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Sentenza — n. 4568/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 4568/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 4568/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'appello di Catanzaro, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata dal Tribunale di Castrovillari in data 21 maggio 2018 nei confronti di Arena nenia e Bruno Enio, responsabili del delitto di invasione arbitraria di un edificio di proprietà comunale, accertato in data 7 agosto 2014, ritenuto avvinto dal vincolo della continuazione con la condanna per il medesimo reato pronunciata dal Tribunale di Castrovillari con la sentenza emessa precedentemente il 1 luglio 2016.

Regesto Legislator

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art. 649 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 4568/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137.

Parole chiave

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violazione di domicilio grave intralcio alla circolazione violazione del divieto d'entrata infrazioni alle disposizioni sulla protezione dei conduttori infrazione molto grave illecita violenza

Disposizioni normative citate

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art. 649 cod. proc. pen
Hanno proposto ricorso le difese degli imputati con autonomi ricorsi deducendo, con argomenti omologhi, la violazione di norme processuali, in riferimento all'art. 649 cod. proc. pen., nonché in relazione agli artt.
art. 616 c.p
All' inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ARENA ILENIA nato a LAMEZIA TERME il 22/02/1988 BRUNO ENIO nato a CASTROVILLARI il 11/09/1981 avverso la sentenza del 09/10/2019 della Corte d'appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata; lette le conclusioni scritte dell'Avv. Domenica Nociti con cui ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Catanzaro, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata dal Tribunale di Castrovillari in data 21 maggio 2018 nei confronti di Arena nenia e Bruno Enio, responsabili del delitto di invasione arbitraria di un edificio di proprietà comunale, accertato in data 7 agosto 2014, ritenuto avvinto dal vincolo della continuazione con la condanna per il medesimo reato pronunciata dal Tribunale di Castrovillari con la sentenza emessa precedentemente il 1 luglio 2016.

2. Hanno proposto ricorso le difese degli imputati con autonomi ricorsi deducendo, con argomenti omologhi, la violazione di norme processuali, in riferimento all'art. 649 cod. proc. pen., nonché in relazione agli artt. 81, 633 e 639 bis cod. pen.; nel giudizio di merito le difese avevano prodotto la sentenza passata in giudicato pronunciata dal Tribunale di Castrovillari in data 1 luglio 2016, con la quale i ricorrenti erano stati condannati per il delitto di arbitraria invasione del medesimo immobile, con condotta permanente sino alla data della pronuncia del Tribunale; pertanto, essendo ricompreso in quel lasso temporale anche l'accertamento operato con la sentenza emessa nel presente procedimento, erroneamente la Corte territoriale aveva omesso di rilevare l'improcedibilità dell'azione penale per precedente giudicato.

3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili. Le deduzioni dei ricorrenti, che mettono in rilievo il carattere permanente del delitto di arbitraria invasione accertato con la sentenza del Tribunale di Castrovillari pronunciata il 1 luglio 2016 (per affermare che l'episodio accertato con la sentenza impugnata - in data 7 agosto 2014 - era ricompreso nell'accertamento compiuto con la sentenza definitiva), omettono di considerare che anche la pronuncia emessa nel presente processo ha determinato la cessazione della permanenza del reato che, se pur fu inizialmente accertato il 7 agosto 2014, in assenza di elementi dimostrativi dell'allontanamento dei ricorrenti dall'edifico già occupato o, comunque, della cessazione della condotta illecita, si è protratto - per le medesime ragioni considerate in relazione alla precedente sentenza di condanna - sino alla data (21 maggio 2018) in cui è intervenuta la sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, Cerullo, Rv. 277019; Sez. 2, n. 40771 del 19/07/2018, Vetrano, Rv. 274458).

2. All' inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/10/2021 Il Consi ' 17 re Estensore Il Pr