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Sentenza — n. 4440/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 4440/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 4440/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'appello di Caltanissetta, con la sentenza impugnata in questa sede, confermava la condanna alle pene di giustizia pronunciata dalla sentenza del Tribunale di Caltanissetta in data 11/10/2019, nei confronti di Scarantino Miriam Pia, in ordine al delitto di ricettazione in concorso con altro coimputato.

Regesto Legislator

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art. 163 cod. pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 4440/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ha proposto ricorso la difesa dell'imputata deducendo, con unico motivo, violazione di legge in relazione all'art. 163 cod. pen. e illogicità della motivazione quanto al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, fondato sulla medesima condotta costituente oggetto dell'imputazione.

Parole chiave

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pene condizionali concorso di motivi di sospensione revoca della sospensione condizionale pena con condizionale parziale riesame dell'entità pena attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 163 cod. pen
Ha proposto ricorso la difesa dell'imputata deducendo, con unico motivo, violazione di legge in relazione all'art. 163 cod. pen.
art. 133 cod. pen
Né va trascurata la circostanza del diniego delle circostanze attenuanti generiche, motivato puntualmente già dal giudice di primo grado con espresso riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., che rappresenta ulteriore apparato argomentativo idoneo a giustificare il diniego del beneficio ex art..
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCARANTINO MIRIAM PIA nato a SAN CATALDO il 15/12/1998 avverso la sentenza del 09/12/2019 della Corte d'appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Giuseppina Fodaroni che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Caltanissetta, con la sentenza impugnata in questa sede, confermava la condanna alle pene di giustizia pronunciata dalla sentenza del Tribunale di Caltanissetta in data 11/10/2019, nei confronti di Scarantino Miriam Pia, in ordine al delitto di ricettazione in concorso con altro coimputato.

2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputata deducendo, con unico motivo, violazione di legge in relazione all'art. 163 cod. pen. e illogicità della motivazione quanto al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, fondato sulla medesima condotta costituente oggetto dell'imputazione.

3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. La Corte territoriale, nel confermare il diniego del beneficio richiesto dalla ricorrente ha dato conto degli elementi che impedivano una prognosi favorevole circa la futura astensione dalla commissione di nuovi reati, apprezzando le modalità esecutive del reato commesso e la condotta successiva (che mirava a conseguire, attraverso i beni ricettati, altri beni per così dire ripuliti) che ha ritenuto indicatori di maggiore pericolosità sociale. Tale supporto argomentativo viene denunciato come "illogico" considerando il dato positivo dell'incensuratezza dell'imputata; ma la valutazione condotta dal giudice d'appello ha dimostrato che l'elemento positivo era neutralizzato oltre che dalla condotta processuale successiva al fatto (di cui ha dato conto il giudice di primo grado - pag. 4 - , evidenziando le reiterate violazioni alle prescrizioni imposte all'imputata con le misure cautelari, che furono aggravate proprio per tali violazioni) principalmente dall'atteggiamento complessivo che non si è limitato alla ricezione dei beni di provenienza delittuosa (il che coincide con la condotta contestata), ma si è concretizzato successivamente nell'attivarsi per proporre una permuta di oggetti preziosi presso un esercizio destinato alla compravendita di oro e preziosi.

Né va trascurata la circostanza del diniego delle circostanze attenuanti generiche, motivato puntualmente già dal giudice di primo grado con espresso riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., che rappresenta ulteriore apparato argomentativo idoneo a giustificare il diniego del beneficio ex art.. 163 cod. pen. (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244 - 0).

2. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21/12/2021 Il Consi re Estensore Il Presidente Serg J Paola Do enico Gallo DEPOStrATO