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Sentenza — n. 4192/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 4192/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 4192/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Milano, con ordinanza dell'il. maggio 2021, in parziale riforma del provvedimento del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, disponeva il sequestro preventivo, per quanto qui di interesse, di un immobile sito in Camaiore e relative pertinenze, di proprietà di Versilia Land Ltd. 1.1 Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di Gandolfo Nicolò, eccependo la violazione degli art. 322 e 310 cod.proc.pen. in ordine alla ritenuta corretta instaurazione del contraddittorio con la società Versilia Land Ltd.; osserva che lo stesso Pubblico Ministero aveva affermato che Gandolfo era rappresentante fiscale in Italia della società Versilia Land Ltd., figura definita dall'art. 17 comma 3 d.p.r. 633/72, dal cui tenore era evidente che il rappresentante fiscale era la figura che compie, per conto del soggetto estero rappresentato, le operazioni necessarie all'osservanza degli adempimenti IVA, ma non era il legale rappresentante dell'impresa, unico soggetto dotato di poteri gestori; coerentemente con la decisione assunta, nell'ambito del medesimo provvedimento impugnato, in merito alla società K Records s.r.I., il Tribunale avrebbe dovuto astenersi dal valutare l'appello proposto dal Pubblico Ministero per quanto riguardava la posizione della Versilia Land Ltd. e individuarne l'effettivo legale rappresentante pro tempore affinchè questi potesse, nel caso, svolgere le difese nell'interesse della società.

Regesto Legislator

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art. 17 comma 3 d.p.r. 633/72, art. 568 cod.proc.pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 4192/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Si deve infatti rilevare che l'interesse richiesto dall'art. 568 cod.proc.pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, sussiste solo se quest'ultima sia idonea a sostituire, attraverso la eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante, rispetto a quella esistente (Cass.23/8/94, n. 2383). Nel caso in esame, nessun vantaggio avrebbe il ricorrente dall'accoglimento del ricorso, posto che unico soggetto legittimato a dolersi del sequestro, in base a quanto sostenuto dallo stesso ricorrente, è il legale rappresentante della Versilia Land Ltd.2.

Parole chiave

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responsabilità civile del consulente fiscale rappresentanza legale rappresentante autorizzato complicità in sottrazione d'imposta assoggettamento all'imposta amministrazione fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 17 comma 3 d.p.r. 633/72
in ordine alla ritenuta corretta instaurazione del contraddittorio con la società Versilia Land Ltd.; osserva che lo stesso Pubblico Ministero aveva affermato che Gandolfo era rappresentante fiscale in Italia della società Versilia Land Ltd., figura definita dall'art. 17 comma 3 d.p.r.
art. 568 cod.proc.pen
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GANDOLFO NICOLO' nato a GENOVA il 31/03/1962 avverso l'ordinanza del 11/05/2021 del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'indagato, Avv. GIUSEPPE PUGLIESE, che ha insistito per l'annullamento del ricorso; ("" r

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Milano, con ordinanza dell'il. maggio 2021, in parziale riforma del provvedimento del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, disponeva il sequestro preventivo, per quanto qui di interesse, di un immobile sito in Camaiore e relative pertinenze, di proprietà di Versilia Land Ltd. 1.1 Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di Gandolfo Nicolò, eccependo la violazione degli art. 322 e 310 cod.proc.pen. in ordine alla ritenuta corretta instaurazione del contraddittorio con la società Versilia Land Ltd.; osserva che lo stesso Pubblico Ministero aveva affermato che Gandolfo era rappresentante fiscale in Italia della società Versilia Land Ltd., figura definita dall'art. 17 comma 3 d.p.r. 633/72, dal cui tenore era evidente che il rappresentante fiscale era la figura che compie, per conto del soggetto estero rappresentato, le operazioni necessarie all'osservanza degli adempimenti IVA, ma non era il legale rappresentante dell'impresa, unico soggetto dotato di poteri gestori; coerentemente con la decisione assunta, nell'ambito del medesimo provvedimento impugnato, in merito alla società K Records s.r.I., il Tribunale avrebbe dovuto astenersi dal valutare l'appello proposto dal Pubblico Ministero per quanto riguardava la posizione della Versilia Land Ltd. e individuarne l'effettivo legale rappresentante pro tempore affinchè questi potesse, nel caso, svolgere le difese nell'interesse della società.

2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

3. Il difensore depositava memoria nella quale contestava le argomentazioni esposte dal Procuratore generale, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Si deve infatti rilevare che l'interesse richiesto dall'art. 568 cod.proc.pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, sussiste solo se quest'ultima sia idonea a sostituire, attraverso la eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante, rispetto a quella esistente (Cass.23/8/94, n. 2383). Nel caso in esame, nessun vantaggio avrebbe il ricorrente dall'accoglimento del ricorso, posto che unico soggetto legittimato a dolersi del sequestro, in base a quanto sostenuto dallo stesso ricorrente, è il legale rappresentante della Versilia Land Ltd.2.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè- ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/02/2022 Il consigliere estensore sidente Giuseppe Coscioni G' i Di