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Sentenza — n. 4441/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 4441/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 4441/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'appello di Venezia, con la sentenza impugnata in questa sede, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Verona in data 11/2/2011, nei confronti di Raso Michelangelo, in ordine al delitto di ricettazione aggravata in concorso con altro coimputato, ha rideterminato le pene inflitte, confermando il giudizio di responsabilità dell'imputato cui era stato contestato di aver concorso nella ricezione di un automezzo rubato, carico di merce, che era stata parzialmente trasferita su altro mezzo intestato al correo.

Regesto Legislator

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art. 157 cod. pen, art. 192 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 4441/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, non essendo ancora decorso il termine massimo di prescrizione del reato. Il ricorrente dimentica la contestazione della recidiva specifica reiterata infraquinquennale, ritenuta dalle sentenze di merito, che comporta quanto al calcolo della pena ai sensi dell'art. 157 cod. pen. vigente all'epoca del fatto l'aumento di due terzi del massimo edittale (pari ad anni 5 e mesi 4 di reclusione); sicché il termine massimo secondo la legge previgente era pari a 22 anni e sei mesi.

Parole chiave

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reato di pirateria della strada risarcimento per atto illecito altri reati furto di lieve entità ricettazione reato motivante l'estradizione

Disposizioni normative citate

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art. 157 cod. pen
Il ricorrente dimentica la contestazione della recidiva specifica reiterata infraquinquennale, ritenuta dalle sentenze di merito, che comporta quanto al calcolo della pena ai sensi dell'art. 157 cod. pen.
art. 192 cod. proc. pen
art. 616 c.p
All' inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Motivazione semplificata sul ricorso proposto da: RASO MICHELANGELO nato a GIOIA TAURO il 19/12/1981 avverso la sentenza del 14/07/2020 della Corte d'appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola; Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Giuseppina Fodaroni che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Udita l'Avv. Francesca Aricò, in sostituzione dell'Avv. Giovanni Aricò, che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Venezia, con la sentenza impugnata in questa sede, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Verona in data 11/2/2011, nei confronti di Raso Michelangelo, in ordine al delitto di ricettazione aggravata in concorso con altro coimputato, ha rideterminato le pene inflitte, confermando il giudizio di responsabilità dell'imputato cui era stato contestato di aver concorso nella ricezione di un automezzo rubato, carico di merce, che era stata parzialmente trasferita su altro mezzo intestato al correo.

2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 2 e 157 cod. pen. e vizio della motivazione (contraddittoria, manifestamente illogica e mancante), per l'erroneo calcolo del termine massimo di prescrizione che, alla stregua della previgente disciplina dell'art. 157 cod. pen., doveva essere individuato in quello pari a 15 anni sicché la prescrizione era già maturata (nel mese di giugno del 2019) al momento della pronuncia in grado di appello. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di norme processuali, in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., violazione della norma penale con riferimento agli artt. 624 e 648 cod. pen., vizio della motivazione (per contraddittorietà, manifesta illogicità e mancanza); la sentenza impugnata aveva errato nella qualificazione giuridica del fatto contestato ricorrendo al più l'ipotesi del delitto di furto (anch'esso peraltro estinto per intervenuta prescrizione), attesa l'evidente violazione del canone di valutazione dell'art. 192 cod. proc. pen. che doveva condurre a rilevare l'assenza di elementi per individuare la condotta tipica della ricezione del bene di provenienza furtiva così come quella dell'occultamento, non potendo assegnarsi rilievo decisivo alla fuga dell'imputato al momento dell'intervento delle forze dell'ordine. 2.2.

Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione al riconoscimento della recidiva, e vizio di motivazione quanto all'operato trattamento sanzionatorio considerato l'immotivato diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'errata valutazione dei presupposti per ritenere sussistente la recidiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, non essendo ancora decorso il termine massimo di prescrizione del reato. Il ricorrente dimentica la contestazione della recidiva specifica reiterata infraquinquennale, ritenuta dalle sentenze di merito, che comporta quanto al calcolo della pena ai sensi dell'art. 157 cod. pen. vigente all'epoca del fatto l'aumento di due terzi del massimo edittale (pari ad anni 5 e mesi 4 di reclusione); sicché il termine massimo secondo la legge previgente era pari a 22 anni e sei mesi.

A identiche conclusioni deve giungersi applicando la più favorevole disciplina • attuale; alla stregua del disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen., il termine massimo di prescrizione è pari ad anni 22, mesi 1 e giorni 10. 1.2. Con il secondo motivo il ricorrente intende prospettare una differente lettura degli elementi di prova, non consentita in sede di legittimità; il complesso dei dati raccolti (come riprodotti nella sentenza di primo grado, al IV fogli, dava atto della già avvenuta operazione di trasbordo della merce rubata assieme al mezzo, svuotato, sul camion che i fuggitivi abbandonavano, sicché nessuno spazio logico residuava per una diversa qualificazione giuridica. 1.3.

Il terzo motivo di ricorso è formulato per ragioni non consentite, poiché la censura riguardante il profilo della recidiva non aveva formato oggetto di alcuna doglianza in grado d'appello (come espressamente indicato dalla sentenza della Corte territoriale - pag. IX), al pari di quella riguardante la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

2. All' inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021 Il Consigli re Estensore Il Presiden