notificato all'imputato presso lo studio del precedente difensore domiciliatario, nonostante l'imputato avesse nominato un nuovo difensore dichiarando contestualmente domicilio presso la propria abitazione), che avrebbe natura di nullità assoluta, e non di nullità generale a c.d. regime intermedio, e non sarebbe stata, quindi, tardivamente dedotta per la prima volta con l'atto di appello, come al contrario ritenuto dalla Corte di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, presentato per un motivo manifestamente infondato, è inammissibile: questa Corte (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771 - 01) ha, infatti, già chiarito che la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali nonché, apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/12/2021 Il Consi liere estensore Il P - lente Serg o fteltrani S • i Paola D